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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15416/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. contro l’ordinanza n. 33451/2024 della Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sulla revocazione per errore di fatto. Sosteneva che la Corte, nel definire il precedente giudizio di legittimità avente ad oggetto alcune intimazioni di pagamento, avesse omesso di considerare un giudicato esterno: una sentenza della CTP di Roma che avrebbe annullato il ruolo presupposto a una delle intimazioni, con conseguente sgravio dell’iscrizione a ruolo. Secondo il ricorrente, tale circostanza avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere anche per l’intimazione residua, invece dichiarata ancora in contestazione e poi resa inammissibile nel precedente provvedimento. Richiamava anche un diverso giudizio di cassazione nel quale, a suo dire, la stessa questione dello sgravio era stata valorizzata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse un errore revocatorio rilevante, perché l’ordinanza impugnata aveva già preso in considerazione le specifiche richieste formulate nelle memorie del precedente giudizio, limitate alla cessazione della materia del contendere per due atti espressamente indicati. Inoltre, la pretesa omissione del giudicato esterno non risultava dedotta in modo specifico nelle precedenti difese né emergeva un nesso tra quel giudicato e i motivi del ricorso per cassazione oggetto della revocazione. La Corte ha anche osservato che il giudicato richiamato riguardava una cartella presupposta e, per come emergeva dagli atti richiamati, non coincideva con l’atto impugnato nel giudizio di legittimità. Nulla sulle spese per la mancata costituzione delle intimate. Disposto inoltre l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione dell’ordinanza di cassazione è esperibile solo nei limiti e per i vizi previsti dalla norma, e non per rimettere in discussione questioni non specificamente dedotte o per far valere un errore non riconducibile alla nozione di errore revocatorio.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva su un fatto decisivo, risultante dagli atti o documenti di causa, e non può riguardare valutazioni giuridiche o questioni che avrebbero richiesto una specifica deduzione e contestazione nel precedente giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto decisivo, immediatamente desumibile dagli atti, e non può essere utilizzato per censurare la mancata valorizzazione di una tesi difensiva non specificamente proposta nel giudizio definito dalla decisione impugnata.
  • Per ottenere la revocazione di un provvedimento della Cassazione non basta allegare l’esistenza di un giudicato esterno o di uno sgravio: occorre dimostrare che tale fatto era stato specificamente dedotto nel precedente giudizio e che la sua pretermissione abbia inciso su un motivo di ricorso effettivamente devoluto alla Corte.
  • La revocazione non può trasformarsi in un mezzo per introdurre ex novo questioni relative a rapporti o atti diversi da quelli oggetto della precedente decisione, quando manca il necessario collegamento tra il fatto asseritamente omesso e il thema decidendum del giudizio revocando.
  • In sede di revocazione, l’eccezione di giudicato esterno deve risultare chiaramente prospettata nelle difese o memorie del giudizio precedente e deve riguardare l’atto o il rapporto concretamente deciso, altrimenti non è configurabile un errore revocatorio rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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