Cassazione Civile, Ordinanza n. 16796/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un laboratorio di analisi cliniche otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni sanitarie rese nel mese di maggio 2008 nei confronti dell'azienda sanitaria pubblica. L'azienda proponeva opposizione sostenendo, da un lato, che il credito azionato dovesse essere ridotto e, dall'altro, che vi fosse compensazione con somme che essa assumeva di avere indebitamente versato al laboratorio per prestazioni dell'anno 2007. In appello la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata: il decreto ingiuntivo era revocato e l'azienda veniva condannata al pagamento di una somma inferiore, con interessi. L'azienda ricorreva per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, omesso esame di documenti relativi ai pagamenti del 2007 e violazione degli artt. 2697 e 2031 c.c.; 2) violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto non provato l'indebito e per non avere attribuito al creditore l'onere di dimostrare la diversa imputazione dei pagamenti effettuati nell'anno 2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, reputando la motivazione della sentenza d'appello sufficiente e ritenendo inammissibile la censura sul preteso omesso esame dei documenti, perché la corte territoriale li aveva comunque esaminati, limitandosi a valutarli come inidonei. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, quando un pagamento in denaro è idoneo a estinguere un debito e si prospetta una diversa imputazione, spetta al creditore allegare e provare l'esistenza del debito diverso e le condizioni della dedotta imputazione alternativa. Poiché nel caso concreto non era contestato che l'azienda avesse corrisposto al laboratorio, nel 2007, somme addirittura superiori al budget assegnato, la sentenza impugnata è stata ritenuta erronea per violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
l'onere della prova dei presupposti dell'indebito e, nel caso di diversa imputazione di pagamenti, dell'esistenza del debito diverso e delle condizioni della imputazione alternativa grava sulla parte che lo deduce; nel caso concreto la Corte lo richiama per censurare l'erronea ripartizione dell'onere probatorio.
art. 2031 c.c.
la norma è richiamata nel primo motivo di ricorso, ma il testo non consente di ricavare una specifica interpretazione della Corte sulla sua applicazione, poiché la censura è stata rigettata o dichiarata inammissibile sul punto senza una vera presa di posizione sul merito della norma.
art. 1193 c.c.
in caso di pagamento idoneo all'estinzione del debito, se viene in rilievo una diversa imputazione, la prova della diversa destinazione del pagamento e delle condizioni per sostenerla incombe sul creditore che la invoca.
Cass. S.U. n. 8054/2014
viene richiamata per il criterio del 'minimo costituzionale' della motivazione, al fine di escludere la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Cass. n. 27033/2018
richiamata per affermare che la rivalutazione del materiale probatorio esula dal sindacato di legittimità.
Cass. n. 15708/2021
richiamata a sostegno del principio sull'onere probatorio in tema di diversa imputazione dei pagamenti.
Cass. n. 450/2020
richiamata a sostegno del principio sull'onere probatorio in tema di diversa imputazione dei pagamenti.
Cass. n. 2276/2020
richiamata a sostegno del principio sull'onere probatorio in tema di diversa imputazione dei pagamenti.
Cass. n. 6463/2017
richiamata a sostegno del principio sull'onere probatorio in tema di diversa imputazione dei pagamenti.
Cass. n. 19527/2012
richiamata a sostegno del principio sull'onere probatorio in tema di diversa imputazione dei pagamenti.
Cass. n. 17102/2006
richiamata a sostegno del principio sull'onere probatorio in tema di diversa imputazione dei pagamenti.
Massime di principio
- La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espone, sia pure sinteticamente, le ragioni poste a base della decisione secondo il parametro del 'minimo costituzionale'.
- Il vizio di omesso esame di un documento non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque considerato quel documento, ma ne abbia dato una valutazione di irrilevanza o inidoneità probatoria.
- In tema di imputazione dei pagamenti, se una somma di denaro è idonea a estinguere un determinato debito e si allega che essa si riferisca a un debito diverso, la prova della diversa imputazione e delle condizioni che la giustificano grava su chi la deduce come fatto impeditivo o modificativo dell'effetto estintivo.
- Quando si invoca la ripetizione di indebito o la compensazione fondata su pagamenti asseritamente non dovuti, non basta richiamare documentazione contabile astratta: occorre dimostrare in modo coerente il nesso tra gli esborsi e il debito specifico che si assume indebitamente soddisfatto.
- Le valutazioni di merito sulla attendibilità e sulla sufficienza del materiale probatorio non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti dal sistema.
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