Cassazione Penale, Sentenza n. 35693/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso la misura cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: 1) violazione dell'art. 74 DPR 309/1990 e mancata motivazione (art. 273 c.p.p.) rispetto alla sussistenza dell'affectio societatis, sostenendo che i rapporti intrattenuti erano sporadici e di breve durata; 2) violazione dell'art. 292 comma 2 c.p.p. per mancata autonoma valutazione cautelare e insufficienza probatoria (assenza di episodi provati di cessione di stupefacenti collegabili a Nucito; le intercettazioni citate riguarderebbero solo un debito); due episodi di cessione non sarebbero idonei a fondare la contestazione di partecipazione all'associazione; 3) insufficiente motivazione circa le esigenze cautelari nonché mancata proporzionalità e adeguatezza della misura
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non siano ammesse in questa sede valutazioni di merito o una riconsiderazione degli elementi fattuali e della valutazione delle esigenze cautelari, purché il provvedimento impugnato contenga ragioni giuridicamente significative e prive di illogicità manifeste. La Corte ha giudicato l'ordinanza del Tribunale congruente e logicamente coordinata: ha valorizzato le intercettazioni che evidenzierebbero una relazione di subalternità di Nucito rispetto a Lorusso (vertice dell'associazione), l'attività di pusher e il ruolo di mediatore nella vicenda con Tortorelli, nonché le dichiarazioni acquisite e i precedenti penali dell'indagato. Ne consegue la sussistenza, nella fase cautelare, dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Perciò il ricorso viene dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non è disposta la remissione in libertà
Norme richiamate
art. 74 DPR 309/1990
Norma relativa alle pene per il traffico di sostanze stupefacenti; la Corte prende atto della contestazione ma verifica solo la correttezza della motivazione del giudice del riesame e non riesamina il fatto materiale
art. 73 DPR 309/1990
Riferita alle fattispecie di produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti; utilizzata nel quadro delle imputazioni contestate all'indagato
art. 629 cod. pen.
Norma richiamata nella imputazione (rapina); la Corte non entra nel merito della qualificazione fattuale, ma valuta la completezza della motivazione del giudice del riesame
art. 628 co. 3 nn. 1 e 3 cod. pen.
Aggravanti della rapina richiamate nelle contestazioni; la Corte verifica la fondatezza logico-giuridica delle argomentazioni cautelari che le collegano
art. 416-bis cod. pen. (art. 416 bis.1 nel testo)
Riferimento a norme sulla criminalità organizzata/associazione di tipo mafioso o assimilata; la Corte analizza soltanto se il Tribunale ha adeguatamente motivato la sussunzione dell'indagato nel contesto associativo
art. 606 c.p.p. (lett. b), c), e))
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità e di merito e dichiara inammissibili censure che implicano valutazioni di fatto
art. 273 c.p.p.
Regola l'obbligo di motivazione delle decisioni; la censura sulla presunta mancanza di motivazione è stata ritenuta infondata perché il Tribunale ha esposto ragioni giuridiche significative
art. 292 comma 2 c.p.p.
Disposizione relativa all'autonomia della valutazione cautelare del tribunale del riesame; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse effettuato un'adeguata valutazione autonoma
art. 275 co. 3 c.p.p.
Doppia presunzione relativa alla carcerazione per talune ipotesi; il Tribunale ha comunque valutato la personalità negativa e i precedenti dell'indagato
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. legge n.176/2020
Norma che ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti, con conclusioni scritte; richiamata procedimentalmente
art. 643 c.p.p. (richiamato come conseguenza dell'inammissibilità)
Norma che regola le conseguenze dell'inammissibilità, con condanna alle spese e, se rilevante, ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di Euro 3.000,00
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione degli indizi: controlla esclusivamente la correttezza giuridica e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito
- Per contestare efficacemente un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario indicare specifiche vizi giuridici o motivazionali evidenti; censure meramente ricostruttive dei fatti rischiano l'inammissibilità
- Le intercettazioni, la condotta complessiva, il ruolo nell'organizzazione (es. subalternità, mediazione, ripetute condotte di spaccio) e i precedenti possono giustificare la sussistenza di gravi indizi e le esigenze cautelari nella fase del riesame
- La doglianza sulla mancanza di autonoma valutazione del giudice del riesame va formulata in modo puntuale e confrontandosi con i passaggi motivazionali specifici del provvedimento; una ripetizione generica della critica all'ordinanza 'genetica' è inefficace
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (spese processuali e ammende)
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