Sentenza n. 128/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3755/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24/09/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 3755/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito a erogare complessivamente euro 1.500,00 mediante buoni elettronici di spesa. Il ricorso è stato fondato sul passaggio in giudicato del titolo giudiziale, sulla sua notificazione all'amministrazione e sull'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza integrale esecuzione della condanna.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione e il termine dilatorio per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione era inutilmente decorso. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute mediante l'emissione dei buoni elettronici previsti dalla sentenza, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario è tenuto a svolgere l'incarico, senza compenso aggiuntivo, e a depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza, e che i ritardi nell'esecuzione possono determinare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione; il suo inutile decorso consente di procedere con il giudizio di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa alla gratuità dell'incarico del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina contenuta nell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della condanna alle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese processuali secondo la soccombenza.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente per la liquidazione delle spese, facendo riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari e alle fasi di studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinando l'intervento commissariale a un'istanza della parte interessata.
- La sussistenza del giudicato, la notificazione del titolo all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione integrano i presupposti per l'accoglimento del ricorso per ottemperanza.
- L'incarico di commissario ad acta, quale munus di ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La regola della gratuità dell'incarico commissariale prevista per l'ottemperanza a determinate condanne pecuniarie può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; quando il commissario è un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare gli atti e i documenti dell'incarico esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
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