Sentenza n. 4850/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’accertamento dell'illegittimità e l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi in data 13 agosto 2025 sulla motivata istanza di accesso agli atti ritualmente avanzata dalla ricorrente in data 14 luglio 2025; e conseguentemente per la condanna dell’amministrazione all’ostensione degli atti oggetto della predetta domanda di accesso; nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28 ottobre 2025, per l’annullamento della nota del Ministero dell’Interno 22 ottobre 2025, prot. 44580; e la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente all’accesso in forma integrale, al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del Ministero dell’Interno del 2 luglio 2025, a copie integrali dei verbali della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato del 16 e 26 giugno 2025, con copia integrale degli elenchi allegati al verbale del 16 giugno 2025, nonché al modello di scheda di scrutinio sottoposto all’esame della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato nella medesima seduta del 16 giugno 2025; nonché ancora a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e comunque consequenziali rispetto ai suddetti verbali e solo parzialmente allegati alla nota del Ministero dell’Interno del 22 ottobre 2025, e tra essi in particolare le asserite “risultanze della attività ispettiva che ha interessato il servizio di Psicologia della Direzione Centrale di Sanità e delle criticità successivamente emerse”, di cui all’appunto allegato alla suddetta nota del 22 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto o mancata tempestiva ostensione formatasi sull'istanza di accesso del 14 luglio 2025, nonché nota ministeriale del 22 ottobre 2025 recante ostensione solo parziale della documentazione
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, in quanto prima dirigente tecnico psicologo della Polizia di Stato con almeno cinque anni di servizio nella qualifica, aveva chiesto l'accesso agli atti della procedura di scrutinio per la promozione a dirigente superiore tecnico psicologo con decorrenza 1° luglio 2025, inclusi i verbali del Consiglio di amministrazione, i verbali della Commissione, gli elenchi, i quaderni di scrutinio, i titoli valutati, i criteri di valutazione, le schede personali e i fascicoli dei concorrenti. L'amministrazione aveva inizialmente comunicato che la documentazione sarebbe stata trasmessa dopo non meglio precisate procedure di formalizzazione e aveva poi indicato il mese di ottobre 2025. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ex artt. 116 e 31 c.p.a., lamentando la mancata tempestiva ostensione. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del 22 ottobre 2025, deducendo che l'amministrazione aveva trasmesso soltanto copie parziali dei verbali e dell'appunto del Direttore centrale di sanità, senza fornire integralmente i verbali del Consiglio di amministrazione e della Commissione, gli elenchi allegati, il modello di scheda di scrutinio e gli ulteriori atti presupposti, comprese le risultanze dell'attività ispettiva richiamate nell'appunto. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha dichiarato di avere messo a disposizione, anche mediante accesso in presenza del 30 ottobre 2025, tutti i documenti esistenti e richiesti; ha inoltre precisato che il modello di scheda non esisteva, perché la sospensione dei lavori della Commissione aveva impedito la valutazione della posizione della ricorrente, e che l'attività ispettiva non aveva coinvolto la ricorrente.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo, interpretandolo come volto a contestare la mancata tempestiva esibizione della documentazione richiesta, e non soltanto l'eventuale formazione di un silenzio-rifiuto in senso formale. Nel merito, ha dichiarato in parte la cessazione della materia del contendere relativamente agli atti messi a disposizione dalla pubblica amministrazione con la nota del 22 ottobre 2025 e con l'ostensione in presenza del 30 ottobre 2025. Per le ulteriori richieste documentali ha dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche quanto alle risultanze dell'attività ispettiva richiamate nell'appunto del Direttore centrale di sanità. Pur non pronunciando un annullamento sostanziale dell'atto né imponendo ulteriore ostensione, il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero, liquidandole in euro 800 oltre accessori, ritenendo ingiustificato il differimento dell'accesso al mese di ottobre: gli atti erano già formati e nella disponibilità dell'amministrazione, mentre la procedura di scrutinio era stata sospesa il 2 luglio 2025. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa o il venir meno dell'interesse non ha quindi escluso la soccombenza dell'amministrazione nella regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso; il ricorso è stato ritenuto ammissibile in quanto diretto a contestare la mancata tempestiva esibizione della documentazione richiesta.
art. 31 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 116 c.p.a. nell'ambito della domanda contro il silenzio-rifiuto.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, il ricorso è ammissibile quando, al di là della qualificazione formale come silenzio-rifiuto, contesta la mancata tempestiva esibizione della documentazione richiesta dall'interessato.
- La sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente agli atti effettivamente messi a disposizione nel corso del giudizio.
- Quando, nel corso del giudizio sull'accesso, vengono meno l'interesse o l'utilità concreta alla decisione sulle richieste documentali residue, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il differimento dell'accesso non è giustificato dal richiamo generico a procedure di formalizzazione quando i documenti sono già formati e nella disponibilità dell'amministrazione; tale condotta può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese anche se la pretesa ostensiva viene successivamente soddisfatta o l'interesse alla decisione viene meno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →