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Sentenza

Sentenza del 01/12/2021 n. 37845 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento notificata nel novembre 2011 relativa a IRPEF 1993, emessa su ruolo definitivo fondato su sentenza di cassazione n. 13225/2009. Il contribuente deduceva l'inesistenza della pretesa fiscale perché l'avviso di accertamento nei confronti della società era stato annullato con sentenza passata in giudicato (CTP e CTR) e quindi tale giudicato doveva precludere l'accertamento nei confronti del singolo socio; inoltre deduceva effetti dell'estinzione del giudizio per mancata riassunzione e conseguenze sulla prescrizione e sulla motivazione dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, quando l'accertamento a carico della società sia stato annullato con sentenza definitiva, tale giudicato ha efficacia pregiudicante anche rispetto agli accertamenti nei confronti dei soci relativamente alla stessa pretesa (ricavi/utile extracontabile). La sentenza impugnata (CTR) è stata cassata e la Corte ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso del contribuente. Spese di merito compensate; spese di cassazione a carico dei resistenti, liquidate in favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • Costituzione, artt. 3, 24, 53, 111

    Richiamate a supporto dei principi di ragionevole durata del processo, diritto di difesa e parità contributiva; poste a fondamento dell'esigenza di economia processuale e del rispetto del contraddittorio.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 5, comma 1

    Norma sul reddito di partecipazione: la Corte valuta l'operatività della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in relazione alla validità dell'avviso emesso nei confronti della società.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40

    Rilevante per la notifica degli atti impositivi e per la legittimità della pretesa tributaria; citata nella contestazione della motivazione e della opponibilità del giudicato.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 14 e 45

    Art. 14 (effetto della sentenza) e art. 45 (termine per la riassunzione/estinzioni): impiegati per discutere l'efficacia del giudicato e gli effetti dell'estinzione del processo per mancata riassunzione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, lett. c)

    Richiamata in relazione alla disciplina della riscossione e all'emissione della cartella esattoriale.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7

    Invocata in ordine all'obbligo di motivazione delle decisioni impositive e alla insussistenza/illegittimità della motivazione quando il giudicato non è sul merito.

  • Codice Civile, artt. 1306, 2909, 2934, 2969

    Richiamati in relazione ai principi generali sui rapporti obbligatori, prescrizione e decadenza, per discutere gli effetti dell'estinzione del processo e della prescrizione della pretesa tributaria.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass. Sez. V, 19 gennaio 2021, n. 752; Cass. Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27895)

    Principio consolidato secondo cui il giudicato sul contenzioso societario si riflette sui contenziosi dei soci quando sussiste vincolo di consequenzialità: l'annullamento definitivo dell'accertamento nei confronti della società pregiudica l'accertamento dei maggiori utili a carico dei soci.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento nei confronti di una società viene annullato con sentenza passata in giudicato, tale giudicato può avere efficacia pregiudicante anche rispetto agli avvisi emessi ai singoli soci per la stessa pretesa (es. attribuzione di utili extracontabili), perché la validità dell'accertamento societario è presupposto indefettibile per la presunzione di attribuzione.
  • Il giudice chiamato a decidere su un accertamento rivolto a un socio deve prendere atto delle decisioni già intervenute nel contenzioso relativo alla società quando sussiste un vincolo di consequenzialità tra le controversie; non è sempre necessario rimandare al primo giudice se ciò contrasterebbe con i principi di economia processuale e ragionevole durata.
  • L'estinzione del processo per mancata riassunzione non impedisce automaticamente l'opponibilità del giudicato formatosi in un diverso giudizio se quel giudicato è già definitivo e riguarda il medesimo presupposto impositivo; tuttavia è importante verificare cronologia e natura dei provvedimenti.
  • La formazione del ruolo o della cartella antecedente a un provvedimento di estinzione giudiziale non elimina, di per sé, l'effetto preclusivo di un giudicato definitivo che abbia annullato l'accertamento societario; va valutata la natura della decisione che ha formato il giudicato.
  • In casi analoghi, il contribuente deve documentare tempestivamente la sentenza definitiva favorevole (copia conforme del giudicato) e dedurre la correlazione tra pretesa ai soci e annullamento dell'accertamento societario; l'Amministrazione deve valutare l'effetto pregiudicante del giudicato.
  • La strategia difensiva efficace consiste nel sollevare tempestivamente l'eccezione di giudicato inter alios e nel richiedere che il giudice tributario prenda atto delle sentenze definitive favorevoli alla società, richiamando la giurisprudenza consolidata sulla consequenzialità delle decisioni.
  • Sull'aspetto prescrizionale/decadenziale: l'estinzione del giudizio comporta conseguenze diverse (interruzione vs sospensione) rispetto alla decisione sul merito; va verificata l'esatta operatività dei termini di prescrizione alla luce della specifica vicenda procedurale.

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