Cassazione Penale, Sentenza n. 33940/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato ex art. 74 DPR 309/1990. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione: sostiene di avere svolto solo un'attività di custodia, dietro compenso, del materiale stupefacente per conto di Vitale Franco e che tale comportamento non prova la sua partecipazione organica all'associazione. Il Tribunale del riesame aveva invece ritenuto provata, sulla base di servizi di videosorveglianza e localizzazione, intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestri (circa 32 kg di marijuana rinvenuti nel garage dell'Aiello), arresti in flagranza di coindagati e dichiarazioni di collaboratori, l'esistenza di un gruppo criminoso dei fratelli Vitale e l'inserimento stabile dell'Aiello nella struttura (custodia e cessione autonoma di stupefacenti tra febbraio e novembre 2019), nonché il concreto pericolo di reiterazione che giustificava la misura più afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la correttezza e la congruità della motivazione del Tribunale del riesame. La Corte ha osservato che le censure del ricorrente erano generiche, assertive e tendevano a rimettere in discussione valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità; il sindacato di Cassazione è limitato al controllo di legalità e alla verifica di eventuale illogicità manifesta della motivazione, che nel caso era assente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. E' stata inoltre disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma penale contestata (illecito in materia di stupefacenti). La Corte conferma che la gravità del reato e le risultanze indiziarie possono giustificare la custodia cautelare quando ricorra un quadro indiziario grave e il pericolo di reiterazione.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione in materia di misure cautelari (trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario).
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in tema di limiti all'esonero dall'obbligo di pagamento delle somme dovute per le impugnazioni manifestamente infondate; giustifica la condanna alla Cassa delle ammende nel caso di ricorso inammissibile.
Giurisprudenza della Cassazione (es.: Sez. 2, n. 31553/2017; Sez. 4, n. 18795/2017; Sez. 2, n. 9212/2017)
Principio consolidato secondo cui in materia di misure cautelari il ricorso per cassazione non consente la revisione del giudizio di merito sugli elementi di fatto e sugli apprezzamenti probatori, ma si limita a verificare violazioni di legge o illogicità manifeste della motivazione.
Massime di principio
- In sede di cassazione avverso misure cautelari personali il sindacato è limitato: non è consentita la rivalutazione dei fatti e degli indizi già valutati dal giudice di merito; rilevano esclusivamente vizi di legge o illogicità manifesta della motivazione.
- La partecipazione a una struttura di traffico di stupefacenti può risultare dall'insieme di elementi indiziari quali intercettazioni, frequenti contatti con i presunti capi, custodia stabile della droga (anche se ricevuta in cambio di denaro), sequestri di grandi quantitativi e collaborazioni probatorie; la somma delle emergenze può rendere plausibile l'inserimento organico anche se non esiste un atto formale di adesione.
- Contestare in cassazione la sola qualifica soggettiva (ad es. 'ero solo custode') è insufficiente se il giudice di merito ha motivato, con elementi concreti, la sussistenza della partecipazione. Occorre invece indicare specifiche violazioni normative o illogicità della motivazione.
- Ricorsi generici, reiterativi o meramente assertivi rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese e alle sanzioni (Cassa delle ammende); è quindi necessario formulare censure precise e fondate su profili di diritto.
- Per difendere efficacemente la libertà personale in casi simili conviene puntare su vizi formali/procedurali, mancanza di riscontri oggettivi agli elementi intercettivi o sulla sussistenza di elementi idonei a escludere il pericolo di reiterazione (es. misure alternative concrete e verificabili).
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