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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29957/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la configurabilità del reato di ricettazione in relazione all'acquisto online di sostanze farmacologicamente attive (anabolizzanti) per uso personale; sosteneva che tale condotta, posta in essere da soggetto non atleta agonista, non integra il "profitto" tipico della ricettazione e non rientra nella tutela penale prevista per i casi di doping. In memoria successiva ha poi dedotto nuovi motivi relativi alla mancata analisi chimico‑tossicologica delle sostanze sequestrate, mettendo in dubbio l'elemento oggettivo (che i prodotti fossero effettivamente gli anabolizzanti indicati) e ribadendo l'assenza dell'elemento soggettivo (Montini non è atleta agonista).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e lo ha ritenuto manifestamente infondato e generico. Ha confermato la ricostruzione secondo cui l'acquisto di sostanze farmacologicamente attive al di fuori di canali regolamentati e senza prescrizione integra reati presupposto (richiamando art. 586‑bis c.p. e gli artt. 443 e 445 c.p.). Ha ritenuto sussistente il dolo specifico della ricettazione in quanto l'imputato era consapevole della provenienza illecita e ha perseguito un "profitto" anche di natura non patrimoniale (soddisfazione del bisogno di incrementare la massa muscolare). Ha escluso l'ammissibilità dei motivi nuovi introdotti in sede tardiva (analisi chimiche/qualità delle sostanze) e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 586‑bis cod. pen.

    "al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti"

    La Corte interpreta la norma (anche alla luce della sentenza n. 105/2022 della Corte Costituzionale) nel senso che il commercio o la detenzione di sostanze anabolizzanti è punito a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia un atleta o che persegua finalità agonistiche; non è richiesto dolo specifico rispetto all'alterazione delle prestazioni.

  • art. 443 cod. pen.

    Richiamato come possibile reato presupposto (vendita di medicinali guasti): la Corte ritiene che la commercializzazione/possesso al di fuori di canali regolamentati possa integrare reati relativi ai medicinali, idonei a costituire la base della ricettazione.

  • art. 445 cod. pen.

    Richiamato come reato presupposto (somministrazione di medicinali in modo pericoloso): la Corte lo utilizza per argomentare l'esistenza del reato presupposto collegato alla detenzione di medicinali fuori dalle norme, e nota che il ricorrente non ha censurato specificamente tale valutazione.

  • L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9 (e art. 9, comma settimo)

    Normativa primaria sul contrasto al doping utilizzata come riferimento storico: la giurisprudenza richiamata stabilisce che la detenzione e il commercio clandestino di anabolizzanti sono reati di pericolo e non richiedono la prova di un fine agonistico del soggetto che li commercia o detiene.

  • art. 648 c.p. (menzione attenuante nel testo: "art. 648, secondo comma")

    Il Tribunale di merito aveva valutato e riconosciuto un'attenuante ex art. 648 c.p. in relazione ad alcuni profili, ma la Corte di legittimità ha invece considerato che gli elementi per la ricettazione erano sussistenti; la norma è stata citata in relazione alle valutazioni di merito e al trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • L'acquisto online di sostanze farmacologicamente attive al di fuori di canali regolamentati può integrare reati presupposto per la ricettazione anche se l'acquirente non è un atleta agonista: lo status di sportivo non è requisito necessario.
  • Per il reato di commercio/detenzione di anabolizzanti non è sempre richiesto un dolo specifico volto ad alterare le prestazioni agonistiche: la disciplina punisce il rischio derivante dalla circolazione illecita di tali medicinali.
  • Il "profitto" nel reato di ricettazione può avere natura non patrimoniale (es. soddisfazione di un bisogno edonistico o fisico), e questo può integrare il dolo specifico necessario.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è difficile introdurre nuovi motivi che comportino l'ampliamento tardivo del thema decidendum (es. contestare solo in Cassazione la qualità o l'efficacia delle sostanze senza averlo fatto precedentemente): tali censure possono essere dichiarate inammissibili.
  • Se si contesta la natura delle sostanze sequestrate, occorre sollevare la questione tempestivamente e produrre elementi probatori (analisi chimico‑tossicologiche) già nei gradi precedenti; l'assenza di contestazioni processuali rilevanti sul punto può nuocere alla difesa in Cassazione.

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