Cassazione Penale, Ordinanza n. 34740/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata per evasione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che l'offesa dovesse essere ritenuta tenue. Con il secondo motivo ha lamentato l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, contestando la valutazione di gravità del fatto e della sua personalità. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo specifico sull'esclusione della tenuità, valorizzando in particolare la notevole durata dell'allontanamento; ha ritenuto il secondo motivo generico, poiché la Corte d'appello aveva già motivato in modo logico e coerente sulla gravità concreta del fatto, sulla personalità dell'imputato e sull'assenza di segni di resipiscenza.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
norma incriminatrice del reato oggetto della condanna confermata in appello, cioè evasione
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità è esclusa quando il giudice di merito motiva specificamente sulla non tenue offensività del fatto, valorizzando elementi concreti come la durata dell'allontanamento
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione coerente che valorizzi gravità del fatto, personalità dell'imputato e mancanza di resipiscenza
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla esclusione della particolare tenuità del fatto è limitato alla verifica della presenza e logicità della motivazione: se il giudice di merito indica criteri concreti per escludere la tenuità, la censura è manifestamente infondata.
- La durata significativa dell'allontanamento o della condotta illecita può costituire elemento decisivo per negare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. nei reati di evasione.
- La doglianza sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile o comunque generica quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, fondata su gravità del fatto, personalità dell'imputato e assenza di resipiscenza.
- In sede di legittimità, la motivazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se è logica, coerente e specifica rispetto agli elementi valorizzati; non è necessario un ulteriore riesame del merito.
Come è indicizzato
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