Cassazione Penale, Sentenza n. 669/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto di energia elettrica (artt. 624 e 625 c.p.). Il ricorrente censura la motivazione in relazione agli artt. 163 e 164 c.p., sostenendo che il diniego della sospensione condizionale della pena è viziato perché i giudici hanno tenuto conto di due precedenti condanne, mentre una di esse sarebbe relativa a fattispecie depenalizzata; inoltre si eccepiva la mancanza di querela da parte di Sorgenia
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto inattinente l'assenza di querela poiché il reato di furto di energia elettrica è procedibile d'ufficio quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (cose destinate a pubblico servizio/publica utilità). Quanto alla sospensione condizionale della pena, i giudici di merito hanno legittimamente formulato un giudizio prognostico negativo basato sulla presenza di due precedenti per delitti, anche se uno risulta successivamente depenalizzato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
artt. 624 e 625 cod. pen.
Definiscono il reato di furto e le circostanze aggravanti (tra cui il n.7 relativo a cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità). Nel caso, il furto di energia elettrica è stato ritenuto aggravato ai sensi dell'art. 625 n.7.
art. 62 n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante riconosciuta dal giudice di merito e valutata prevalente rispetto ad alcune aggravanti nella determinazione della pena.
art. 163 e 164 cod. pen.
la Corte di Appello argomenta che "le due condanne riportate per delitti non consentono di formulare un giudizio prognostico positivo"
Norme sulla sospensione condizionale della pena e sul giudizio prognostico. La Corte ha ritenuto legittimo il diniego della sospensione basato sulla presenza di due precedenti per delitti, anche se uno è poi depenalizzato.
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri per la determinazione della pena. La Corte ricorda che il giudice non è obbligato a esporre tutti gli elementi dell'art.133, potendo indicare soltanto quelli ritenuti prevalenti.
d.lgs. 150/2022
Ha modificato il regime di procedibilità per alcuni furti introducendo la procedibilità a querela; tuttavia la novella esclude la querela quando ricorrono alcune aggravanti (es. art.625 n.7), per cui in tali casi il reato resta procedibile d'ufficio.
art. 115-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di rafforzamento della presunzione di innocenza; la Corte precisa che comunque il giudice può utilizzare i precedenti (anche non definitivi) per il giudizio prognostico ai sensi dell'art.133.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e sanzioni quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo colpa nella determinazione dell'inammissibilità; qui la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Se il furto di energia elettrica presenta l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità), la procedibilità resta d'ufficio nonostante le modifiche legislative che, in altri casi, hanno reso il furto procedibile a querela.
- Per la concessione della sospensione condizionale della pena (artt. 163-164 c.p.) il giudice di merito può formulare un giudizio prognostico negativo basandosi su precedenti condanne per delitti; tale valutazione è legittima anche se una delle condanne è relativa a fattispecie poi depenalizzata.
- Il giudice non è obbligato a discutere esaustivamente tutti i criteri dell'art. 133 c.p.: è sufficiente che indichi i fattori ritenuti prevalenti a fondamento della sua decisione.
- La mera affermazione che la motivazione di merito si sia limitata a ripetere quella di primo grado non è di per sé sufficiente a dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà; per ottenere annullamento è necessario mostrare vizi motivazionali effettivi e rilevanti.
- I ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; conviene valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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