Cassazione Penale, Sentenza n. 3697/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Valenti impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto concorso morale nella rapina aggravata commessa il 6 febbraio 2010 al deposito Cavalieri Trasporti S.p.a. i motivi dedotti in cassazione contestano: 1) vizi di motivazione nella ricostruzione del concorso morale alla rapina, evidenziando la mancanza di prova della partecipazione alla fase ideativa e la eccessiva valorizzazione di contatti telefonici; 2) errata qualificazione giuridica dei fatti (sostiene che i fatti andavano qualificati come ricettazione o favoreggiamento reale ai sensi dell'art. 648 c.p. e art. 379 c.p. ove applicabile, e non come concorso di rapina); 3) omessa o insufficiente motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche; 4) vizio di interpretazione dei tabulati telefonici e dei dati GPS; 5) mancata considerazione del possibile concorso anomalo ex art. 116 c.p. (ossia limitazione del contributo del ricorrente al furto e non alla rapina).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure prospettate si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione delle prove e della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, profili non sindacabili in sede di legittimità salvo carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, elementi che la Corte territoriale ha invece esaurientemente e logicamente motivato. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma relativa al concorso di persone nel reato; la Corte d'appello l'ha applicata ritenendo che Valenti avesse partecipato alla fase ideativa della rapina (contributo essenziale fornito mettendo a disposizione il capannone e mantenendo contatti con gli autori materiali).
art. 116 cod. pen.
Norma sul concorso anomalo (partecipazione limitata non voluta al reato finale); è stata disattesa dalla Corte d'appello che ha ritenuto incompatibile la qualificazione come concorso anomalo con la valutazione di partecipazione alla fase ideativa della rapina.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione; la difesa ne aveva chiesto l'applicazione come derubricazione alternativa, ma la Corte ha ritenuto la ricettazione incompatibile con la ricostruita partecipazione ideativa al reato di rapina.
art. 379 cod. pen.
Norma richiamata dalla difesa come possibile motivo di derubricazione (come indicato nel ricorso), ma la Corte non ha accolto la derubricazione ritenendo sussistente il concorso ideativo alla rapina.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma prevista per la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende: la Corte l'ha applicata comminando un importo di euro tremila per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Principi sul sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione
La Corte ha richiamato i limiti del controllo in sede di legittimità: la Cassazione non è chiamata a rivedere la migliore ricostruzione dei fatti; può sindacare la motivazione solo se vi è carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà manifeste rispetto agli atti processuali considerati portanti.
Massime di principio
- La Cassazione non ammette la mera rivalutazione delle risultanze di fatto: i ricorsi che chiedono semplicemente una diversa interpretazione delle prove sono inammissibili salvo che venga dimostrata una carenza, una manifesta illogicità o una contraddittorietà della motivazione.
- Quando la sentenza di merito fonda la responsabilità sulla partecipazione ideativa tramite elementi indiziari (contatti telefonici, dati GPS, messa a disposizione di locali, testimonianze), tali elementi sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione che li collega al reato è manifestamente illogica o contraddittoria.
- La qualificazione giuridica alternativa (es. ricettazione o favoreggiamento reale vs concorso alla rapina) può essere accolta solo se la ricostruzione fattuale non supporta con elementi obiettivi la partecipazione ideativa; in mancanza di tale vuoto probatorio la derubricazione è difficilmente ottenibile in sede di legittimità.
- Per impugnare con successo la negazione delle attenuanti generiche in Cassazione è necessario dimostrare che la motivazione è assente o manifestamente contraddittoria rispetto agli elementi che avrebbero imposto il riconoscimento delle attenuanti.
- I tabulati telefonici e i dati GPS possono costituire prova indiziaria rilevante per il concorso nel reato quando emergono coincidenze temporali e di percorso che collegano il soggetto all'azione delittuosa; contestarli richiede di dimostrare incongruenze manifeste nella valutazione probatoria del giudice di merito.
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