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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20304/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici emessi da una società incaricata dal Comune. In primo grado il giudice di pace aveva annullato tali avvisi, qualificando la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché gli attori avevano dedotto la mancanza del titolo esecutivo necessario per procedere alla riscossione. Il Tribunale di Potenza, investito dell’appello della società poi succeduta da altra società e dalla curatela fallimentare, lo ha dichiarato inammissibile ritenendo che non fosse stata censurata la qualificazione della domanda operata dal primo giudice e che, pertanto, si fosse formato giudicato interno; inoltre ha richiamato il testo ratione temporis vigente dell’art. 616 c.p.c., che escludeva l’appello. Il Comune ricorrente ha denunciato omessa pronuncia, violazione degli artt. 615, 616, 618 c.p.c., dell’art. 949, comma 1, c.c. e dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la controversia dovesse essere letta come accertamento negativo della pretesa, non come opposizione esecutiva, e che il Tribunale avesse sostituito d’ufficio una domanda diversa da quella proposta. Ha inoltre denunciato motivazione apparente, sostenendo che la sentenza d’appello non avesse realmente spiegato il proprio ragionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non attaccata la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul mancato specifico motivo di appello contro la qualificazione della domanda compiuta dal giudice di pace e sul conseguente giudicato interno. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva confutato in modo pertinente e decisivo l’affermazione del Tribunale secondo cui l’impugnazione andava proposta nelle forme corrispondenti alla domanda così qualificata dal primo giudice. La censura di ultrapetizione è stata reputata inconferente, poiché il giudice di merito può qualificare la domanda sulla base del suo contenuto sostanziale. Anche la doglianza di motivazione apparente è stata respinta: la sentenza impugnata esponeva un percorso argomentativo comprensibile, riferito al caso concreto, e il ricorrente si limitava a contestarne la soluzione. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta per mancanza di controricorrenti; è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come norma sull’opposizione all’esecuzione; la qualificazione della domanda come opposizione ex art. 615 ha inciso sul tipo di impugnazione esperibile.

  • art. 616 c.p.c.

    Nel testo ratione temporis vigente non consentiva l’appello, secondo quanto richiamato dalla sentenza impugnata.

  • art. 618 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavasse una diversa conclusione.

  • art. 949, comma 1, c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell’accertamento negativo della pretesa, ma ritenuto non decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare ultrapetizione e sostituzione d’ufficio della domanda; la Corte ha escluso che vi fosse violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai motivi di ricorso; la Corte ha rilevato che le censure erano scarsamente aderenti al principio di tipicità e di specificità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Applicato come filtro di inammissibilità in presenza di ricorso non idoneo a scalfire un orientamento consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

    Indicato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L’impugnazione deve essere proposta secondo la qualificazione della domanda data dal giudice del merito, non secondo la diversa qualificazione prospettata dalla parte; se tale qualificazione non è specificamente censurata in appello, essa si consolida con giudicato interno.
  • Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice si limiti a interpretare e qualificare la domanda in base al suo contenuto sostanziale, purché non attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto e non sostituisca d’ufficio un’azione radicalmente diversa.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; non è sufficiente a integrare il vizio il semplice dissenso della parte sulla soluzione adottata.
  • In cassazione la censura deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; se attacca un profilo estraneo o non decisivo, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti o della domanda, senza confutare in modo specifico la ricostruzione compiuta dal giudice di merito, esso non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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