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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21651/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Atzei ha impugnato l'ordinanza che aveva applicato l'indulto (legge 31 luglio 2006 n. 241) solo alla porzione di pena corrispondente all'aumento per continuazione relativo ai fatti ricadenti nel periodo di efficacia dell'indulto. Il ricorrente sosteneva che il reato "più grave" dovesse essere individuato nella condotta estorsiva del 2002 (definita "gravissima" nella sentenza di merito) e che, di conseguenza, l'indulto avrebbe dovuto estendersi sull'intera pena base (cinque anni) determinata in primo grado.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che, in presenza di reati unificati per continuazione, deve essere effettuata una scissione della pena e il beneficio dell'indulto può essere applicato soltanto ai reati che ricadono, ratione temporis, nel periodo di efficacia del provvedimento di clemenza. Il giudice ha ritenuto correttamente individuato come più grave uno degli episodi successivi al 2012 (in particolare una condotta del 2015), anche alla luce dell'inasprimento sanzionatorio introdotto dalla legge n. 3/2012; perciò l'indulto è stato applicato solo alla porzione di pena riconducibile all'aumento per continuazione relativa ai fatti compiuti entro il termine di efficacia. Non è stata ravvisata la necessità di revoca ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 241/2006, essendo l'aumento per continuazione inferiore ai due anni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 31 luglio 2006, n. 241 (indulto)

    L'indulto si applica ai reati commessi entro il termine temporale fissato dal provvedimento di clemenza; nei casi di continuazione i reati devono essere scissi e il beneficio attribuito soltanto alle fattispecie ricadenti nel periodo di efficacia. Il comma 3 prevede la revoca automatica del beneficio se, per i reati successivi al termine, è stata inflitta una pena non inferiore a due anni di reclusione.

  • Codice penale

    La misura dell'aumento di pena per effetto della continuazione (art. 81 c.p.) è quella da prendere in considerazione per determinare la porzione di pena riferibile ai singoli reati continuati ai fini dell'applicazione dell'indulto.

  • Legge n. 3 del 2012 (modifica disciplina sanzionatoria dell'estorsione)

    modifica del primo comma dell'art. 629 c.p.: sostituzione della multa da €516-2.065 con €1.000-4.000

    L'inasprimento legislativo avvenuto nel 2012 può essere rilevante per individuare, nell'ambito della continuazione, quali condotte siano state giudicate più gravi e quindi per la determinazione del reato "più grave" in sede di esecuzione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata

    Sez. 1, n. 43862/2004; Sez. 1, n. 2057/1997; Sez. 1, n. 49986/2009; Sez. U. n. 21501/2009; Sez. 1, n. 3986/2013

    Costante orientamento secondo cui, in presenza di reati unificati dalla continuazione, il giudice dell'esecuzione deve individuare il reato più grave e ripartire la pena complessiva attribuendo a ciascun fatto la relativa quota (compresa l'aumento per continuazione), applicando quindi l'indulto solo alle parti riconducibili ai fatti nel termine di efficacia; inoltre, per la revoca dell'indulto va considerata la pena concreta inflitta per i reati successivi.

Massime di principio

  • Quando più reati sono unificati dalla continuazione, occorre scindere la pena e attribuire a ciascun episodio la porzione corrispondente (incluso l'aumento per continuazione) per verificare l'applicabilità di un indulto o altro beneficio temporale.
  • L'indulto si applica solo alle condotte che rientrano, ratione temporis, nel periodo di efficacia del provvedimento di clemenza; non può automaticamente estendersi all'intera pena inflitta per la continuazione se parte della condotta è successiva al termine.
  • Per individuare il "reato più grave" utile alla ripartizione della pena si deve guardare non solo alla data del fatto ma anche all'elemento della gravità concreta (escalation di violenza) e a eventuali modifiche legislative intervenute nel frattempo che aggravino il trattamento sanzionatorio.
  • La revoca automatica dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 241/2006 scatta solo se la pena concreta inflitta per i reati successivi raggiunge la soglia prevista (di regola due anni), quindi è necessario calcolo puntuale della porzione di pena riferibile ai fatti posteriori.
  • In fase esecutiva la parte che chiede l'estensione del beneficio deve provare che il reato più grave, ai fini dell'indulto, ricade interamente nel periodo di efficacia; in mancanza il giudice applicherà il beneficio solo alla quota temporaneamente spettante.

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