Cassazione Penale, Sentenza n. 26870/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso il 28/01/2025. Al ricorrente sono contestati, in concorso con altri, i reati di sottrazione/distruzione/falsificazione di libri e scritture contabili ai sensi dell'art. 322, comma 1, lett. b), del d.lgs. 12/01/2019 n.14, nonché il delitto di falsità ideologica (artt. 48 e 480 c.p.) per aver inviato telematicamente alla Camera di Commercio certificazioni e atti (verbale di assemblea del 27/10/2023 e atti di cessione quote del 23/11/2023 e 18/01/2024) ritenuti falsi o ingannevoli. Il ricorrente contestava la violazione delle norme processuali (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e artt. 125, 247, 253, 259, 274 c.p.p.), denunciando in particolare la sproporzione e l'indeterminatezza del sequestro informatico, la mancata indicazione puntuale dei dati da estrapolare, e carenze sulla custodia del telefono sequestrato prima dell'incarico al consulente tecnico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di perquisizione e sequestro fosse adeguatamente motivato, con puntuale indicazione della finalità probatoria e dei dati/documenti da acquisire (certificati, verbali, atti di cessione, bilanci, scritture contabili e fiscali, libri sociali, dichiarazioni fiscali). Ha ritenuto legittime le modalità di perquisizione informatica disposte (analisi immediata e copia forense), e giustificato il sequestro integrale di soli due dispositivi per ragioni tecniche e di sicurezza, mentre sugli altri dispositivi è stata effettuata estrazione forense immediata. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che consente la copia integrale come copia-mezzo da cui poi selezionare i dati pertinenti al reato e ha escluso, in assenza di elementi ulteriori, un'irragionevole protrazione del vincolo, rimandando le questioni esecutive (restituzione copie, secretazione, custodia) al giudice per le indagini preliminari. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 322, comma 1, lett. b)
Norma richiamata per la contestazione relativa alla sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili; la Corte ha ritenuto necessario acquisire sia i documenti cartacei sia le loro copie informatiche per ricercare il corpo del reato.
codice penale, artt. 48 e 480
Richiamati in relazione alla falsità ideologica in certificato amministrativo contestata per le certificazioni inviate alla Camera di Commercio.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Fondamento della censura in cassazione (motivazione del provvedimento impugnato); la Corte ha ritenuto la motivazione del decreto di sequestro e dell'ordinanza del Riesame sufficiente.
codice di procedura penale, artt. 125, 247, 253, 259, 274
Norme richiamate dal ricorrente in tema di perquisizione, sequestro e misure ablative; la Corte ha valutato la conformità del decreto del PM e dell'esecuzione rispetto ai principi di pertinenzialità, proporzionalità e adeguatezza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n.36072/2018)
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018
Principio che richiede motivazione specifica nel decreto di sequestro probatorio circa la finalità dell'acquisizione delle cose, anche se concisa.
Giurisprudenza (Sez. 6, n.34265/2020, Aleotti)
Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020
Consente l'acquisizione indiscriminata di categorie di beni se adeguatamente motivata; giustifica copie forensi e successiva selezione dei files pertinenti.
Giurisprudenza (Sez. U. n.40963/2017, Andreucci)
Sez. U. n. 40963 del 20/07/2017
Affermato che la copia integrale dei dati realizza una copia-mezzo dalla quale si devono estrarre solo le informazioni necessarie ai fini dell'indagine.
Giurisprudenza (Sez. 5, n.38456/2019, Benigni)
Sez. 5, n. 38456 del 17/05/2019
Il sequestro dell'intero personal computer è legittimo se giustificato da difficoltà tecniche nell'estrazione mirata dei dati.
Giurisprudenza (Sez. 3, n.36776/2024, Ferrero)
Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024
La durata del vincolo probatorio deve essere limitata al tempo ragionevolmente necessario per le operazioni tecniche, rapportata alle difficoltà tecniche.
Giurisprudenza (Sez. 2, n.17604/2023, Casale)
Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023
Richiama il principio che la protrazione del vincolo deve essere commisurata alle esigenze tecniche di apprensione dei dati.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio che coinvolge materiale informatico è legittimo se il decreto motivato individua la finalità probatoria e i tipi di dati/documenti da acquisire, anche quando si procede sia su supporti cartacei sia su formati digitali.
- La copia forense integrale dei dispositivi è ammessa come copia-mezzo, purché sia adottata solo per consentire la successiva selezione e individuazione dei dati pertinenti al reato; la proporzionalità richiede che il sequestro totale sia giustificato da concrete difficoltà tecniche nell'estrazione mirata.
- La motivazione del PM deve spiegare perché è necessario un sequestro esteso (natura del reato, ruolo dell'indagato, difficoltà di individuazione ex ante dell'oggetto), altrimenti il provvedimento può essere censurato per esploratività.
- L'avvio immediato delle operazioni di analisi forense, alla presenza del consulente tecnico, attenua le censure sulla sproporzione e sulla durata del vincolo; eventuali questioni relative a conservazione, secretazione e restituzione delle copie sono materie dell'esecuzione affidate al GIP.
- In casi simili, la difesa dovrebbe contestare con elementi concreti (es. mancanza di necessità tecnica, tempi e modalità di custodia, prove che l'analisi non è stata avviata) per ottenere il disappunto del provvedimento, mentre contestazioni generiche sulla pertinenzialità e proporzionalità sono meno efficaci senza dati tecnici.
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