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Sentenza

Sentenza del 21/10/2019 n. 1498 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, contestando il mancato riconoscimento delle agevolazioni per l'abitazione principale e l'inclusione nell'imposizione di fabbricati ritenuti rurali. Dopo una precedente decisione della Commissione Tributaria Regionale sfavorevole e contraddittoria, la Suprema Corte aveva annullato con rinvio la sentenza. In sede di riassunzione, il contribuente ha riproposto le medesime doglianze.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato gli avvisi di accertamento. Quanto all'agevolazione per l'abitazione principale, ha ritenuto insufficiente la mera situazione di fatto relativa alla crisi o separazione dei coniugi, in assenza di una separazione legale o di altri riscontri oggettivi, affermando che rileva la residenza effettiva della famiglia e la coabitazione nell'immobile. Quanto ai fabbricati rurali, ha rilevato che il contribuente non li aveva denunciati ai fini ICI e TARSU, non aveva presentato autocertificazione né chiesto il corretto classamento catastale. L'esenzione per ruralità può operare, in via generale, quando l'immobile risulti catastalmente classificato come rurale nelle categorie A/6 o D/10; se invece è iscritto in altra categoria, il contribuente deve impugnare il classamento. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate, poiché il contribuente era stato costretto a ricorrere in Cassazione a causa della precedente sentenza contraddittoria.

Norme richiamate

  • Art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992

    Detrazioni e riduzioni dell'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

    Per ottenere le agevolazioni per l'abitazione principale di un contribuente coniugato non è sufficiente che uno dei coniugi abbia trasferito la residenza nel Comune dell'immobile; occorre che nell'immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi e che vi sia la residenza della famiglia.

  • Art. 144 del codice civile

    I coniugi possono avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia.

    La distinzione tra residenza individuale dei coniugi e residenza della famiglia rende necessario verificare dove sia effettivamente stabilita la vita familiare ai fini delle agevolazioni fiscali.

  • Art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 1994

    Requisiti per il riconoscimento della ruralità degli immobili.

    La ruralità deve risultare dal ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e, ai fini dell'ICI, deve trovare riscontro nella classificazione catastale dell'immobile.

  • Art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 2009

    Disciplina dell'esenzione dall'ICI degli immobili catastalmente classificati come rurali.

    L'immobile classificato catastalmente come rurale, nelle categorie pertinenti, non è soggetto all'ICI.

  • Art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992

    Nozione di fabbricato rilevante ai fini dell'ICI.

    La disciplina ICI considera la classificazione catastale dell'immobile; l'esenzione per ruralità dipende dall'effettivo e riconosciuto inquadramento catastale.

  • Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 18096 del 5 luglio 2019

    Ai fini delle detrazioni e riduzioni ICI per l'abitazione principale, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel Comune in cui l'immobile è situato, ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi.

    La residenza anagrafica di un solo coniuge non dimostra automaticamente il requisito dell'abitazione principale; è necessaria la prova della residenza e della coabitazione del nucleo familiare.

  • Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 10283 del 12 aprile 2019

    L'immobile iscritto come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, non è soggetto all'imposta; se iscritto in diversa categoria, il contribuente deve impugnare l'atto di classamento.

    L'esenzione per ruralità è collegata alla classificazione catastale. Chi invoca l'esenzione per un immobile non classificato come rurale deve contestare tempestivamente il classamento.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali per l'abitazione principale dei coniugi richiedono una prova concreta della residenza e della coabitazione familiare nell'immobile; la sola residenza anagrafica di uno dei coniugi o una separazione di fatto non è normalmente sufficiente.
  • Nel processo tributario le situazioni familiari o personali devono essere supportate da documentazione e riscontri oggettivi; allegazioni generiche o non formalizzate possono essere disattese.
  • Per ottenere l'esenzione fiscale degli immobili rurali è essenziale verificare la classificazione catastale. Se l'immobile non risulta in categoria rurale, il contribuente deve chiedere e, se necessario, impugnare il corretto classamento.
  • Gli adempimenti comunali previsti dai regolamenti, come denuncia, autocertificazione o richiesta di classamento, possono essere determinanti per dimostrare il diritto all'esenzione.
  • L'annullamento di una sentenza per contraddittorietà da parte della Cassazione non comporta automaticamente la vittoria nel merito: il giudice del rinvio riesamina la controversia e può confermare l'atto impositivo sulla base delle prove disponibili.

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