Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26870/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso il 28/01/2025. Al ricorrente sono contestati, in concorso con altri, i reati di sottrazione/distruzione/falsificazione di libri e scritture contabili ai sensi dell'art. 322, comma 1, lett. b), del d.lgs. 12/01/2019 n.14, nonché il delitto di falsità ideologica (artt. 48 e 480 c.p.) per aver inviato telematicamente alla Camera di Commercio certificazioni e atti (verbale di assemblea del 27/10/2023 e atti di cessione quote del 23/11/2023 e 18/01/2024) ritenuti falsi o ingannevoli. Il ricorrente contestava la violazione delle norme processuali (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e artt. 125, 247, 253, 259, 274 c.p.p.), denunciando in particolare la sproporzione e l'indeterminatezza del sequestro informatico, la mancata indicazione puntuale dei dati da estrapolare, e carenze sulla custodia del telefono sequestrato prima dell'incarico al consulente tecnico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di perquisizione e sequestro fosse adeguatamente motivato, con puntuale indicazione della finalità probatoria e dei dati/documenti da acquisire (certificati, verbali, atti di cessione, bilanci, scritture contabili e fiscali, libri sociali, dichiarazioni fiscali). Ha ritenuto legittime le modalità di perquisizione informatica disposte (analisi immediata e copia forense), e giustificato il sequestro integrale di soli due dispositivi per ragioni tecniche e di sicurezza, mentre sugli altri dispositivi è stata effettuata estrazione forense immediata. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che consente la copia integrale come copia-mezzo da cui poi selezionare i dati pertinenti al reato e ha escluso, in assenza di elementi ulteriori, un'irragionevole protrazione del vincolo, rimandando le questioni esecutive (restituzione copie, secretazione, custodia) al giudice per le indagini preliminari. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 322, comma 1, lett. b)

    Norma richiamata per la contestazione relativa alla sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili; la Corte ha ritenuto necessario acquisire sia i documenti cartacei sia le loro copie informatiche per ricercare il corpo del reato.

  • codice penale, artt. 48 e 480

    Richiamati in relazione alla falsità ideologica in certificato amministrativo contestata per le certificazioni inviate alla Camera di Commercio.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Fondamento della censura in cassazione (motivazione del provvedimento impugnato); la Corte ha ritenuto la motivazione del decreto di sequestro e dell'ordinanza del Riesame sufficiente.

  • codice di procedura penale, artt. 125, 247, 253, 259, 274

    Norme richiamate dal ricorrente in tema di perquisizione, sequestro e misure ablative; la Corte ha valutato la conformità del decreto del PM e dell'esecuzione rispetto ai principi di pertinenzialità, proporzionalità e adeguatezza.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n.36072/2018)

    Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018

    Principio che richiede motivazione specifica nel decreto di sequestro probatorio circa la finalità dell'acquisizione delle cose, anche se concisa.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n.34265/2020, Aleotti)

    Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020

    Consente l'acquisizione indiscriminata di categorie di beni se adeguatamente motivata; giustifica copie forensi e successiva selezione dei files pertinenti.

  • Giurisprudenza (Sez. U. n.40963/2017, Andreucci)

    Sez. U. n. 40963 del 20/07/2017

    Affermato che la copia integrale dei dati realizza una copia-mezzo dalla quale si devono estrarre solo le informazioni necessarie ai fini dell'indagine.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n.38456/2019, Benigni)

    Sez. 5, n. 38456 del 17/05/2019

    Il sequestro dell'intero personal computer è legittimo se giustificato da difficoltà tecniche nell'estrazione mirata dei dati.

  • Giurisprudenza (Sez. 3, n.36776/2024, Ferrero)

    Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024

    La durata del vincolo probatorio deve essere limitata al tempo ragionevolmente necessario per le operazioni tecniche, rapportata alle difficoltà tecniche.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n.17604/2023, Casale)

    Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023

    Richiama il principio che la protrazione del vincolo deve essere commisurata alle esigenze tecniche di apprensione dei dati.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio che coinvolge materiale informatico è legittimo se il decreto motivato individua la finalità probatoria e i tipi di dati/documenti da acquisire, anche quando si procede sia su supporti cartacei sia su formati digitali.
  • La copia forense integrale dei dispositivi è ammessa come copia-mezzo, purché sia adottata solo per consentire la successiva selezione e individuazione dei dati pertinenti al reato; la proporzionalità richiede che il sequestro totale sia giustificato da concrete difficoltà tecniche nell'estrazione mirata.
  • La motivazione del PM deve spiegare perché è necessario un sequestro esteso (natura del reato, ruolo dell'indagato, difficoltà di individuazione ex ante dell'oggetto), altrimenti il provvedimento può essere censurato per esploratività.
  • L'avvio immediato delle operazioni di analisi forense, alla presenza del consulente tecnico, attenua le censure sulla sproporzione e sulla durata del vincolo; eventuali questioni relative a conservazione, secretazione e restituzione delle copie sono materie dell'esecuzione affidate al GIP.
  • In casi simili, la difesa dovrebbe contestare con elementi concreti (es. mancanza di necessità tecnica, tempi e modalità di custodia, prove che l'analisi non è stata avviata) per ottenere il disappunto del provvedimento, mentre contestazioni generiche sulla pertinenzialità e proporzionalità sono meno efficaci senza dati tecnici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.