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Ordinanza

Ordinanza n. 295/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 2382 del 25 giugno 2026.

Giustizia amministrativa202600631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di convalida di precedenti deliberazioni della Giunta comunale, recante una misura organizzativa sperimentale incidente sull'orario di svolgimento dell'attività mercatale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatori mercatali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, le deliberazioni della Giunta comunale della Spezia n. 218 del 19 maggio 2026 e n. 257 dell'8 giugno 2026, nonché la determinazione dirigenziale n. 2382 del 25 giugno 2026, con la quale il Comune ha inteso convalidare tali provvedimenti ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La convalida avrebbe sanato il solo vizio formale di incompetenza della Giunta comunale, facendo proprio, per il resto, il contenuto sostanziale delle deliberazioni. Il provvedimento dirigenziale richiamava misure regionali per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare e produceva effetti nel periodo 15 giugno-15 settembre 2026, anticipando alle ore 15 la rimozione delle strutture ombreggianti di vendita. Il TAR ha ravvisato, in sede cautelare, un possibile sviamento: se l'interesse pubblico perseguito era la tutela della salute degli operatori mercatali dal rischio calore, risultava dubbio che tale finalità potesse essere adeguatamente perseguita imponendo la rimozione delle strutture ombreggianti alle ore 15, quando l'esposizione diretta alle radiazioni solari e al calore è maggiore rispetto alle ore 19. È stato inoltre dedotto e considerato il pregiudizio derivante dall'immediata compressione dell'attività ordinaria dei ricorrenti, secondo l'orario previsto dal regolamento comunale per il mercato del venerdì nel periodo dall'1 maggio al 30 settembre, durante una stagione caratterizzata da elevato afflusso e dalla presenza di navi da crociera nel porto.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha sospeso l'esecuzione della determinazione dirigenziale impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto plausibile il vizio di sviamento, poiché la misura adottata appariva difficilmente coerente con l'obiettivo dichiarato di protezione degli operatori mercatali dal calore e dalla radiazione solare: l'anticipazione alle ore 15 della rimozione delle strutture ombreggianti avrebbe potuto aumentare l'esposizione proprio nella fascia oraria di maggiore calore e irraggiamento. Il TAR ha altresì ravvisato il periculum in mora nell'immediata preclusione dello svolgimento ordinario dell'attività dei ricorrenti in un periodo stagionale di elevata affluenza commerciale. Ha fissato l'udienza pubblica del 9 giugno 2027 e ha condannato il Comune della Spezia al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 2.000 euro, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    sanare, ex art. 21-nonies L. n. 241/1990, il solo vizio formale di incompetenza a provvedere

    La determinazione dirigenziale è stata adottata quale provvedimento di convalida delle precedenti deliberazioni della Giunta comunale, allo scopo di sanare il vizio formale di incompetenza, mantenendone il contenuto sostanziale.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai fini della sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, sulla base della plausibilità del vizio di sviamento e del pericolo di pregiudizio derivante dall'immediata applicazione della misura.

  • art. 8, comma 2, lettera b, punto i del Regolamento Comunale per la disciplina dei mercati settimanali

    concerne espressamente il mercato del venerdì nel periodo dall’1/5 al 30/9

    La disposizione individua l'orario ordinario di svolgimento dell'attività mercatale del venerdì nel periodo stagionale considerato.

  • deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 318 del 3 luglio 2025

    È richiamata come fonte regionale di misure per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare.

  • ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n. 1 del 28 maggio 2026

    direttamente applicabile ai soli settori agricolo, florovivaistico e ai cantieri edili all'aperto, ovvero ai lavoratori direttamente esposti alla radiazione solare

    Il TAR ne delimita l'ambito applicativo ai settori e ai lavoratori direttamente esposti alla radiazione solare, rilevando la dubbia pertinenza della misura comunale rispetto agli operatori mercatali.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando la misura amministrativa appare intrinsecamente incoerente con la finalità di tutela della salute dichiarata dall'amministrazione: una disposizione che rimuova strumenti di ombreggiamento nella fascia di maggiore esposizione al calore e alla radiazione solare può integrare, quantomeno prima facie, uno sviamento dalla finalità perseguita.
  • L'esercizio del potere amministrativo è viziato da sviamento quando lo strumento concretamente prescelto risulta inidoneo o controproducente rispetto all'interesse pubblico formalmente posto a fondamento del provvedimento.
  • Il periculum in mora sussiste quando l'immediata esecuzione del provvedimento limita lo svolgimento ordinario di un'attività economica in un periodo stagionale caratterizzato da elevata domanda e tale pregiudizio non è adeguatamente compensabile nella successiva decisione di merito.
  • La convalida di un provvedimento può essere valutata cautelarmente anche sotto il profilo sostanziale, quando l'amministrazione, pur dichiarando di sanare un vizio formale di incompetenza, mantiene integralmente il contenuto e gli effetti della misura originaria.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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