Cassazione Civile, Ordinanza n. 05395/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva promosso esecuzione immobiliare contro il debitore per la morosità di alcune rate di un mutuo agrario stipulato nel marzo 2003. Dopo la vendita dell'azienda agricola e la formazione del piano di riparto parziale, il debitore aveva proposto opposizione ex art. 512 c.p.c. sostenendo che alla banca non dovesse essere attribuita l'intera somma ricavata, perché la maggiorazione per interessi sarebbe stata illegittima. In sintesi, egli assumeva che il mutuo, in quanto mutuo di scopo e consensuale, si fosse perfezionato con la sola sottoscrizione del contratto e che in tale sede non fosse stato pattuito il tasso di interesse; di conseguenza, le clausole relative al tasso contenute nel successivo atto di erogazione sarebbero state nulle per violazione dell'art. 117 T.u.b. Il tribunale aveva accolto l'opposizione e ordinato la restituzione dell'eccedenza, ma la corte d'appello, qualificata la controversia come opposizione all'esecuzione, aveva riformato la decisione e rigettato l'opposizione. Nel ricorso per cassazione il debitore ha dedotto: nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello; violazione degli artt. 512, 617 e 618 c.p.c. per la qualificazione dell'opposizione e per il regime di impugnazione; omessa pronuncia per avere la corte d'appello deciso su un profilo non devoluto; violazione dell'art. 117 T.u.b. perché il tasso sarebbe stato validamente pattuito solo nell'atto di erogazione nonostante il perfezionamento consensuale del mutuo al momento della stipula.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi processuali relativi alla qualificazione dell'opposizione e al mezzo di impugnazione: poiché il tribunale aveva qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione, l'appello era il mezzo corretto secondo il principio dell'apparenza e dell'affidamento. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia e ha ritenuto inammissibile il quarto motivo, perché la corte territoriale aveva accertato in fatto che il contratto di mutuo rinviava espressamente all'atto di erogazione per la determinazione del tasso; tale accertamento interpretativo del contratto non è censurabile in cassazione se non per violazione delle regole ermeneutiche o vizio motivazionale, profili non dedotti. È stata quindi confermata la validità della pattuizione sugli interessi e, con essa, il rigetto dell'opposizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia è esclusa quando il giudice decide implicitamente sul punto attraverso la qualificazione della domanda e la conseguente scelta del regime processuale.
art. 512 c.p.c.
L'opposizione nel piano di riparto è stata qualificata, nel caso concreto, come opposizione all'esecuzione dal giudice di merito; tale qualificazione ha inciso sul mezzo di impugnazione.
art. 617 c.p.c.
Richiamato per sostenere la tesi della natura di opposizione agli atti esecutivi e del diverso regime di impugnazione.
art. 618 c.p.c.
Richiamato nel contesto della distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi.
art. 281-sexies c.p.c.
La sentenza d'appello è stata resa in forma semplificata ai sensi di tale disposizione.
art. 117 T.u.b.
La forma scritta della pattuizione del tasso extralegale può essere soddisfatta anche mediante rinvio scritto a criteri o elementi esterni obiettivamente individuabili, purché funzionali alla determinazione del saggio.
artt. 1362 e seg. c.c.
L'interpretazione del contratto e l'accertamento della volontà delle parti costituiscono giudizio di fatto riservato al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche o per vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Cass. Sez. U n. 4617-11
Richiamata per il principio secondo cui il mezzo di impugnazione va individuato in base alla qualificazione data dal giudice al provvedimento.
Cass. Sez. U n. 8077-12
Richiamata per superare l'idea di una riserva assoluta al giudice di merito nell'interpretazione della domanda, pur mantenendo fermo il rilievo dell'apparenza.
Cass. Sez. 3 n. 23390-20
Richiamata a sostegno del principio dell'apparenza nell'individuazione del mezzo di impugnazione.
Cass. Sez. 1 n. 17646-21
Richiamata a sostegno del principio dell'apparenza nell'individuazione del mezzo di impugnazione.
Cass. Sez. 1 n. 29336-20
Richiamata a sostegno del principio dell'apparenza e dell'affidamento.
Cass. Sez. 1 n. 3480-16
Richiamata per il principio secondo cui il requisito della forma scritta per gli interessi ultralegali può essere integrato anche da rinvio scritto a criteri prestabiliti ed elementi esterni individuabili.
Cass. Sez. 2 n. 20555-20
Richiamata in continuità con il principio sulla validità del rinvio scritto per la determinazione del tasso di interesse.
Cass. Sez. 3 n. 10569-07
Richiamata per la natura consensuale e onerosa del mutuo di scopo.
Cass. Sez. 1 n. 25793-15
Richiamata per la natura consensuale e onerosa del mutuo di scopo.
Cass. Sez. 1 n. 24699-17
Richiamata per la natura consensuale e onerosa del mutuo di scopo.
Cass. Sez. U n. 8053-14
Richiamata per il limite del sindacato di legittimità sull'accertamento di fatto e sulla motivazione.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito qualifica un'opposizione esecutiva in un certo modo, il mezzo di impugnazione deve essere individuato secondo la qualificazione formale adottata dal giudice, in applicazione dei principi di apparenza e di affidamento, anche se la qualificazione possa essere ritenuta erronea.
- Nel giudizio di cassazione, l'omessa pronuncia non sussiste se la decisione impugnata contiene una statuizione implicita incompatibile con la tesi del ricorrente o comunque risolve la questione presupposta dalla censura.
- L'interpretazione del contratto e l'accertamento del contenuto della pattuizione appartengono al giudice di merito e sono censurabili solo nei limiti della violazione delle regole legali di ermeneutica o del vizio motivazionale specificamente dedotto.
- La forma scritta richiesta per la determinazione degli interessi ultralegali non esige necessariamente l'indicazione numerica del tasso nel contratto principale, potendo essere integrata da un richiamo scritto a criteri o elementi esterni obiettivamente individuabili e idonei a consentire la concreta determinazione del tasso.
- Nel mutuo di scopo la consegna della somma è fase esecutiva dell'obbligazione del finanziatore; la natura consensuale del contratto non impedisce che la disciplina economica del rapporto sia integrata da un atto successivo, purché il rinvio sia scritto e la pattuizione sia individuabile.
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