Cassazione Civile, Ordinanza n. 30997/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007, fondato sul metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio aveva attribuito al contribuente maggiori redditi in ragione dell'acquisto di un'autovettura di rilevante valore. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR, su appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione ritenendo non fornita la prova contraria circa la provenienza delle somme impiegate per l'acquisto del bene. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza di appello per inesistenza/nullità della notifica dell'atto di appello, assumendo che l'avviso di ricevimento non contenesse l'indicazione delle ragioni del mancato recapito e che mancasse la comunicazione di avvenuto deposito; il secondo motivo non è sviluppato nel testo in modo specifico, ma il ricorso è descritto come affidato a due motivi. L'Agenzia ha resistito eccependo anche l'inammissibilità per tardività del ricorso, sostenendo che fosse decorso il termine lungo semestrale e che il contribuente non avesse provato di non avere avuto conoscenza del processo di appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha ritenuto ammissibile, nonostante la tardività apparente, l'impugnazione proposta dal contumace, poiché la notificazione dell'atto di appello risultava viziata: l'Amministrazione non aveva dimostrato il perfezionamento della procedura notificatoria prevista per l'irreperibilità relativa del destinatario mediante produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD). Accertata la nullità della notifica dell'appello, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla CTR della Campania in diversa composizione, affinché riesamini la controversia nel contraddittorio regolarmente instaurato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base normativa dell'accertamento sintetico e della prova contraria sulla provenienza delle somme impiegate dal contribuente
art. 327 c.p.c.
consente al contumace di impugnare oltre il termine lungo quando ricorrano la nullità della notificazione e la mancata conoscenza del processo causata da tale nullità
art. 327 c.p.c.
l'Amministrazione lo invoca per eccepire la tardività del ricorso per cassazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto dal ricorrente quale vizio di nullità della sentenza per error in procedendo
L. 20 novembre 1982, n. 890
disciplina le formalità della notificazione a mezzo posta e, in particolare, la comunicazione dell'avvenuto deposito in caso di mancata consegna
art. 140 c.p.c.
richiamato dall'Agenzia quale parte del procedimento notificatorio in caso di irreperibilità relativa
art. 291 c.p.c.
la nullità della notificazione dell'atto di appello non impedisce il rinnovo/riassunzione del contraddittorio e non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo posta di atti impositivi o processuali, quando la consegna al destinatario non avvenga per rifiuto, assenza temporanea o assenza/inidoneità di persone abilitate a ricevere il plico, il perfezionamento della notificazione deve essere provato dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.
- Se il destinatario dell'atto è rimasto contumace e deduce la nullità della notificazione dell'atto di appello, la tardività dell'impugnazione oltre il termine lungo è superabile solo se il notificante dimostra la ritualità della notifica e, ove la notifica sia nulla, l'effettiva conoscenza del processo da parte del contumace.
- La nullità della notificazione dell'atto di appello comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, affinché la causa sia riesaminata in contraddittorio regolarmente instaurato.
- In presenza di una notifica nulla, l'onere di provare che la parte contumace abbia comunque avuto conoscenza di fatto del giudizio grava su chi eccepisce l'inammissibilità per tardività.
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