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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24084/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda pretese economiche di dipendenti di un ente sottoposto a vigilanza regionale: domanda di differenze retributive rispetto al contratto collettivo, di premio aziendale e di un'indennità prevista dall'art. 60, comma 3, del regolamento del personale. In appello era stata riconosciuta solo una parte relativa a permessi per festività non fruite, mentre erano state respinte le ulteriori domande. I ricorrenti hanno denunciato: violazione della normativa regionale siciliana sul tetto retributivo per gli enti vigilati e sulla copertura dei costi del personale; erronea esclusione della rilevanza della mancata approvazione delle tabelle di equiparazione; mancato riconoscimento di una prassi aziendale di corresponsione del premio aziendale legata all'utile di esercizio; erronea interpretazione dell'art. 60, comma 3, del regolamento del personale, con qualificazione dell'indennità come forma di TFR e con esclusione del diritto per il periodo anteriore a una delibera del 2011, ritenendo invece che il diritto fosse già maturato e solo esigibile successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, ritenendo sovrapponibili i motivi, e li ha rigettati integralmente. Ha ritenuto infondati tutti i profili di censura, confermando la decisione della corte d'appello di Palermo: legittima l'esclusione delle differenze retributive per effetto del tetto previsto dalla legge regionale siciliana per gli enti vigilati; corretta la negazione del premio aziendale per mancanza di una previsione contrattuale collettiva vigente e di una prassi aziendale idonea a fondarlo; corretta anche la qualificazione dell'indennità ex art. 60, comma 3, come voce riconducibile al trattamento di fine rapporto, quindi non più dovuta nella forma rivendicata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4, L.R. Sicilia 10/1999

    Il divieto di corrispondere trattamenti economici superiori a quelli dei dipendenti regionali opera per gli enti sottoposti a vigilanza regionale e giustifica il tetto retributivo; la mancata approvazione delle tabelle di equiparazione non consente di aggirare tale limite.

  • art. 55, comma 7, L.R. Sicilia 10/1999

    Richiamato dai ricorrenti quale norma di contesto sulla disciplina del personale degli enti vigilati, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il limite retributivo applicato dalla corte territoriale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato per l'interpretazione delle norme e del regolamento del personale; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione adottata dal giudice di merito.

  • art. 12, comma 22-bis, L.R. Sicilia 5/1998

    Norma richiamata a sostegno delle doglianze sul trattamento economico del personale, ma non decisiva per l'accoglimento del ricorso.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c.

    Criteri di interpretazione contrattuale utilizzati per censurare la lettura dell'art. 60 del regolamento del personale; la Corte ha però reputato plausibile e corretta l'interpretazione della sentenza impugnata.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'autonomia negoziale e l'esistenza del diritto all'indennità; la Corte non ne ha tratto una conclusione favorevole ai ricorrenti.

  • art. 60, comma 3, regolamento del personale

    L'indennità prevista è stata interpretata come forma di trattamento di fine rapporto, collegata alla cessazione del servizio e con natura non premiale.

  • art. 4, L. 297/1982

    La Corte lo richiama come norma che ha abrogato la forma di indennità assimilata al TFR di cui si discute.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Negli enti soggetti a vigilanza pubblica, il trattamento economico del personale non può superare il limite previsto dalla legge speciale, e la mancata approvazione di tabelle di equiparazione non legittima l'applicazione automatica di trattamenti più favorevoli.
  • La pretesa a un premio aziendale richiede una base giuridica attuale e concreta, che può derivare da una previsione contrattuale vigente o da una prassi aziendale univoca; in mancanza di tali presupposti, la domanda deve essere respinta.
  • Ai fini della qualificazione di un emolumento previsto dal regolamento del personale, rilevano la struttura della prestazione, il collegamento con la cessazione del rapporto e la sua funzione economica complessiva; se la voce è riconducibile al TFR, non può essere rivendicata come autonoma indennità premiale.
  • La circostanza che un diritto sia destinato a divenire esigibile solo in un momento successivo non implica, di per sé, che esso sia maturato in assenza di un valido titolo costitutivo o in contrasto con norme imperative sopravvenute o già vigenti.
  • In cassazione, quando la sentenza di merito è sorretta da motivazione coerente e giuridicamente corretta su più profili autonomi, la censura che si limiti a prospettare una diversa lettura delle norme o delle clausole non è idonea a ottenere la cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di liteRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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