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Sentenza

Sentenza n. 577/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'accertamento e la conseguente declaratoria del diritto di Greta Lacedonia S.r.l. di prendere visione ed estrarre copia integrale degli atti e dei documenti dalla stessa richiesti ad e-distribuzione S.p.A. in quanto titolare dell'impianto di produzione da fonte eolica con codice POD IT001E129228644, da realizzare nel Comune di Lacedonia (AV); nonché per l'annullamento del provvedimento di diniego rilasciato mediante prot. n. ED-17/10/2025-O0006031 del 17.10.2025, con cui e-distribuzione S.p.A. ha espresso il rigetto dell'istanza dell'odierna Ricorrente di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990.

Giustizia amministrativa202501806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi alle richieste, ai preventivi e alle soluzioni di connessione alla rete elettrica riferiti alla porzione di rete interessata da un progetto eolico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto eolico da 1.000 kW nel Comune di Lacedonia, aveva inizialmente ottenuto un preventivo di connessione accettato, ma aveva successivamente ricevuto la comunicazione di decadenza dalla relativa pratica. A seguito di una nuova richiesta di connessione, il gestore aveva rilasciato una soluzione limitata a 100 kW, motivando la riduzione con la saturazione virtuale della rete e con una variazione dell'assetto di rete. La società aveva quindi chiesto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, l'accesso alle ulteriori richieste di connessione presentate da altri soggetti, ai relativi codici identificativi, ai preventivi e alle soluzioni di connessione ancora in essere riferiti al Comune di Lacedonia. E-distribuzione aveva negato l'accesso, dapprima senza rispondere tempestivamente e poi affermando genericamente che le informazioni riguardavano soggetti terzi e che la riduzione della potenza dipendeva esclusivamente dalla variazione dell'assetto di rete. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22, 23, 24, comma 7, e 25 della l. 241/1990, degli artt. 6 e 10 del d.P.R. 184/2006 e dell'art. 40.8 del TICA, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e irragionevolezza, sostenendo di avere un interesse diretto, concreto e attuale, un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la tutela della propria iniziativa economica e di avere individuato specificamente gli atti richiesti. Ha inoltre contestato che il richiamo alla riservatezza dei terzi potesse giustificare il diniego senza indicare quali dati riservati o sensibili fossero contenuti nei documenti e senza dimostrare l'esistenza di opposizioni dei controinteressati. La resistente ha eccepito che la documentazione contenesse informazioni commerciali relative alla consistenza aziendale e alle strategie produttive di terzi e che l'istanza costituisse un controllo generalizzato sull'attività del gestore, privo di concreta utilità difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto insufficiente la motivazione del diniego, poiché il generico riferimento alla necessità di tutelare soggetti terzi non dimostrava la ricorrenza di una specifica causa di esclusione dell'accesso. Il provvedimento non chiariva se i terzi avessero presentato opposizione, né quale concreto profilo di riservatezza o segretezza impedisse l'ostensione. Il giudice ha inoltre escluso che la richiesta costituisse un controllo generalizzato, poiché la ricorrente aveva individuato specificamente gli atti e i documenti richiesti e non pretendeva un'elaborazione di dati da parte del gestore. Ha quindi annullato il diniego e ordinato a e-distribuzione l'esibizione di tutti i documenti richiesti, lasciando impregiudicata la facoltà di oscurare, con motivazione, dati riservati e sensibili. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplinano il diritto di accesso documentale e consentono al soggetto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti, di domandarne la visione e l'estrazione di copia.

  • art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990

    Le limitazioni dell'accesso per esigenze di riservatezza di terzi richiedono la concreta dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esclusione; un generico riferimento a soggetti terzi non è sufficiente.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Anche quando siano presenti esigenze di riservatezza, deve essere verificata la possibilità di consentire l'accesso, eventualmente mediante oscuramento motivato dei dati riservati o sensibili.

  • art. 25 l. 241/1990

    Il diniego di accesso deve essere adeguatamente motivato e può essere sottoposto al sindacato del giudice amministrativo.

  • artt. 6 e 10 d.P.R. 184/2006

    Sono richiamati quali disposizioni attuative delle modalità di esercizio dell'accesso e della partecipazione dei controinteressati; il diniego deve comunque esplicitare concretamente le ragioni ostative.

  • art. 40.8 TICA

    È richiamato nel quadro regolatorio delle richieste e delle soluzioni di connessione alla rete elettrica, quale disciplina pertinente alla vicenda sostanziale.

Massime di principio

  • Il diniego di accesso documentale fondato sulla riservatezza di soggetti terzi deve indicare in modo concreto e puntuale quali specifiche esigenze di riservatezza o segretezza ostino all'ostensione; il mero riferimento generico a informazioni riguardanti terzi è insufficiente.
  • La mancata indicazione nel diniego dell'eventuale opposizione dei controinteressati e del concreto contenuto riservato dei documenti costituisce carenza motivazionale, non consentendo di verificare la legittimità della limitazione dell'accesso.
  • Non integra un controllo generalizzato sull'attività amministrativa una richiesta che individui specificamente gli atti e i documenti da esibire e non imponga all'amministrazione attività di elaborazione o aggregazione dei dati.
  • Quando i documenti richiesti contengano dati riservati o sensibili, l'amministrazione deve valutare l'accesso parziale mediante oscuramento dei dati protetti, motivando puntualmente le parti sottratte all'ostensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleImpianti da fonti rinnovabili
RamiAccesso e trasparenzaEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoProporzionalità e ragionevolezza

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