Sentenza n. 3573/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 846/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 19.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g.12768/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data10.09.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 26.01.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e il Ministero non l'aveva impugnata né aveva dimostrato di avervi dato esecuzione. La ricorrente ha dedotto anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una misura coercitiva pecuniaria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha verificato la proponibilità dell'azione di ottemperanza, il rispetto dei termini processuali, la rituale notificazione della sentenza del giudice ordinario e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine entro il quale il beneficio avrebbe dovuto essere fruito, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo avvalersi della propria inerzia per sottrarsi all'adempimento. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale competente del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli i compiti di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della somma. Ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano impedire l'esecuzione del giudicato. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendola non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'obbligato è una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le regole processuali relative alla trattazione camerale del giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e non impedisce la tutela di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, la cui spettanza era stata accertata dal giudice ordinario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando la pubblica amministrazione non dimostri di essersi conformata all'obbligo da essa derivante.
- Quando il beneficio riconosciuto dal giudicato non è più concretamente fruibile per il decorso del termine previsto, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, se la mancata fruizione dipende dalla sua inerzia.
- In sede di ottemperanza, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandone le funzioni necessarie per l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme dovute.
- L'astreinte non deve essere applicata automaticamente: la sua imposizione richiede una valutazione di equità e adeguatezza rispetto alle circostanze concrete dell'inadempimento.
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