Cassazione Civile, Ordinanza n. 24084/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda pretese economiche di dipendenti di un ente sottoposto a vigilanza regionale: domanda di differenze retributive rispetto al contratto collettivo, di premio aziendale e di un'indennità prevista dall'art. 60, comma 3, del regolamento del personale. In appello era stata riconosciuta solo una parte relativa a permessi per festività non fruite, mentre erano state respinte le ulteriori domande. I ricorrenti hanno denunciato: violazione della normativa regionale siciliana sul tetto retributivo per gli enti vigilati e sulla copertura dei costi del personale; erronea esclusione della rilevanza della mancata approvazione delle tabelle di equiparazione; mancato riconoscimento di una prassi aziendale di corresponsione del premio aziendale legata all'utile di esercizio; erronea interpretazione dell'art. 60, comma 3, del regolamento del personale, con qualificazione dell'indennità come forma di TFR e con esclusione del diritto per il periodo anteriore a una delibera del 2011, ritenendo invece che il diritto fosse già maturato e solo esigibile successivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, ritenendo sovrapponibili i motivi, e li ha rigettati integralmente. Ha ritenuto infondati tutti i profili di censura, confermando la decisione della corte d'appello di Palermo: legittima l'esclusione delle differenze retributive per effetto del tetto previsto dalla legge regionale siciliana per gli enti vigilati; corretta la negazione del premio aziendale per mancanza di una previsione contrattuale collettiva vigente e di una prassi aziendale idonea a fondarlo; corretta anche la qualificazione dell'indennità ex art. 60, comma 3, come voce riconducibile al trattamento di fine rapporto, quindi non più dovuta nella forma rivendicata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, L.R. Sicilia 10/1999
Il divieto di corrispondere trattamenti economici superiori a quelli dei dipendenti regionali opera per gli enti sottoposti a vigilanza regionale e giustifica il tetto retributivo; la mancata approvazione delle tabelle di equiparazione non consente di aggirare tale limite.
art. 55, comma 7, L.R. Sicilia 10/1999
Richiamato dai ricorrenti quale norma di contesto sulla disciplina del personale degli enti vigilati, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il limite retributivo applicato dalla corte territoriale.
art. 12 disp. prel. c.c.
Invocato per l'interpretazione delle norme e del regolamento del personale; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione adottata dal giudice di merito.
art. 12, comma 22-bis, L.R. Sicilia 5/1998
Norma richiamata a sostegno delle doglianze sul trattamento economico del personale, ma non decisiva per l'accoglimento del ricorso.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c.
Criteri di interpretazione contrattuale utilizzati per censurare la lettura dell'art. 60 del regolamento del personale; la Corte ha però reputato plausibile e corretta l'interpretazione della sentenza impugnata.
art. 1322 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'autonomia negoziale e l'esistenza del diritto all'indennità; la Corte non ne ha tratto una conclusione favorevole ai ricorrenti.
art. 60, comma 3, regolamento del personale
L'indennità prevista è stata interpretata come forma di trattamento di fine rapporto, collegata alla cessazione del servizio e con natura non premiale.
art. 4, L. 297/1982
La Corte lo richiama come norma che ha abrogato la forma di indennità assimilata al TFR di cui si discute.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Negli enti soggetti a vigilanza pubblica, il trattamento economico del personale non può superare il limite previsto dalla legge speciale, e la mancata approvazione di tabelle di equiparazione non legittima l'applicazione automatica di trattamenti più favorevoli.
- La pretesa a un premio aziendale richiede una base giuridica attuale e concreta, che può derivare da una previsione contrattuale vigente o da una prassi aziendale univoca; in mancanza di tali presupposti, la domanda deve essere respinta.
- Ai fini della qualificazione di un emolumento previsto dal regolamento del personale, rilevano la struttura della prestazione, il collegamento con la cessazione del rapporto e la sua funzione economica complessiva; se la voce è riconducibile al TFR, non può essere rivendicata come autonoma indennità premiale.
- La circostanza che un diritto sia destinato a divenire esigibile solo in un momento successivo non implica, di per sé, che esso sia maturato in assenza di un valido titolo costitutivo o in contrasto con norme imperative sopravvenute o già vigenti.
- In cassazione, quando la sentenza di merito è sorretta da motivazione coerente e giuridicamente corretta su più profili autonomi, la censura che si limiti a prospettare una diversa lettura delle norme o delle clausole non è idonea a ottenere la cassazione della decisione.
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