Cassazione Penale, Sentenza n. 43376/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello che aveva assolto l'imputato riconoscendo l'esimente dell'art.51 c.p. (diritto di critica). Le censure riguardano: 1) errata applicazione del requisito della verità/"nucleo di veridicità" nella scriminante, con indebita attenuazione dell'obbligo di verifica dei fatti anche quando lo scritto svolge funzione informativa; 2) mancata considerazione del dovere di controllo delle fonti e del principio del "giornalismo responsabile", soprattutto rispetto a vicende con procedimento giudiziario in corso; 3) errata valutazione della continenza delle espressioni impiegate (uso di termini come "bufalara" e toni denigratori) e dell'accostamento strumentale di fatti neutrali per suggerire mendacio e movente razzista; 4) motivazione parziale e illogica del giudice dell'appello nel non valutare adeguatamente la manipolazione contestuale delle notizie e il possibile carattere diffamatorio degli accostamenti.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha censurato la Corte d'appello per aver impropriamente ricondotto i contenuti alla sola esimente del diritto di critica nonostante gli scritti avessero funzione informativa/di cronaca, richiedendo quindi standard più rigorosi di veridicità e controllo delle fonti. Ha altresì ritenuto errata la valutazione della continenza delle espressioni (anche il termine "bufalara" può avere valenza offensiva) e l'omessa valutazione dell'effetto prodotto dall'accostamento tra notizie. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 51 c.p.
L'art.51 è stata invocata come scriminante (esercizio del diritto di critica). La Corte precisa che, quando lo scritto ha funzione informativa o si fonda su un fatto storico, l'onere di veridicità deve rispettare un "nucleo di veridicità" simile a quello richiesto per il diritto di cronaca; inesattezze non marginali possono escludere la scriminante.
Principio del "giornalismo responsabile" (giurisprudenza sovranazionale)
Richiama il dovere di verifica delle fonti e il principio che il giornalista non può limitarsi a ripetere altre pubblicazioni senza controllo, soprattutto quando è in corso un procedimento giudiziario; l'assenza di accesso a fonti investigative non giustifica pubblicazione incontrollata né esimente 'putativa'.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami a pronunce: Sez.5 n.43403/2009, n.7715/2014, n.7008/2019, n.45813/2018, n.43264/2011, n.15986/2005, n.3132/2018, n.29730/2010, n.37706/2013, n.57005/2018, n.1365/2022)
Più decisioni vengono richiamate per stabilire principi: esistenza di un nucleo minimo di verità quando si riportano fatti storici; obbligo di controllo delle fonti; limiti alla scriminante se l'informazione altera la struttura essenziale del fatto; compatibilità della critica solo se non usa locuzioni umilianti che travalicano la vicenda concreta.
Massime di principio
- Distinguere sempre se lo scritto ha funzione principalmente informativa (diritto di cronaca) o meramente valutativa (diritto di critica): se informa su fatti storici occorre rispetto di un nucleo di veridicità più stringente.
- Quando si riportano fatti connessi a procedimenti giudiziari in corso, il dovere di verifica delle fonti è particolarmente rigoroso; l'assenza di accesso a atti processuali impone cautela, chiarimenti sulla mancata certezza o l'astensione dalla pubblicazione.
- Non è sufficiente richiamare altre testate come giustificazione: il giornalista non può limitarsi a un affidamento circolare sulle fonti mediatiche; è richiesta una verifica autonoma e diligente.
- L'uso di epiteti umilianti o termini gratuiti (es. "bufalara") può pregiudicare la scriminante della critica per difetto di continenza; la tolleranza di espressioni aspre ha limiti quando travalicano la critica funzionale al fatto.
- L'accostamento di fatti apparentemente neutrali per costruire un quadro lesivo della reputazione (selezione o manipolazione del contesto) può configurare diffamazione anche se i singoli fatti sono veri: valutare l'effetto complessivo della rappresentazione.
- In caso di dubbio sulla veridicità o affidabilità delle informazioni, adottare formule di cautela (es. indicare che i fatti non sono definitivamente accertati), evitare conclusioni categoriche e documentare le fonti utilizzate.
- Nelle controversie simili è fondamentale che il giudice valuti globalmente verità, continenza espressiva, contesto e modalità di rappresentazione; errori o motivazioni lacunose possono portare all'annullamento e al nuovo esame.
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