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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21537/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro relativo alla retribuzione nel rapporto di lavoro privato, deciso dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 210/2023. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione; i lavoratori hanno resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità è stata comunicata alle parti una proposta di definizione accelerata della controversia nel senso del rigetto del ricorso. La ricorrente, inizialmente opponendosi alla definizione e chiedendo la decisione, ha poi rinunciato agli atti del giudizio, prendendo atto della conformità della proposta all'orientamento consolidato della Corte di cassazione. I lavoratori hanno preso atto della rinuncia e hanno chiesto la condanna della ricorrente alle spese con distrazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio a seguito della rinuncia agli atti da parte della ricorrente. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, applicando il principio della soccombenza virtuale, con liquidazione di euro 2.300 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione. Non vi è stata una pronuncia di merito sulla fondatezza del ricorso, poiché il processo si è chiuso per rinuncia.

Norme richiamate

  • principio della soccombenza virtuale

    La rinuncia agli atti del giudizio comporta l'applicazione della regola per cui le spese restano a carico della parte rinunciante, come se fosse soccombente sul piano virtuale.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, il processo va dichiarato estinto, senza decisione sul merito.
  • La rinuncia non esonera la parte rinunciante dalla responsabilità per le spese di lite, che possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale.
  • Se la parte vittoriosa sul piano sostanziale prende atto della rinuncia e chiede la liquidazione delle spese, la Corte può disporne la distrazione in suo favore, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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