Cassazione Penale, Sentenza n. 46835/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva confermato la responsabilità di Morosini per i delitti di usura aggravata e di estorsione (con riduzione della pena rispetto al primo grado). Il ricorrente deduceva due principali vizi: (1) travisamento e illogicità della motivazione quanto alla qualificazione di 30.000 euro come prestito usurario rispetto alla versione secondo cui si trattava di un affidamento per investimenti; (2) illogicità della motivazione e insufficienza della prova in ordine all'estorsione, contestando la attendibilità e il contenuto delle testimonianze che avrebbero provato le minacce. In sostanza il ricorrente chiedeva la revisione degli apprezzamenti di fatto e la ricostruzione delle prove operata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che i motivi costituissero la mera reiterazione di doglianze già dedotte e motivatamente disattese in appello e che il ricorso mirasse a ottenere una nuova valutazione del merito (vietata in sede di legittimità). La Corte ha confermato che il giudice di merito aveva svolto un'adeguata valutazione della credibilità della persona offesa e dei riscontri testimoniali e documentali, e che le censure non dimostravano una manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. In precedenza, la Corte d'Appello di Genova aveva confermato la responsabilità penale di Morosini per usura aggravata ed estorsione, le statuizioni risarcitorie nei confronti della parte civile e la confisca, riducendo la pena a 5 anni e 6 mesi di reclusione e 8.500 euro di multa.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Disciplina la facoltà di richiedere la trattazione orale dinanzi alla Corte di cassazione; la richiesta è stata effettuata dalle parti e recepita in udienza.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive proroghe/convertiti
Norme emergenziali di proroga/disciplinamento delle modalità processuali (richiamate in relazione alla richiesta di trattazione orale prevista dalla normativa speciale); richiamo formale al quadro normativo emergenziale applicabile.
art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Imposta il requisito di specificità del ricorso per cassazione, esigendo l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta; la Corte ha ritenuto che il ricorso non rispettasse tale requisito perché generico e pedissequamente reiterativo.
art. 605, comma 3 cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di legittimità sugli accertamenti di fatto operati dal giudice del merito; la Corte ha applicato questo principio per escludere una rivisitazione degli elementi probatori.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Individua i vizi di motivazione denunciabili in cassazione; la Corte osserva che l'eventuale 'illogicità' della motivazione deve essere manifesta per essere apprezzabile come vizio di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali a carico dell'imputato quando il ricorso è inammissibile o infondato; qui è stata disposta la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito svolgere un nuovo giudizio di merito: le doglianze devono mirare a vizi di diritto specificamente riferiti al percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata.
- La mera riproposizione di censure già formulate e rigettate in appello, senza critica puntuale alla motivazione di secondo grado, rende il ricorso inammissibile per carenza di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- Per sostenere il 'travisamento probatorio' occorre allegare e documentare in modo completo le dichiarazioni o gli atti che si ritengono erroneamente interpretati (principio di autosufficienza): estratti parziali sono in genere insufficienti.
- L'illogicità della motivazione è sindacabile solo se manifesta: il ricorrente deve dimostrare palesi errori di logica o di diritto nella motivazione del giudice di merito.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se credibili e adeguatamente motivate sulla loro attendibilità intrinseca e soggettiva, possono da sole sorreggere una condanna; i riscontri non sono sempre necessari ma rafforzano la convincimento del giudice.
- Chi propone ricorso senza adeguata base concreta rischia non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) se emerge colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- Nel preparare un ricorso per cassazione è essenziale: (a) indicare chiaramente i profili di diritto violati; (b) confrontarsi puntualmente con le ragioni espresse dalla corte di appello; (c) produrre integralmente i documenti probatori rilevanti quando da essi si deducono errori di fatto decisivi.
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