Sentenza n. 873/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva annullato, nella parte di interesse, la disciplina regolamentare provinciale sul canone unico patrimoniale e le conseguenti tariffe applicate alle occupazioni del sottosuolo pubblico per impianti funzionali alla produzione di energia da fonti rinnovabili
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Provincia ha appellato la sentenza del TAR Puglia deducendo, anzitutto, error in judicando e in procedendo, violazione degli artt. 817, 826, 831 e 831-bis dell'art. 1 della l. n. 160/2019, dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021, degli artt. 3, 97 e 119 Cost., nonché degli artt. 112 c.p.c. e 39 c.p.a. In particolare, ha sostenuto che il TAR avesse pronunciato ultra petita, riconoscendo la natura speciale e inderogabile della disciplina dell'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019 e ritenendo dovuto il canone forfetario di 800 euro anche perché i produttori non servono direttamente gli utenti finali. Nel merito, la Provincia ha affermato che l'importo di 800 euro costituisse soltanto una soglia minima, liberamente elevabile dagli enti locali mediante il criterio ordinario parametrato alla superficie occupata, e che tale soluzione fosse necessaria per rispettare il principio di invarianza del gettito previsto dal comma 817. Ha inoltre distinto la disciplina del comma 831 da quella del comma 831-bis e ha contestato la finalità agevolativa riconosciuta dal TAR alla norma interpretativa. In via subordinata ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, per asserita violazione degli artt. 3, 97 e 119 Cost., sotto i profili dell'onerosità dello sfruttamento dei beni pubblici, dell'autonomia finanziaria degli enti locali, dell'uguaglianza e della ragionevolezza. L'impresa appellata ha resistito sostenendo che la disciplina statale imponesse il canone forfetario di 800 euro per le occupazioni con impianti direttamente funzionali all'erogazione di servizi a rete, comprese le attività strumentali alla fornitura di energia elettrica.
La decisione
L'appello è stato respinto integralmente. Il Consiglio di Stato ha escluso il vizio di ultrapetizione, rilevando che in primo grado erano stati dedotti sia il carattere speciale della disciplina statale sia l'applicabilità dell'importo di 800 euro alle attività strumentali prive di rapporto diretto con gli utenti finali. Ha comunque precisato che, anche ove vi fosse stata ultrapetizione, il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare nel merito la censura effettivamente proposta, in applicazione dell'effetto devolutivo dell'appello, senza rinviare la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Nel merito, richiamando propri precedenti conformi, il Collegio ha ritenuto che la produzione privata di energia elettrica, comprensiva del trasporto ai distributori, costituisca attività strumentale alla fornitura di un servizio di pubblica utilità anche in assenza di allacci diretti agli utenti finali. L'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021 interpreta l'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019 nel senso che per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro; tale importo è stato inteso come ammontare fisso e forfetario predeterminato dal legislatore, non come mera base di calcolo elevabile dall'ente locale. La disciplina ha carattere speciale rispetto al metodo ordinario di determinazione del CUP e non può essere sostituita dal criterio parametrato alla superficie occupata sulla base del principio generale di invarianza del gettito. Il comma 831-bis riguarda un settore differente e non costituisce parametro interpretativo contrario. La questione di costituzionalità è stata respinta perché manifestamente infondata. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la novità della questione e il recente consolidamento dell'orientamento della Sezione.
Norme richiamate
art. 1, comma 817, l. n. 160/2019
principio di invarianza del gettito
Il principio generale di invarianza del gettito non consente di derogare alla disciplina speciale statale che predetermina il canone per le occupazioni rientranti nel comma 831.
art. 1, comma 831, l. n. 160/2019
disciplina speciale in materia di pagamento del CUP per le occupazioni permanenti di suolo pubblico mediante cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità
Prevede il criterio speciale di determinazione del canone per le occupazioni funzionali ai servizi di pubblica utilità.
art. 1, commi 826, 828 e 829, l. n. 160/2019
Disciplinano la tariffa standard applicabile alle Province e il criterio ordinario di calcolo del CUP, ritenuto recessivo rispetto alla disciplina speciale del comma 831.
art. 1, comma 831-bis, l. n. 160/2019
Riguarda un settore diverso, relativo a reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e non costituisce elemento di raffronto idoneo a modificare l'interpretazione del comma 831.
art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. n. 146/2021, conv. con l. n. 215/2021
per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro
La norma include le attività strumentali alla fornitura dei servizi di pubblica utilità e fissa per le relative occupazioni il canone di 800 euro come importo fisso e forfetario, non come soglia liberamente elevabile.
art. 105 c.p.a.
L'eventuale ultrapetizione del giudice di primo grado non comporta automaticamente il rinvio della causa; il giudice d'appello deve decidere nel merito la censura effettivamente devoluta, salvo i casi previsti dalla norma.
art. 112 c.p.c.
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice pronunci oltre i limiti della domanda effettivamente proposta.
art. 39 c.p.a.
Richiamato dalla Provincia in relazione alle regole processuali applicabili.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente alla sentenza, anche in forma semplificata, di motivare mediante sintetico richiamo a un precedente conforme.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi
Consente il rinvio motivazionale a precedenti conformi, purché l'iter logico della decisione resti comprensibile.
art. 3 Cost.
Parametro invocato per la questione di legittimità costituzionale sotto i profili dell'uguaglianza e della ragionevolezza; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 97 Cost.
Parametro invocato con riferimento al buon andamento e all'onerosità dell'uso dei beni pubblici; la questione è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 119 Cost.
Il principio di autonomia finanziaria degli enti locali non prevale sulla disciplina speciale statale di determinazione del canone.
Massime di principio
- Le occupazioni permanenti del suolo pubblico realizzate con impianti direttamente funzionali all'erogazione di servizi a rete comprendono anche quelle effettuate da operatori che svolgono attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, anche quando non abbiano rapporti diretti con gli utenti finali.
- Per le occupazioni rientranti nell'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, come interpretato dall'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, l'importo di 800 euro costituisce il canone annuo fisso e forfetario dovuto per la specifica tipologia di occupazione, non una mera soglia minima liberamente elevabile dall'ente locale.
- La disciplina speciale del canone per le occupazioni funzionali ai servizi di pubblica utilità prevale sui criteri ordinari di calcolo del CUP e non può essere sostituita da un metodo parametrato alla superficie occupata invocando il principio generale di invarianza del gettito.
- La disciplina prevista per le occupazioni con impianti funzionali ai servizi energetici non può essere interpretata mediante il raffronto con il comma 831-bis dell'art. 1 della l. n. 160/2019, relativo a un diverso settore e a una diversa ratio normativa.
- Quando l'appello deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'eventuale ultrapetizione del giudice di primo grado non determina di per sé il rinvio al primo giudice: il giudice d'appello deve esaminare nel merito la censura effettivamente proposta e devoluta.
- È legittimo motivare una sentenza mediante il richiamo a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., purché il rinvio consenta di comprendere le ragioni della decisione.
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