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Sentenza

Sentenza n. 136/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’esecuzione della sentenza n. 684/2024 emessa dal Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, in data 18 novembre 2024, nel procedimento recante n. 2424/2023 R.G.

Giustizia amministrativa202501343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il pagamento di 1.500 euro a titolo di bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 684/2024 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di 1.500 euro quale bonus Carta del Docente, riferito agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha provveduto spontaneamente al pagamento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 22 novembre 2024 e il passaggio in giudicato era stato attestato il 1° luglio 2025. La ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo derivante dal giudicato del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio, rilevando che l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l'ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha accertato la definitività della sentenza del Tribunale di Trapani e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Considerato l'inadempimento ministeriale, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dall'istanza della parte. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, l. 208/2015. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato e, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è esperibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario divenute irrevocabili.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La previsione sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Ha introdotto nell'art. 5-sexies l. 89/2001 la disposizione relativa al compenso del commissario ad acta richiamata dal giudice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto spontaneamente agli obblighi da essa derivanti.
  • Nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'azione di ottemperanza per una condanna al pagamento di somme di denaro è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato recante una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e predisporre contestualmente l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna al pagamento di somme di denaro può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, con facoltà di delega, e può operare senza compenso aggiuntivo in applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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