Cassazione Penale, Sentenza n. 29082/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato l'assoluzione pronunciata in primo grado ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto) in relazione al reato di cui all'art. 5, comma 15, primo periodo, d.lgs. n. 109/2012. Il ricorrente ha censurato la decisione di appello per aver ritenuto l'assoluzione ex art. 131-bis più favorevole rispetto alla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, pur sapendo che, nelle more del giudizio di secondo grado, era maturato il termine prescrizionale; ha sostenuto che l'assoluzione per tenuità lascia inalterata la materialità del reato e comporta l'iscrizione nel casellario e effetti preclusivi nei giudizi civili e amministrativi, mentre la declaratoria di estinzione per prescrizione è più favorevole per l'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza che attribuisce prevalenza alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione rispetto all'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), perché l'estinzione rappresenta un esito più favorevole per l'imputato (l'assoluzione per tenuità lascia inalterato l'illecito e produce iscrizione nel casellario e effetti preclusivi). Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dichiarando che il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: lascia inalterata la materialità storica e giuridica dell'illecito, comporta iscrizione per estratto nel casellario giudiziale e può produrre effetti preclusivi nei giudizi civili e amministrativi.
art. 651-bis cod. proc. pen.
Stabilisce gli effetti preclusivi della sentenza penale sugli accertamenti del fatto nei giudizi civili e amministrativi; la Corte ha richiamato tale norma per sottolineare il carattere potenzialmente sfavorevole per l'imputato dell'assoluzione fondata su 131-bis.
d.P.R. n. 313 del 2002, art. 3, comma 1, lett. f) e art. 4 d.lgs. n. 28 del 2015
Norme che regolano l'iscrizione per estratto nel Casellario giudiziale: la sentenza assolutoria ai sensi di 131-bis viene iscritta per estratto, con conseguenti effetti pratici per l'imputato.
art. 5, comma 15, primo periodo, d.lgs. n. 109 del 2012
Norma sostanziale del reato contestato nell'atto; identificata come il titolo di reato rispetto al quale è intervenuta l'assoluzione in primo grado e la successiva pronuncia di estinzione per prescrizione.
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando ritiene che la sentenza abbia violato la legge, applicata qui per dichiarare direttamente l'estinzione del reato per prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso (riguarda competenza o altri profili procedurali); la censura denunciava violazioni procedurali in combinato con gli artt. 131-bis e 157 cod. pen., ma la decisione si è concentrata soprattutto sulla prevalenza dell'estinzione per prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Norma menzionata nella censura difensiva (riguardante l'efficacia della sentenza), richiamata dall'impugnante ma non decisiva: la Corte si è basata principalmente sul principio della prevalenza dell'estinzione per prescrizione rispetto alla non punibilità per tenuità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di appello, matura la prescrizione, il giudice di secondo grado deve dichiarare l'estinzione del reato se questa è l'esito più favorevole per l'imputato; non è corretto confermare un'assoluzione per tenuità se essa è meno favorevole.
- L'assoluzione per non punibilità ex art. 131-bis lascia inalterata la materialità del reato e può comportare iscrizione nel casellario giudiziale e effetti preclusivi nei giudizi civili e amministrativi; tali conseguenze la rendono, in concreto, meno favorevole rispetto all'estinzione per prescrizione.
- In caso di plurimi esiti possibili (assoluzione per tenuità vs estinzione per prescrizione), il principio "in dubio pro reo" e la valutazione dell'esito più favorevole al reo impongono di scegliere la declaratoria che elimini gli effetti negativi residui per l'imputato.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e dichiarare direttamente l'estinzione del reato quando l'accertamento della maturazione della prescrizione è pacifico e la scelta dell'interpretazione più favorevole comporta una correzione di diritto immediata.
- In sede difensiva è opportuno segnalare espressamente la maturazione della prescrizione e chiedere la declaratoria di estinzione quando esistono rischi di effetti negativi derivanti dall'iscrizione per assoluzioni basate su 131-bis.
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