Sentenza n. 4758/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi a seguito del seguente titolo esecutivo: - Decreto Ingiuntivo n. 9917/2020 - N.R.G. 19070/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 23.06.2020, pubblicato il 17.07.2020, notificato a mezzo PEC in data 24.07.2020, dichiarato esecutivo con decreto del 14.01.2021, munito della formula esecutiva in data 15.06.2021 e notificato in forma esecutiva in data 19.07.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 9917/2020, dichiarato esecutivo e passato in giudicato, relativo al pagamento di fatture per servizi mensa
Esito
Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, cessionaria pro soluto dei crediti di un'impresa consortile derivanti da un contratto di fornitura di servizi mensa, ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 9917/2020, con cui il Tribunale di Milano aveva ingiunto al Ministero di pagare € 60.208,92, gli interessi e le spese liquidate. Il decreto, notificato il 24 luglio 2020, non è stato opposto ed è stato dichiarato esecutivo il 14 gennaio 2021; decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha domandato il pagamento integrale, compresi gli interessi moratori, le spese e le competenze, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse o il rigetto parziale, sostenendo di avere già pagato € 31.772,80 ai dipendenti dell'impresa cedente nell'ambito di procedure sostitutive e producendo ordini di pagamento relativi a stipendi del dicembre 2018, pagati nel marzo 2019. La ricorrente ha contestato la pertinenza e l'efficacia probatoria di tali documenti, rilevando che riguardavano pagamenti a terzi e fatti anteriori al titolo, non più deducibili in sede di ottemperanza; ha inoltre chiesto il pagamento dell'importo aggiornato di € 107.721,12.
La decisione
Il ricorso è accolto nei limiti precisati. Il TAR dichiara l'inottemperanza e ordina al Ministero di eseguire il decreto ingiuntivo entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Disattende l'eccezione di pagamento: il decreto ingiuntivo non opposto ha autorità di giudicato sostanziale e formale quanto ai soggetti, all'esistenza, alla causale e all'ammontare del credito; nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo del giudice ordinario, di natura esecutiva, non è consentito svolgere accertamenti di merito o opporre fatti impeditivi, modificativi o estintivi anteriori alla formazione del titolo, che avrebbero dovuto essere fatti valere con opposizione ex art. 645 c.p.c. Gli ordini prodotti dal Ministero documentano pagamenti del 13 marzo 2019, anteriori al decreto e alla sua esecutorietà, e sono quindi coperti dal giudicato e inopponibili in questa sede. L'importo dovuto comprende il capitale ingiunto di € 60.208,92, gli interessi previsti dalla domanda monitoria sino al saldo, le spese e i compensi liquidati nel decreto e le spese successive di notificazione del titolo; vanno detratti gli eventuali pagamenti effettivamente eseguiti in favore della ricorrente dopo la formazione del giudicato. I conteggi degli interessi presentati dalla ricorrente non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Sono escluse le spese dell'atto di precetto, pari a € 405 oltre accessori, perché attengono all'esecuzione civile e non sono funzionali all'introduzione dell'ottemperanza. In caso di mancato adempimento nel termine, il commissario ad acta nominato provvederà entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione a lui trasmessa dalla ricorrente; non è previsto un compenso per il commissario, in quanto personale già inserito nell'Amministrazione. Il Ministero è condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 2.000 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
artt. 112, comma 2, lett. c), e 114 c.p.a.
La pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata, avendo quest’ultima soddisfatto tutti i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui agli artt. 112, comma 2, lett. c), e 114 c.p.a., nonché all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
L'azione di ottemperanza è ammissibile e procedibile quando il ricorrente documenta il titolo esecutivo e l'inadempimento e soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 112 e 114 c.p.a.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
La pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata, avendo quest’ultima soddisfatto tutti i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui agli artt. 112, comma 2, lett. c), e 114 c.p.a., nonché all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Il ricorso di ottemperanza per un titolo esecutivo di pagamento nei confronti di un'amministrazione è procedibile dopo il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14.
art. 2909 c.c.
Ne consegue che, in sede di giudizio di ottemperanza - che per i titoli del giudice ordinario ha natura di giudizio di pura esecuzione - il giudice amministrativo non può alterare il precetto né svolgere accertamenti cognitori di merito in violazione dell’art. 2909 c.c., restando preclusa ogni indagine su fatti impeditivi, modificativi o estintivi antecedenti alla formazione del titolo stesso, i quali avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotti in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. innanzi al giudice ordinario, unico munito di giurisdizione al riguardo.
Il giudice dell'ottemperanza deve rispettare il giudicato sostanziale del titolo del giudice ordinario e non può riesaminare fatti impeditivi, modificativi o estintivi anteriori alla sua formazione.
art. 645 c.p.c.
Ne consegue che, in sede di giudizio di ottemperanza - che per i titoli del giudice ordinario ha natura di giudizio di pura esecuzione - il giudice amministrativo non può alterare il precetto né svolgere accertamenti cognitori di merito in violazione dell’art. 2909 c.c., restando preclusa ogni indagine su fatti impeditivi, modificativi o estintivi antecedenti alla formazione del titolo stesso, i quali avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotti in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. innanzi al giudice ordinario, unico munito di giurisdizione al riguardo.
I fatti anteriori alla formazione del decreto ingiuntivo che ne contestino il credito devono essere dedotti mediante opposizione al decreto, non in sede di ottemperanza.
art. 30, commi 5 e 6, d.lgs. 50/2016
l’Amministrazione resistente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse o, comunque, il rigetto - almeno parziale - del gravame, deducendo di aver già provveduto al pagamento della somma di € 31.772,80 (circostanza di cui la ricorrente sarebbe stata informata con nota del Provveditorato Regionale dell’11.01.2021) nell’ambito di procedure sostitutive ex art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 in favore dei dipendenti della cedente Unilabor sc a r.l.
La norma è richiamata quale base delle procedure sostitutive invocate dal Ministero; il TAR non ne svolge un'autonoma interpretazione e considera comunque inopponibili, in ottemperanza, i pagamenti anteriori al titolo.
art. 231/2002 d.lgs. 231/2002
il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo, quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili, e dagli eventuali adempimenti parziali…l'entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l'Amministrazione: e ciò, in particolare, per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà comunque verificata l'esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge
La misura degli interessi moratori deve essere determinata secondo i parametri del titolo e della legge; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge se dovuto e versato nel presente giudizio (art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. n. 115/2002).
Il contributo unificato del giudizio è posto a carico dell'Amministrazione soccombente nei termini previsti dalla disposizione richiamata.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto, una volta dichiarato esecutivo, acquista autorità di giudicato sostanziale e formale in ordine ai soggetti, all'esistenza, alla causale e all'ammontare del credito.
- Nell'ottemperanza relativa a un titolo esecutivo del giudice ordinario, il giudice amministrativo svolge una funzione di pura esecuzione e non può modificare il precetto né compiere accertamenti di merito incompatibili con il giudicato.
- In sede di ottemperanza non possono essere opposti fatti impeditivi, modificativi o estintivi anteriori alla formazione del titolo: tali fatti dovevano essere dedotti nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo davanti al giudice ordinario.
- L'ottemperanza consente di soddisfare il credito nella dimensione risultante dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; i conteggi del creditore relativi a capitale residuo e interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo i parametri pertinenti.
- Non sono rimborsabili nel giudizio di ottemperanza le spese dell'atto di precetto, poiché attengono all'esecuzione forzata civile e non sono funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 2029/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16661/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16670/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16671/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16673/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16691/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →