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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33030/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che ha dichiarato la prescrizione per le imputazioni di abuso d'ufficio (capo B). Chiedono l'assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., sostenendo: (1) l'inutilizzabilita delle intercettazioni autorizzate per il delitto di corruzione (capo A) a prova dell'abuso d'ufficio (capo B) ai sensi degli artt. 266 e 270 c.p.p. e della giurisprudenza delle Sezioni unite (sent. Cavallo); (2) la non riconducibilita delle condotte al reato di abuso d'ufficio dopo la riforma del 2020 (art. 23 d.l. 76/2020) perché le norme violate sarebbero di rango regolamentare o comunque lascerebbero margini di discrezionalita, con conseguente parziale abolitio criminis; (3) l'evidente insussistenza del fatto e mancanza del dolo intenzionale, anche alla luce di consulenze e prove documentali. Invocano quindi l'assoluzione nel merito, sostenendo che, pur in presenza di prescrizione, dagli atti emergerebbe ictu oculi l'innocenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ricordato i limiti dell'art. 129, comma 2, c.p.p.: con sentenza di appello che dichiara la prescrizione l'assoluzione nel merito e' ammessa solo se dall'istruttoria emerge ictu oculi l'insussistenza del fatto o dell'imputazione. Quanto all'utilizzabilita delle intercettazioni, la Corte ha rilevato che la verifica sarebbe analitica ed eccedente la mera constatazione e che, comunque, anche escludendo le captazioni non risulterebbe provata l'evidenza dell'innocenza, poiche i giudici di merito hanno fondato la condanna (poi prescritte) su plurime risultanze: ispezione dell'Ispettorato del Ministero, dichiarazioni testimoniali, sistematicita delle nomine e abnormita delle liquidazioni. Sulla modificazione del 2020 dell'art. 323 c.p., la Corte ha rilevato che le norme del TUSG contestate hanno natura legislativa (atti aventi forza di legge) e che alcune disposizioni non lasciano, ictu oculi, margini di discrezionalita ovvero prevedono presupposti che vincolano l'esercizio del potere; dunque non e' possibile ritenere automaticamente estinta la rilevanza penale senza un esame approfondito. Una contestazione (sub 5) e' stata pero' dichiarata non piu' reato in appello perche riguardava norma regolamentare. Conclude quindi per il rigetto dei ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente l'assoluzione nel merito se, in presenza di causa di estinzione (es. prescrizione), dagli atti emerge ictu oculi l'innocenza; la Corte precisa che il sindacato e' limitato e richiede evidenza immediata.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Regola i limiti e le modalita' delle intercettazioni; la Corte osserva che la verifica della loro utilizzabilità per reati diversi richiede un esame analitico che va oltre la mera constatazione.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Toppa al divieto di utilizzazione degli atti non compiuti nel rispetto delle forme di legge; rilevanza collegata alla legittimita' delle intercettazioni originarie e alla loro possibile impiego per reati connessi.

  • art. 319 cod. pen.

    Delitto per il quale erano state autorizzate intercettazioni (corruzione). La Corte valuta la rapporto tra l'autorizzazione originaria e l'uso delle captazioni per l'abuso d'ufficio.

  • art. 323 cod. pen. (modificato dall'art. 23 d.l. 16/07/2020, n. 76)

    La riforma ha ristretto la fattispecie di abuso d'ufficio richiedendo la violazione di norme di rango legislativo e l'assenza di margini di discrezionalità; la Corte tuttavia afferma che la mera riforma non produce automaticamente l'assoluzione se non emerge ictu oculi l'assenza di rilevanza penale per i fatti contestati.

  • d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia - TUSG)

    Le norme del TUSG contestate risultano, per la Corte, in buona parte di rango primario (atti aventi forza di legge) e non tutte meramente regolamentari; per alcune disposizioni la discrezionalità e' limitata da presupposti o requisiti specifici.

  • art. 196 cod. proc. civ.

    Norma citata tra quelle violate in relazione alla nomina e liquidazione dei consulenti tecnici; la Corte ne prende atto nel quadro delle accuse di nomine 'sistematiche' e liquidazioni abnormi.

  • Sentenza "Cavallo" (Sezioni unite) - giurisprudenza

    Stabilisce principi sull'utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate per un reato anche per reati diversi connessi; la Corte di Cassazione richiama il principio ma osserva che la sua applicazione nel caso richiederebbe un esame analitico oltre i limiti dell'art. 129 c.p.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 212/2003

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere la natura regolamentare di alcune previsioni del TUSG; la Corte di Cassazione ritiene invece che le specifiche disposizioni contestate siano di rango primario.

Massime di principio

  • L'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. in presenza di prescrizione e' eccezionalmente ammessa solo se dagli atti emerge ictu oculi l'inesistenza del fatto, la sua irrilevanza o che non fu commesso dall'imputato; il giudice di legittimita' e' pertanto limitato nel riesame dei fatti.
  • La contestazione dell'utilizzabilita delle intercettazioni richiede, di regola, un esame analitico che puo' eccedere i limiti della mera constatazione e quindi non sempre puo' determinare automaticamente l'assoluzione se sono presenti altre prove rilevanti.
  • Se le intercettazioni sono state autorizzate per lo stesso fatto iniziale e successivamente l'addebito viene riqualificato, la loro utilizzabilita non e' automaticamente esclusa; viceversa, l'uso per reati distinti e non connessi richiede il rispetto degli artt. 266 e 270 c.p.p.
  • La riforma del 2020 dell'art. 323 c.p. ha ristretto l'ambito dell'abuso d'ufficio ma non produce di per se' l'abolitio criminis: occorre verificare la natura (legislativa/regolamentare) della norma violata e l'effettiva presenza di margini di discrezionalita' per escludere la rilevanza penale.
  • Non tutte le norme contenute in testi unitari come il TUSG sono automaticamente regolamentari; la qualificazione materiale delle singole disposizioni (atto avente forza di legge vs. norma regolamentare) e l'analisi dei presupposti che vincolano la discrezionalita' sono decisive.
  • In Cassazione e' preclusa la rinnovazione dei fatti: le contestazioni che richiedono una rivalutazione probatoria approfondita devono essere esperite in sede di merito, non nel giudizio di legittimita'.

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