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Parere

Parere n. 364/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, contro il Ministero dell’interno e la Questura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento Div. P.A.S./ Cat. A. 11/Imm./Prot. Nr 237/2025, notificato il 10 luglio /2025, con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Giustizia amministrativa202501195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento questorile di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificato il 10 luglio 2025, con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale per l’inammissibilità nel territorio Schengen dal 14 dicembre 2022 al 14 novembre 2025, in quanto segnalato dall’Italia come cittadino di Paese terzo soggetto al rimpatrio ai sensi degli artt. 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/1861. Sono stati dedotti la violazione o erronea applicazione degli artt. 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/1861, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la carenza di istruttoria, con conseguente illogicità del provvedimento. In questa fase il Consiglio di Stato è stato chiamato a decidere l’istanza cautelare; la definizione del merito è stata rinviata anche perché la relazione ministeriale non risultava trasmessa al ricorrente.

Il parere

Il Consiglio di Stato, con sommaria delibazione propria della fase cautelare e impregiudicata ogni ulteriore decisione in rito e nel merito, ha respinto l’istanza cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris sulla base delle motivazioni e dei contenuti del provvedimento impugnato. La Sezione ha tuttavia disposto ulteriori incombenti per assicurare l’integrità del contraddittorio: il Ministero dell’interno dovrà trasmettere la relazione al ricorrente entro dieci giorni dal ricevimento del parere; il ricorrente potrà depositare controdeduzioni e repliche entro trenta giorni esclusivamente presso l’Amministrazione; il Ministero dovrà quindi trasmettere alla Sezione, entro i successivi venti giorni, le eventuali repliche insieme alle proprie valutazioni, oppure attestare il mancato svolgimento di attività difensiva. La trattazione del ricorso è stata rinviata a una successiva adunanza.

Osservazioni

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è stata respinta perché, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, le motivazioni e i contenuti del provvedimento impugnato non evidenziano il fumus boni iuris. La decisione non pregiudica l’esame delle ulteriori questioni di rito e di merito.

Integrità del contraddittorio

Poiché dagli atti non risultava che la relazione ministeriale fosse stata trasmessa al ricorrente, la Sezione ha disposto che l’Amministrazione la comunichi alla parte ricorrente entro dieci giorni, consentendo il deposito di controdeduzioni e repliche entro trenta giorni.

Definizione del ricorso

La decisione definitiva sul ricorso è stata rinviata a una successiva adunanza, dopo l’acquisizione delle eventuali repliche del ricorrente e delle valutazioni dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Richiamato quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • artt. 24 e 25 regolamento (UE) 2018/1861

    Richiamati nel provvedimento impugnato in relazione alla segnalazione del cittadino di Paese terzo ai fini del rimpatrio e costituiscono il parametro normativo principale di uno dei motivi di ricorso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Indicato dal ricorrente quale norma asseritamente violata per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

  • art. 49, comma 2, r.d. 21 aprile 1942, n. 444

    Richiamato per disciplinare il deposito presso l’Amministrazione delle controdeduzioni e repliche della parte ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare del ricorso straordinario il Consiglio di Stato può limitarsi a una sommaria delibazione del fumus boni iuris, respingendo la domanda cautelare senza anticipare la decisione sulle ulteriori questioni di rito e sul merito.
  • La mancata trasmissione al ricorrente della relazione ministeriale impedisce la completa instaurazione del contraddittorio e giustifica la disposizione di specifici incombenti prima della definizione del ricorso.
  • Il rigetto dell’istanza cautelare per insussistenza del fumus, adottato con riserva di ogni ulteriore decisione, non equivale alla definizione del ricorso straordinario nel merito.
  • Quando la relazione dell’Amministrazione non risulta comunicata alla parte ricorrente, il Consiglio di Stato deve assicurare la possibilità di controdedurre mediante trasmissione della relazione e fissazione di un termine per il deposito delle repliche.

Rigetto cautelare nel ricorso sul permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino di Paese terzo contro il Ministero dell’interno e la Questura competente, per l’annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Fatti e provvedimento impugnato

Il ricorrente aveva presentato il 7 giugno 2024 un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. L’istanza è stata rigettata con provvedimento notificato il 10 luglio 2025, motivato dall’«inammissibilità nel territorio Schengen dal 14/12/2022 al 14/11/2025», in quanto l’interessato risultava segnalato dall’Italia come cittadino di un Paese terzo soggetto al rimpatrio ai sensi degli artt. 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/1861.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto:

  • la violazione o erronea applicazione degli artt. 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/1861;
  • la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990;
  • la carenza di istruttoria e la conseguente illogicità del provvedimento rispetto alla situazione concreta.

Il Ministero dell’interno, nella relazione trasmessa alla Sezione, ha prospettato l’inammissibilità del ricorso sul presupposto che fosse stato impugnato il decreto del Questore, ritenuto atto non definitivo. La Sezione ha rilevato, tuttavia, che la relazione ministeriale non risultava essere stata inviata al ricorrente.

Decisione sull’istanza cautelare

La Sezione ha precisato che, allo stato degli atti, poteva essere decisa soltanto l’istanza cautelare. Con la sommaria delibazione propria di tale fase, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris alla luce delle motivazioni e dei contenuti del provvedimento impugnato e ha quindi respinto la domanda cautelare.

La decisione è stata espressamente adottata lasciando impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito; pertanto, il rigetto cautelare non definisce il ricorso straordinario.

Integrazione del contraddittorio e rinvio

Per assicurare l’integrità del contraddittorio, la Sezione ha disposto che il Ministero dell’interno:

  • trasmetta la relazione alla parte ricorrente entro dieci giorni dal ricevimento del parere;
  • acquisisca le eventuali controdeduzioni e repliche, da depositare entro trenta giorni esclusivamente presso l’Amministrazione;
  • trasmetta alla Sezione, entro i successivi venti giorni, le eventuali repliche insieme alle proprie valutazioni oppure una comunicazione attestante il mancato svolgimento di attività difensiva nel termine assegnato.

La trattazione dell’affare è stata rinviata a una successiva adunanza da fissarsi dal Presidente della Sezione.

Oscuramento dei dati personali

La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e l’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, in ragione della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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