Cassazione Penale, Sentenza n. 34159/2024 del 10/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/03/2024 del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a due condanne irrevocabili per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (fatti del 12/06/2020 e del 31/07/2020). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 671 c.p.p.), sostenendo che la prossimità temporale e l'omogeneità delle condotte dimostravano un unico disegno criminoso; inoltre rilevava che nel secondo episodio vi era stata un'evasione dagli arresti domiciliari per proseguire l'attività di spaccio, indice della preordinazione
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui mancavano indicatori significativi di un medesimo disegno criminoso: pur essendo ravvisabile identità del titolo di reato e breve intervallo temporale, gli altri elementi (diverse località distanti, differente "modus operandi", diversa tipologia di stupefacente usata, presenza del concorso di persone in un episodio e assenza nell'altro) escludevano la prova della programmazione preventiva dei reati. La Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la continuazione richiede la presenza di concreti indicatori e non può essere riconosciuta sulla base di mere probabilità; ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente alle spese
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che punisce il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; nel caso i due reati contestati erano entrambi contestati sotto questo articolo ma sono stati valutati separatamente per mancanza di un disegno unitario
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge; il ricorrente lo ha invocato per contestare la mancata applicazione della continuazione
art. 671 c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina della continuazione/criteri per l'unificazione delle pene; la Corte ha ritenuto che la sua corretta applicazione richiedeva prove concrete di un disegno unitario, non presenti nel caso
Giurisprudenza Corte di Cassazione - Sez. Un., n. 28659 del 18/05/2017
Sez. Un., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01
Principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita della sussistenza di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modus operandi, sistematicità ecc.) e che non basta la mera presenza di alcuni indici se gli altri sono assenti
Giurisprudenza Corte di Cassazione - Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023
Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652-01
Affermato che il giudice dell'esecuzione deve valutare tutti gli indici ed è possibile riconoscere la continuazione anche in presenza di alcuni indici significativi, ma non può escluderla meccanicamente per la mancanza di uno di essi senza valutare gli altri
Ulteriori massime citate
Sez. 1, n. 17878 del 25/01/2017; Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019; Sez. 5, n. 2907 del 23/10/2013
Richiamo a precedenti che sottolineano il principio per cui la continuazione incide sulla certezza del giudicato e richiede valutazioni probanti, non semplici probabilità o dubbi
Massime di principio
- La qualificazione della continuazione richiede la presenza di indicatori concreti di un unico disegno criminoso; la mera prossimità temporale non è sufficiente
- Devono essere valutati congiuntamente elementi quali identità del bene giuridico tutelato, analogia del modus operandi, contiguità spazio-temporale, partecipazione degli stessi soggetti, sistematicità dell'attività; alcuni indici significativi possono bastare purché la valutazione sia complessiva
- Differenze rilevanti tra episodi (luogo, sostanza impiegata, modalità, partecipazione di terzi) possono escludere la continuazione anche se i reati sono simili e ravvicinati
- Comportamenti successivi (es. evasione dagli arresti domiciliari) vanno valutati nel loro contesto e non costituiscono automaticamente prova di preordinazione; occorre dimostrare che, al momento del primo reato, il secondo era già programmato almeno nelle linee essenziali
- In sede di esecuzione il giudice applica gli stessi criteri di approfondita verifica richiesti in sede di cognizione e non può riconoscere la continuazione sulla base di mere probabilità o dubbi
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