Cassazione Civile, Ordinanza n. 24807/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992. Il contribuente aveva già ottenuto in giudizio il riconoscimento del diritto al rimborso di una somma determinata, con sentenza passata in giudicato, e aveva quindi promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione del comando giudiziale. La CTR, in sede di ottemperanza, aveva nominato un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, dell'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 conv. in L. n. 123 del 2017, nonché degli artt. 62-bis e 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo in sostanza che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi avrebbe inciso anche sulla sentenza di ottemperanza e sulla possibilità di eseguire integralmente il rimborso riconosciuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo carente di specificità, osservando che la questione prospettata dall'Amministrazione richiedeva di verificare gli effetti applicativi della normativa sopravvenuta sulle modalità di esecuzione del rimborso, ma senza che fossero state allegate le circostanze necessarie a stabilire se il fondo previsto fosse capiente, capiente solo in parte o esaurito. La Corte ha ribadito che i limiti quantitativi introdotti dalla legge sopravvenuta non incidono sul titolo del diritto al rimborso già formato nel giudizio, ma attengono esclusivamente alla fase esecutiva. Conseguentemente, il rimborso, anche se fondato su titolo giudiziale, resta soggetto alle modalità di attuazione previste dalla disciplina sopravvenuta. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
la ricorrente aveva evocato i vizi di violazione di legge e di nullità processuale, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
la disciplina sui rimborsi per le categorie di contribuenti contemplate opera nella fase esecutiva e non incide sul titolo del diritto al rimborso già accertato in giudizio.
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 conv. in L. n. 123 del 2017
la norma sopravvenuta, con limite di spesa e meccanismo di riduzione o diniego in caso di incapienza del fondo, regola le modalità attuative ed esecutive del rimborso.
art. 62-bis d.lgs. n. 546 del 1992
norma invocata dalla ricorrente quale parametro di censura, senza che la Corte ne abbia svolto autonoma interpretazione nel merito.
art. 70, comma 7, d.P.R. n. 546 del 1992
richiamato per delimitare i provvedimenti adottati in sede di ottemperanza in luogo dell'Ufficio che abbia omesso di provvedere.
art. 70, comma 10, d.P.R. n. 546 del 1992
il ricorso per cassazione contro le sentenze rese in ottemperanza è circoscritto all'inosservanza delle norme sul procedimento, fermo restando l'error in procedendo del giudice dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza al giudicato tributario, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti dei vizi attinenti alla regolarità del procedimento e all'eventuale errore processuale del giudice dell'ottemperanza.
- La disciplina sopravvenuta che introduce limiti quantitativi o condizioni di capienza per il rimborso non incide sul titolo sostanziale del credito già accertato con sentenza passata in giudicato, ma opera sulla sola fase esecutiva.
- Chi deduce in cassazione l'incidenza della normativa sopravvenuta sulle modalità di attuazione del rimborso deve allegare elementi concreti idonei a consentire la verifica della capienza o incapienza del fondo e, quindi, della concreta portata della disciplina.
- In mancanza di specifiche allegazioni sulle domande presentate e sulla disponibilità del fondo, la censura che pretenda di rimettere in discussione l'attuazione del giudicato difetta di specificità ed è inammissibile.
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