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Ordinanza

Ordinanza n. 190/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del parere della Commissione Medica Locale patenti di guida dell'A.S.L. di Lecce del 23.2.2026, ricevuta -OMISSIS-, in relazione al procedimento prot. n. -OMISSIS-, relativo alla procedura di conversione avviata in data 24.11.2025, comunicato in pari data alla Motorizzazione Civile di Lecce e ritirato dal ricorrente in data 23.2.2026, con cui è stata accordata la conversione della patente europea conseguita in Olanda, con validità per anni 4 (quattro) anziché 10 (dieci), e conversione per patente A2 e B invece che A e B; nonché, di ogni altro atto, provvedimento, parere, comunicazione, presupposto, conseguente, connesso o comunque collegato a quello impugnato, ivi compresi: - oltre che, ove occorra, del presupposto provvedimento con cui è stata avviata la procedura amministrativa prot. n. -OMISSIS- del 24.11.2025 della Commissione Medica Locale A.S.L. di Lecce con cui il ricorrente è stato invitato a sottoporsi a screening urinario per la ricerca delle sostanze stupefacenti presso il Servizio SERD dell'A.S.L. di Lecce e la nota della Motorizzazione Civile di Lecce prot. n. -OMISSIS- del 24.11.2025 con cui venivano richiesti ultronei accertamenti medici presso la Commissione Medica Locale; nonché, per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di procedere al rilascio della patente italiana mediante conversione della patente di guida olandese n. -OMISSIS-, rilasciata dalle autorità competenti dei Paesi Bassi (Gemeente s-Gravenhage) in data 5.12.2023 e valida fino al 5.12.2033, con validità di 10 (dieci) anni per le categorie A e B, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea in materia di mutuo riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da Stati membri dell'Unione Europea, senza la necessità di sottoporre il ricorrente ad ulteriori accertamenti clinici o tossicologici.

Giustizia amministrativa202600264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: parere della Commissione Medica Locale patenti di guida dell'ASL di Lecce che ha disposto la conversione della patente olandese con validità quadriennale e per le categorie A2 e B anziché A e B, nonché gli atti presupposti relativi agli accertamenti medici e tossicologici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il parere della Commissione Medica Locale e gli atti connessi, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia e, nel merito, l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di convertire la patente olandese, rilasciata dalle autorità dei Paesi Bassi con validità decennale per le categorie A e B, senza ulteriori accertamenti clinici o tossicologici. La contestazione riguardava, in particolare, la sottoposizione alla visita presso la Commissione Medica Locale, la limitazione della validità della patente a quattro anni e la conversione per la categoria A2 anziché A. Il TAR ha rilevato una dubbia ammissibilità del ricorso, poiché la nota della Motorizzazione del 24 novembre 2025, non tempestivamente impugnata, aveva già comunicato che la conversione era subordinata al preventivo accertamento medico. Ha inoltre considerato il precedente provvedimento prefettizio del 28 settembre 2017, adottato dopo una violazione dell'art. 187 del Codice della strada, che aveva imposto al ricorrente gli accertamenti presso la Commissione Medica Locale; gli accertamenti del 2018 e del 2019 avevano riconosciuto l'idoneità per periodi limitati, con obbligo di ulteriori verifiche. Nella fase cautelare il ricorrente ha contestato anche la compatibilità degli accertamenti con il principio europeo del mutuo riconoscimento delle patenti rilasciate dagli Stati membri.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In primo luogo, ha ritenuto il ricorso di dubbia ammissibilità, considerando che l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici era stato già comunicato con la nota della Motorizzazione del 24 novembre 2025, non tempestivamente impugnata. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha giudicato il ricorso sommariamente infondato, valorizzando l'ampia discrezionalità tecnica della Commissione Medica Locale nella valutazione dell'idoneità fisica e psichica alla guida ai sensi dell'art. 119 del Codice della strada. Il parere impugnato è apparso ragionevole e corretto, in quanto conseguente al precedente provvedimento prefettizio del 2017 e alla storia degli accertamenti periodici imposti al ricorrente per la violazione dell'art. 187 del Codice della strada; tali accertamenti erano stati interrotti nel 2022 in occasione della conversione della patente italiana. Il principio del mutuo riconoscimento previsto dalla direttiva 2006/126/CE è stato ritenuto non ostativo all'applicazione della normativa interna dello Stato membro e all'espletamento degli accertamenti medici previsti dalla legge nazionale. L'invito alla visita è stato qualificato come conseguenza amministrativa prevista dall'art. 119, comma 4, del Codice della strada, funzionale alla sicurezza della circolazione. È stato inoltre escluso il periculum in mora: la patente era stata comunque rilasciata con validità quadriennale e l'urgenza relativa al conseguimento della categoria A non risultava adeguatamente dimostrata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale e costituisce la base processuale per la decisione sull'istanza di sospensione.

  • art. 119 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    Attribuisce rilievo agli accertamenti dell'idoneità fisica e psichica alla guida e consente, nei casi previsti, la sottoposizione a visita presso la Commissione Medica Locale; il giudice riconosce alla Commissione ampia discrezionalità tecnica.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    È individuato quale fondamento dell'invito alla visita medica, ritenuto funzionale alla tutela degli utenti della strada e alla verifica dello stato di salute del conducente.

  • art. 187 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    La violazione del divieto di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ha costituito il presupposto del provvedimento prefettizio che ha imposto gli accertamenti presso la Commissione Medica Locale.

  • direttiva 2006/126/CE

    le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi

    Il principio del mutuo riconoscimento è generale e assicura la validità della patente rilasciata da uno Stato membro negli altri Stati membri, ma non esclude l'applicazione della normativa interna dello Stato interessato e gli eventuali accertamenti medici previsti dalla legge nazionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, il fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • Il principio del mutuo riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea non impedisce allo Stato membro nel quale la patente deve essere utilizzata o convertita di applicare la propria normativa interna in materia di idoneità alla guida e di richiedere gli accertamenti medici previsti dalla legge nazionale.
  • La Commissione Medica Locale dispone di ampia discrezionalità tecnica nell'accertamento dell'idoneità fisica e psichica alla guida; nella fase cautelare il sindacato giurisdizionale verifica in particolare la ragionevolezza e correttezza della valutazione, senza sostituirsi all'apprezzamento tecnico dell'organo sanitario.
  • Quando l'amministrazione abbia previamente comunicato che la conversione di una patente estera è subordinata ad accertamento medico e tale comunicazione non sia stata tempestivamente impugnata, il successivo ricorso contro il parere medico può risultare di dubbia ammissibilità nella parte in cui contesti per la prima volta la sottoposizione all'accertamento.
  • L'esistenza del periculum in mora non può essere desunta dalla mera limitazione della validità della patente o dal mancato riconoscimento immediato di una categoria superiore: occorre dimostrare concretamente l'urgenza e il pregiudizio grave e irreparabile derivante dagli atti impugnati.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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