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Ordinanza

Ordinanza n. 2536/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego adottato in data 07.08.2025 e notificato il 25 settembre con il quale l’Ambasciata di Brazzaville in Repubblica del Congo ha rigettato l’istanza di visto per motivi di studio;

Giustizia amministrativa202512838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per motivi di studio adottato dall’Ambasciata italiana in Repubblica del Congo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio adottato il 7 agosto 2025 dall’Ambasciata di Brazzaville e notificato il 25 settembre 2025, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari. Il testo non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma indica che il diniego era fondato sulla ritenuta non adeguata conoscenza della lingua italiana e del piano di studi prescelto. In sede cautelare sono inoltre emerse criticità non ancora superate riguardanti la procura alle liti rilasciata dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto, da un lato, non ancora superate le criticità relative alla procura alle liti e, dall’altro, che le ragioni poste a fondamento del diniego, concernenti l’inadeguata conoscenza della lingua italiana e del piano di studi prescelto, non apparissero irragionevoli. Non è stata quindi concessa alcuna misura cautelare, mentre le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il giudizio di merito sull’azione di annullamento non è stato definito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione o di altra misura provvisoria può essere rigettata quando le motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato non appaiano manifestamente irragionevoli, anche senza definire il merito della controversia.
  • La permanenza di criticità riguardanti la procura alle liti può concorrere alla valutazione negativa della domanda cautelare.
  • Il diniego di visto per motivi di studio può trovare giustificazione, in sede cautelare, nella valutazione dell’adeguatezza della conoscenza della lingua italiana e della coerenza o comprensione del piano di studi prescelto, purché le relative ragioni non risultino irragionevoli.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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