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Sentenza

Sentenza del 07/01/2016 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Bari

Accertamento - Contraddittorio preventivo - Obbligo - Sussiste - Violazione - Nullità dell'atto - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che il contraddittorio preventivo costituisce un obbligo generale della Pubblica amministrazione, ricavabile sia dall'ordinamento dell'Unione europea sia dagli artt. 97 della Costituzione e 1 della legge n. 241/1990. Pertanto, l'accertamento di maggior reddito adottato senza preventiva interlocuzione con il contribuente è illegittimo e l'atto di rettifica fiscale è colpito da nullità.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'accertamento di maggior reddito perché adottato unilateralmente dall'Amministrazione finanziaria senza una preventiva instaurazione del contraddittorio. La censura si fonda sul principio generale secondo cui il cittadino deve essere posto in condizione di conoscere le contestazioni dell'Amministrazione e di presentare osservazioni prima dell'adozione di un atto destinato a incidere negativamente sui suoi interessi.

Norme richiamate

  • Articolo 97 della Costituzione

    I principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione sono richiamati come fondamento del dovere dell'Amministrazione di instaurare un confronto preventivo con il cittadino prima di adottare un atto lesivo.

  • Articolo 1 della legge n. 241/1990

    La norma è richiamata quale fondamento dei principi generali dell'attività amministrativa, tra cui trasparenza, imparzialità e partecipazione, interpretati nel senso di imporre il contraddittorio nei procedimenti destinati a incidere sugli interessi del privato.

  • Ordinamento dell'Unione europea

    Il diritto dell'Unione riconosce il diritto del destinatario di un provvedimento sfavorevole a essere ascoltato prima della sua adozione, quale principio generale del procedimento amministrativo.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-349/07

    La pronuncia è richiamata a sostegno del principio del contraddittorio preventivo e del diritto di difesa nei procedimenti amministrativi che possono concludersi con un provvedimento lesivo.

Massime di principio

  • Quando la Pubblica amministrazione intende adottare un atto individuale sfavorevole che incide concretamente sulla posizione giuridica o economica di un cittadino, di regola deve consentirgli un confronto preventivo.
  • In materia tributaria, prima di rettificare la dichiarazione e contestare un maggior reddito, l'Ufficio deve instaurare il contraddittorio previsto dalla disciplina applicabile, consentendo al contribuente di presentare osservazioni e documenti.
  • L'assenza del contraddittorio preventivo può determinare l'illegittimità o la nullità dell'atto, soprattutto quando il confronto era imposto da norme interne o dai principi del diritto dell'Unione europea.
  • La violazione del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento in ogni procedimento: occorre verificare la natura dell'atto, la normativa applicabile, eventuali deroghe e la qualificazione giuridica del vizio prevista dall'ordinamento.
  • Per contestare un accertamento privo di contraddittorio è essenziale verificare se l'Ufficio abbia inviato un invito al contraddittorio o una comunicazione preventiva e se il contribuente abbia avuto un termine effettivo per difendersi.

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