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Sentenza

Sentenza del 20/11/2015 n. 23743 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tassazione, ai fini Irpeg e Irap per l'anno 2002, di un contributo regionale concesso per abbattere gli interessi di un finanziamento destinato sia all'acquisto di scorte sia all'acquisto di beni strumentali. La società aveva trattato la parte riferita ai beni strumentali come contributo in conto impianti, accantonandola in riserva o rinviandone la rilevazione mediante risconto passivo lungo la vita utile dei cespiti. L'Agenzia sosteneva invece che il contributo costituisse una sopravvenienza attiva da tassare secondo le specifiche modalità previste dall'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR, senza collegamento con il piano di ammortamento dei beni. I primi due motivi, relativi a vizi di motivazione, sono stati dichiarati inammissibili per carenza del necessario riferimento a fatti controversi e decisivi. È stato accolto il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 53, 55 e 75 del TUIR e al principio di competenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto illegittimo il trattamento contabile e fiscale adottato dalla società. I contributi in denaro dovevano concorrere alla formazione del reddito secondo le modalità tassative previste dalla normativa vigente nei singoli periodi: integralmente nell'esercizio di incasso oppure, quando consentito, in quote costanti nell'esercizio di incasso e nei successivi, comunque entro il limite temporale previsto dalla legge. Non era invece possibile differirli mediante risconto passivo per tutta la durata della vita utile dei beni finanziati. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 55, comma 3, lett. b), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo ratione temporis)

    "i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità"

    I contributi in denaro costituiscono, in via generale, sopravvenienze attive imponibili. Il regime fiscale deve essere applicato secondo le modalità espressamente previste dalla norma e non può essere modificato collegando il contributo alla vita utile del bene acquistato.

  • Art. 75 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Il principio di competenza non consente di rinviare arbitrariamente la tassazione di un contributo mediante un risconto passivo quando la disciplina speciale stabilisce specifiche modalità e limiti temporali di imputazione.

  • Art. 53 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    È richiamato insieme all'art. 55 nel motivo di ricorso relativo alla qualificazione fiscale dei proventi e alla loro imputazione reddituale.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non indicavano in modo chiaro e sintetico il fatto controverso e decisivo rispetto al quale la motivazione sarebbe stata viziata.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    Il vizio di motivazione deve riguardare specifici fatti storici controversi e decisivi, non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione delle prove o di nuova decisione sul merito.

  • L. n. 549/1995, art. 3

    "nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il nono"

    Ha previsto modalità alternative di tassazione dei contributi, consentendo il differimento solo entro il limite temporale stabilito dalla legge.

  • D.L. n. 323/1996, art. 9, convertito dalla L. n. 425/1996

    "nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto"

    Ha ridotto a quattro gli esercizi successivi entro i quali poteva essere ripartita la tassazione dei contributi.

  • L. n. 449/1997, art. 21

    "nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto"

    Per il periodo rilevante, ha confermato la tassazione integrale nell'anno di incasso oppure rateizzata entro il limite massimo previsto, senza consentire il rinvio lungo la vita utile dei cespiti.

  • L. n. 28/1999, art. 9

    Ha confermato il regime introdotto dalla disciplina vigente dal 1998.

  • L.R. Friuli Venezia Giulia n. 25/1965

    "contributi su interessi dei mutui contratti per la costruzione e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali"

    Costituisce la base regionale dell'erogazione, ma la qualificazione e le modalità di tassazione del contributo restano disciplinate dalla normativa tributaria statale.

  • Art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973

    L'eventuale applicazione o mancata applicazione della ritenuta da parte della Regione, operante come sostituto d'imposta, non determina né prova il regime fiscale sostanziale del contributo.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale speciale disciplina espressamente l'imputazione temporale di un contributo, il contribuente deve scegliere esclusivamente tra le modalità previste dalla legge; non può creare un differimento ulteriore mediante tecniche contabili come il risconto passivo.
  • La qualificazione del contributo dipende dalla disciplina fiscale applicabile e dal contenuto della norma, non soltanto dalla sua destinazione economica o dal fatto che abbia finanziato beni ammortizzabili.
  • Un contributo concesso per ridurre interessi passivi resta fiscalmente un provento in denaro autonomo rispetto ai beni o ai servizi finanziati, salvo che la legge stabilisca espressamente un collegamento con il costo o con l'ammortamento del bene.
  • Il comportamento del soggetto erogante, inclusa l'applicazione o meno di una ritenuta, non è decisivo per stabilire il corretto trattamento fiscale in capo al beneficiario.
  • In cassazione, una censura per vizio di motivazione deve indicare puntualmente il fatto storico controverso e decisivo; non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove o chiedere una nuova ricostruzione del merito.
  • Il principio di competenza non autorizza a distribuire un componente positivo secondo un criterio diverso da quello stabilito dalla norma tributaria speciale.

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