Cassazione Civile, Ordinanza n. 21297/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, cessato dal rapporto di lavoro il 6 marzo 2014, aveva agito per ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento di varie indennità sostitutive connesse a ferie, riposi e altre giornate non fruite (mancati riposi, giornate festive lavorate e ulteriori istituti contrattuali), per un totale allegato di 621,50 giorni non goduti. Il tribunale aveva accolto la domanda e liquidato una somma molto elevata; la corte d’appello aveva invece ridotto drasticamente il dovuto, riconoscendo solo una parte minima delle giornate rivendicate, ritenendo non provato il numero complessivo dei giorni e applicando una prescrizione decennale decorrente già in costanza di rapporto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) omesso esame di un documento prodotto dalla società, decisivo perché idoneo a dimostrare il numero di ferie maturate e non godute; 2) violazione delle regole sulle contestazioni e sulle preclusioni processuali, poiché la contestazione del documento prodotto dal lavoratore era stata svolta solo in appello e non in primo grado; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia su ulteriori capi di domanda accolti dal primo giudice e specificamente impugnati dalla società; 4) violazione delle norme su prescrizione e sul divieto di monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto, sostenendo che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute diventa esigibile solo alla cessazione del rapporto, con conseguente decorrenza della prescrizione da tale momento e non prima, e che l’eccezione di prescrizione era stata comunque mutata in appello in modo inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi ritenuti fondati, ha cassato la sentenza d’appello e ha rinviato alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame del merito. La Corte ha rilevato, in particolare, che il giudice di merito aveva omesso di esaminare un documento decisivo prodotto dalla stessa società; che non poteva essere ignorata, per effetto delle preclusioni ex art. 416 c.p.c., la mancata contestazione tempestiva del documento del lavoratore; che vi era omessa pronuncia su ulteriori capi della domanda; e che la prescrizione decennale era stata erroneamente applicata all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi non goduti, giacché tale credito diviene azionabile solo alla cessazione del rapporto di lavoro e non in costanza di esso. In rinvio dovrà essere riesaminata l’intera controversia alla luce di tali principi, tenendo conto del documento prodotto in primo grado e escludendo la prescrizione per la domanda relativa all’indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo o di un documento solo se l'omissione ha inciso sulla motivazione relativa a un punto decisivo della controversia.
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
è il parametro utilizzato per denunciare la violazione di norme sostanziali e processuali in tema di prescrizione, preclusioni e diritto all'indennità sostitutiva.
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
è il parametro utilizzato per censurare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 115 c.p.c.
non è la norma corretta per valorizzare la mancata contestazione di un documento; essa riguarda i fatti storici allegati e contestati, non la dinamica delle preclusioni processuali sul materiale documentale.
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutti i capi di domanda e su tutte le questioni devolute, la cui omissione integra nullità della sentenza.
art. 416 c.p.c.
il sistema delle preclusioni nel rito del lavoro impedisce di contestare tardivamente in appello un documento non contestato in primo grado.
art. 2934 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di prescrizione del diritto fatto valere.
art. 2935 c.c.
richiamato per la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
art. 2938 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di prescrizione.
art. 2109 c.c.
richiamato con riguardo al diritto alle ferie e alla loro fruizione.
art. 345 c.p.c.
richiamato per contestare la proposizione in appello di una eccezione nuova o mutata rispetto al primo grado.
art. 346 c.p.c.
richiamato per sostenere che la mancata riproposizione di un'eccezione in appello comporta rinuncia.
art. 36 Cost.
richiamato nel contesto della tutela retributiva e dei diritti economici del lavoratore.
art. 10 d.lgs. n. 66/2003
stabilisce il principio di non monetizzabilità delle ferie durante il rapporto di lavoro; l'indennità sostitutiva è esigibile solo alla cessazione del rapporto.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la mancata contestazione tempestiva in primo grado di un documento prodotto dalla controparte preclude di fatto alla parte la possibilità di disconoscerne tardivamente il valore probatorio in appello, fermo restando che il giudice deve comunque esaminare il documento se rilevante e decisivo.
- L'omesso esame di un documento è censurabile in cassazione solo quando quel documento, se valutato, avrebbe potuto con certezza portare a una decisione diversa su un punto decisivo della controversia.
- L'omessa pronuncia su uno o più capi di domanda o di appello integra nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.
- La prescrizione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, perché il relativo diritto diviene azionabile solo da quel momento; è distinta dall'azione risarcitoria per mancata fruizione delle ferie, che può riguardare il rapporto in corso e segue regole diverse di decorrenza.
- Il divieto di monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto esclude che il credito all'indennità sostitutiva possa considerarsi esigibile prima della cessazione del rapporto, con conseguente irrilevanza di una prescrizione maturata anteriormente a tale evento.
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