Sentenza del 18/02/2016 n. 267 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Irap - Società cessata - Difetto di legittimazione passiva - Rappresentanza dei soggetti giuridici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per l'anno 2006, sostenendo che C.A., quale rappresentante dell'associazione durante il periodo d'imposta accertato, fosse il soggetto correttamente destinatario della notifica. L'Ufficio aveva ricostruito induttivamente i ricavi dell'associazione, pari a 412.747 euro, a causa dell'assenza di documentazione contabile e della mancata dimostrazione dei requisiti per il regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. Il contribuente aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva, poiché, prima della cessazione e cancellazione dell'associazione, la rappresentanza legale era stata formalmente assunta da R., anche se per un periodo molto breve e con il solo scopo di completare le operazioni di chiusura.
La decisione
La Commissione tributaria ha rigettato integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, dopo la cessazione e cancellazione dell'associazione, la rappresentanza sostanziale e processuale per i rapporti non definiti spettasse esclusivamente all'ultimo legale rappresentante in carica prima della cessazione, ossia R., e non a C.A. La notifica dell'avviso di accertamento a C.A. è stata quindi considerata giuridicamente inesistente per difetto di legittimazione passiva, con conseguente annullamento dell'atto. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 750 euro.
Norme richiamate
Art. 36 del DPR n. 602/1973
Sono ritenuti responsabili ex lege anche gli amministratori in carica all'atto di scioglimento della società, se non si è proceduto alla nomina dei liquidatori; la responsabilità deve essere accertata dall'ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/1973.
L'Agenzia ha richiamato la norma per sostenere la responsabilità degli amministratori per le obbligazioni tributarie della società cessata. La Commissione, tuttavia, ha deciso la controversia sulla base del difetto di legittimazione passiva e della non corretta individuazione del destinatario della notifica.
Art. 60 del DPR n. 600/1973
La responsabilità deve essere accertata dall'ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/1973.
La norma disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. Nel caso concreto, la notifica avrebbe dovuto essere indirizzata all'ultimo rappresentante legale dell'ente cessato, cioè R.
Legge n. 398/1991
Regime speciale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche, subordinato, tra l'altro, al rispetto del limite di proventi previsto dalla legge.
L'Agenzia ha sostenuto che l'associazione non avesse dimostrato di possedere i requisiti per il regime agevolato, richiamando il limite di 250.000 euro di proventi indicato negli atti del giudizio.
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il contribuente aveva contestato anche la ricostruzione impositiva per violazione del principio di capacità contributiva, ma la Commissione non ha esaminato nel merito tale censura, avendo annullato l'atto per difetto di legittimazione passiva.
Sentenze della Corte di cassazione n. 25472/2008 e n. 19732/2005
Nell'ipotesi di società cessata e cancellata dal registro delle imprese, la notificazione degli avvisi tributari può essere validamente effettuata solo nelle mani del liquidatore o dell'ultimo amministratore.
La rappresentanza sostanziale e processuale dell'ente estinto sopravvive in capo all'ultimo legale rappresentante in carica prima della cessazione, indipendentemente dalla durata della carica.
Massime di principio
- Per un ente o una società cessata e cancellata, gli atti tributari relativi a rapporti non definiti devono essere notificati al liquidatore o all'ultimo legale rappresentante formalmente in carica prima della cessazione.
- La durata della carica dell'ultimo rappresentante è irrilevante: anche una nomina durata un solo giorno può attribuire la legittimazione a ricevere gli atti e a rappresentare l'ente estinto.
- Il fatto che l'accertamento riguardi periodi d'imposta gestiti dal precedente amministratore non rende automaticamente quest'ultimo il destinatario corretto della notifica.
- La responsabilità personale di amministratori o liquidatori e la corretta individuazione del rappresentante processuale sono questioni distinte: l'Amministrazione deve notificare l'atto al soggetto legittimato e, se intende far valere una responsabilità personale, deve rispettare lo specifico procedimento previsto dalla legge.
- La notifica a un soggetto privo di legittimazione passiva può comportare l'inesistenza o l'invalidità dell'atto nei suoi confronti, con conseguente annullamento dell'accertamento così notificato.
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