Cassazione Penale, Sentenza n. 04267/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza della Corte d'appello che li aveva dichiarati colpevoli dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) e di violazione di domicilio (art. 614 c.p.). Sono dedotti due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge perché la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente verificato e motivato se il locale invaso (un rudere, privo di tetto e fatiscente) potesse essere considerato domicilio o luogo di privata dimora ai sensi della giurisprudenza, ossia luogo stabile adibito a manifestazioni della vita privata e non accessibile a terzi senza consenso; 2) intervenuta prescrizione dei reati (fatti risalenti al 2011) che, secondo i ricorrenti, era già maturata prima dell'udienza d'appello e avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio, con conseguente declaratoria di estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia dato motivazione carente sul punto essenziale della qualificazione del luogo violato come domicilio o luogo di privata dimora (mancanza di indicazione di destinazione d'uso, durata del rapporto con la persona, caratteristiche fisiche del rudere). Tale vizio rende impenetrabile la verifica di legittimità sul merito penale. Inoltre, la Corte ha rilevato che il termine di prescrizione si è estinto (consunzione dei reati il 7.12.2011 con termine di prescrizione scaduto il 7.6.2019) e, per i vizi di motivazione accertati, ha disposto la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio agli effetti penali. Sulle statuizioni civili la Corte ha annullato la sentenza e rinviato la valutazione al giudice civile competente per valore in grado d'appello, confermando che la declaratoria di prescrizione non revoca automaticamente le statuizioni civili pronunciate in primo grado.
Norme richiamate
art. 614 cod. pen.
La norma tutela l'inviolabilità del domicilio e dei luoghi di privata dimora; la sua applicazione richiede che il luogo violato sia effettivamente un 'domicilio' o luogo di privata dimora, valutato con riferimento alla funzione riservata e alla stabilità del rapporto tra luogo e persona
art. 392, commi 1 e 2, cod. pen.
Fattispecie contestata (esercizio arbitrario delle proprie ragioni); menzionata come reato confermato in grado di appello e oggetto del ricorso
art. 157 e art. 161 cod. pen.
Determinano la durata del termine di prescrizione in relazione alla pena edittale; alla luce della pena massima applicabile il termine di prescrizione per i reati è stato calcolato e ritenuto estinto
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina processuale applicabile (prescrizione e oneri procedurali), segnalando l'obbligo di rilevazione d'ufficio della causa estintiva
art. 14 Cost.
Riferimento costituzionale alla tutela della libertà di domicilio quale proiezione spaziale della persona, utile per interpretare il campo di applicazione dell'art. 614 c.p.
Sez. U, sentenze (giurisprudenza di legittimità e costituzionale)
il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza
La Corte ricorda i criteri giurisprudenziali per definire il luogo di privata dimora: a) utilizzazione per manifestazioni della vita privata; b) durata apprezzabile e stabilità del rapporto luogo-persona; c) non accessibilità senza consenso
art. 19 cod. proc. pen. (richiamato nel ricorso)
Secondo i ricorrenti la normativa processuale impone al giudice di rilevare d'ufficio cause estintive (quali la prescrizione) e decidere di conseguenza; la Corte ha accolto la rilevanza della prescrizione nel caso
Massime di principio
- Per la configurabilità del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) è necessario accertare in modo motivato che il luogo violato sia un domicilio o luogo di privata dimora: va valutata la concreta destinazione del bene, la stabilità/durata del rapporto tra luogo e persona e l'effettiva non accessibilità senza consenso
- Il mero stato di fatiscenza o abbandono di un immobile non esclude automaticamente la natura di domicilio, ma impone una valutazione motivata delle caratteristiche fisiche e dell'uso effettivo del bene; qualificare come domicilio un rudere pericolante richiede specifica e adeguata motivazione
- La prescrizione è rilevabile d'ufficio e, se matura prima della decisione impugnata, determina l'estinzione del reato; se la prescrizione si verifica dopo la sentenza di primo grado ma prima della decisione di legittimità, può portare all'annullamento per estinzione ai soli effetti penali
- La declaratoria di prescrizione estingue gli effetti penali ma non cancella automaticamente le statuizioni civili pronunciate in primo grado: la vicenda civile va rimessa al giudice civile competente per la valutazione e per l'eventuale revisione delle statuizioni patrimoniali
- In appello e in cassazione, il giudice deve affrontare e motivare espressamente i profili sostanziali essenziali (es. qualificazione del luogo come domicilio); la carenza motivazionale su punti decisivi può determinare l'annullamento della decisione impugnata
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