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Ordinanza

Ordinanza n. 21/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Delibera di Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 547 del 28.08.2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Ordinario n. 37 del 17.09.2025, di approvazione del “TARIFFARIO PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA INCLUSE NEGLI ELENCHI 2A E 2B DELL'ALLEGATO 5 AL D.P.C.M. LEA 12 GENNAIO 2017”, limitatamente alle seguenti tariffe: · Elenco 2A - per la Classe 22 “Ausili per comunicazione e informazione e, nello specifico, per la sola classe: 22.03 “ausili per la vista” · Elenco 2B - per la Classe 22 “Ausili per comunicazione e informazione” e, nello specifico, per le sole classi: 22.03 “ausili per la vista”, 22.12 “ausili per il disegno e la scrittura”, 22.24 “telefoni e ausili per telefonare”, 22.27 “ausili per indicazioni, segnalazioni e allarmi”, 22.30 “ausili per la lettura”, 22.39 “dispositivi di uscita per computer”; nonché per la sola sottoclasse: 22.36.12 “dispositivi di ingresso alternativi”, di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o connesso, ancorché sconosciuto, ivi compresa, per quanto occorre possa, la Delibera di Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 769 del 26.11.2024 (allo stato non conosciuta), avente ad oggetto “DPCM LEA 12 gennaio 2017 - disciplinare regionale in materia di assistenza protesica e delle procedure di erogazione e di verifica ai sensi della LR n. 5/2023, art. 28”.

Giustizia amministrativa202500562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 547 del 28 agosto 2025, limitatamente alle tariffe per prestazioni di assistenza protesica relative ad ausili per la vista, comunicazione, scrittura, telefonia, segnalazione, lettura e dispositivi informatici

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera regionale di approvazione del tariffario per le prestazioni di assistenza protesica incluse negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al D.P.C.M. LEA del 12 gennaio 2017. L'impugnazione è stata limitata alle tariffe relative alla classe 22, concernente gli ausili per comunicazione e informazione, e alla sottoclasse 22.36.12, concernente dispositivi di ingresso alternativi, nonché agli atti presupposti, conseguenti o connessi, inclusa la precedente delibera regionale in materia di assistenza protesica, per quanto occorrente. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti, né le censure articolate contro il tariffario.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni sottoposte richiedessero un approfondimento proprio della fase di merito. Non ha quindi deciso sulla fondatezza dei motivi di ricorso né ha disposto la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della fissazione dell'udienza di merito, fissata al 24 giugno 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissa per la discussione del merito del ricorso

    Quando le questioni cautelari richiedono un approfondimento proprio della sede di merito, il giudice può fissare direttamente la discussione del merito, senza definire in via cautelare la fondatezza delle censure.

  • D.P.C.M. LEA 12 gennaio 2017, allegato 5

    Costituisce il riferimento normativo-organizzativo richiamato per l'individuazione delle prestazioni di assistenza protesica oggetto del tariffario regionale.

  • art. 28 l.r. Abruzzo n. 5/2023

    È richiamato quale base della disciplina regionale in materia di assistenza protesica e delle procedure di erogazione e verifica.

Massime di principio

  • Quando le questioni sottoposte in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, il giudice può fissare direttamente la discussione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sulla sospensione dell'atto impugnato.
  • La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale né all'accoglimento né al rigetto della domanda di annullamento e non implica una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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