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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34159/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 06/03/2024 del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a due condanne irrevocabili per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (fatti del 12/06/2020 e del 31/07/2020). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 671 c.p.p.), sostenendo che la prossimità temporale e l'omogeneità delle condotte dimostravano un unico disegno criminoso; inoltre rilevava che nel secondo episodio vi era stata un'evasione dagli arresti domiciliari per proseguire l'attività di spaccio, indice della preordinazione

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui mancavano indicatori significativi di un medesimo disegno criminoso: pur essendo ravvisabile identità del titolo di reato e breve intervallo temporale, gli altri elementi (diverse località distanti, differente "modus operandi", diversa tipologia di stupefacente usata, presenza del concorso di persone in un episodio e assenza nell'altro) escludevano la prova della programmazione preventiva dei reati. La Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la continuazione richiede la presenza di concreti indicatori e non può essere riconosciuta sulla base di mere probabilità; ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente alle spese

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che punisce il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; nel caso i due reati contestati erano entrambi contestati sotto questo articolo ma sono stati valutati separatamente per mancanza di un disegno unitario

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge; il ricorrente lo ha invocato per contestare la mancata applicazione della continuazione

  • art. 671 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina della continuazione/criteri per l'unificazione delle pene; la Corte ha ritenuto che la sua corretta applicazione richiedeva prove concrete di un disegno unitario, non presenti nel caso

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione - Sez. Un., n. 28659 del 18/05/2017

    Sez. Un., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01

    Principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita della sussistenza di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modus operandi, sistematicità ecc.) e che non basta la mera presenza di alcuni indici se gli altri sono assenti

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione - Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023

    Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652-01

    Affermato che il giudice dell'esecuzione deve valutare tutti gli indici ed è possibile riconoscere la continuazione anche in presenza di alcuni indici significativi, ma non può escluderla meccanicamente per la mancanza di uno di essi senza valutare gli altri

  • Ulteriori massime citate

    Sez. 1, n. 17878 del 25/01/2017; Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019; Sez. 5, n. 2907 del 23/10/2013

    Richiamo a precedenti che sottolineano il principio per cui la continuazione incide sulla certezza del giudicato e richiede valutazioni probanti, non semplici probabilità o dubbi

Massime di principio

  • La qualificazione della continuazione richiede la presenza di indicatori concreti di un unico disegno criminoso; la mera prossimità temporale non è sufficiente
  • Devono essere valutati congiuntamente elementi quali identità del bene giuridico tutelato, analogia del modus operandi, contiguità spazio-temporale, partecipazione degli stessi soggetti, sistematicità dell'attività; alcuni indici significativi possono bastare purché la valutazione sia complessiva
  • Differenze rilevanti tra episodi (luogo, sostanza impiegata, modalità, partecipazione di terzi) possono escludere la continuazione anche se i reati sono simili e ravvicinati
  • Comportamenti successivi (es. evasione dagli arresti domiciliari) vanno valutati nel loro contesto e non costituiscono automaticamente prova di preordinazione; occorre dimostrare che, al momento del primo reato, il secondo era già programmato almeno nelle linee essenziali
  • In sede di esecuzione il giudice applica gli stessi criteri di approfondita verifica richiesti in sede di cognizione e non può riconoscere la continuazione sulla base di mere probabilità o dubbi

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