Cassazione Penale, Sentenza n. 15569/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ammesso il ricorso come non manifestamente infondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato (termine prescrizionale massimo di cinque anni dalla commissione). In sostanza, pur non risolvendo nel merito la questione della responsabilità penale, la Corte ha preso atto che il reato si è estinto per prescrizione e ha disposto l'annullamento definitivo della condanna.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Testoni è stato condannato per il reato di molestia o disturbo alle persone continuato (fatti del 13/05/2015): avrebbe pedinato e scattato fotografie a due ambulanti extracomunitari, persone offese e testimoni in un procedimento a suo carico. In cassazione il ricorrente deduceva vizi di legge e di motivazione, sostenendo che l'episodio si riduceva a un'unica ripresa fotografica in luogo pubblico, priva di attitudine molesta, e che l'azione era finalizzata a predisporre la propria difesa in un distinto procedimento (ossia a raccogliere prove sulla presunta vendita di merce contraffatta), non a petulanza o ad altri biasimevoli motivi come invece ritenuto dal Tribunale.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte indica che il ricorso non era manifestamente infondato ai sensi di tale norma, rendendo pertanto ammissibile il giudizio di legittimità anche se le censure non provano definitivamente l'innocenza dell'imputato; ciò ha consentito di valutare la prescrizione sopravvenuta.
art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone)
La fattispecie applicata nel caso riguarda la molestia o disturbo alle persone (per "petulanza o altri biasimevoli motivi"). La Corte (ed il Tribunale in primo grado) ha ritenuto che foto e pedinamento potessero integrare la condotta contravvenzionale se sorretti da motivo biasimevole; tuttavia la qualificazione del motivo e l'idoneità molesta del comportamento sono risultate non pacifiche e hanno alimentato dubbi rilevanti.
prescrizione del reato (termine prescrizionale massimo di cinque anni)
La Corte ha ritenuto intervenuta l'estinzione del reato per maturazione del termine prescrizionale massimo indicato nella motivazione (cinque anni dalla commissione), con la conseguenza dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La Cassazione può ammettere un ricorso anche quando le censure non dimostrano l'innocenza ma non sono manifestamente infondate (art.129, comma 2 c.p.p.); in questi casi è possibile esaminare questioni procedurali come la prescrizione.
- Se la pena o il reato si sono estinti per prescrizione nel corso del giudizio di legittimità, il risultato pratico può essere l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, indipendentemente dall'accertamento definitivo della responsabilità materiale.
- La qualificazione di una condotta (es. fotografie in luogo pubblico) come "molestia" richiede valutazione del motivo (petulanza/biasimevole) e dell'idoneità a turbare: azioni apparentemente neutre possono assumere rilevanza penale se fondate su moventi riprovevoli o reiterazione tale da costituire molestia.
- Quando l'imputato sostiene di aver agito per raccogliere elementi a sua difesa in altro procedimento, occorre valutare attentamente proporzionalità, necessità e modalità dell'azione rispetto al diritto di difesa; non ogni atto di raccolta prove in luogo pubblico è automaticamente 'biasimevole'.
- Per evitare l'estinzione del reato per prescrizione è importante calcolare attentamente i termini e, se necessario, esercitare tempestivamente le impugnazioni o chiedere misure processuali che sospendano o interrompano i termini prescrizionali.
- Nel ricorso per cassazione è strategico evidenziare vizi di motivazione e violazioni di legge specifiche; se tali censure non sono manifestamente infondate la Corte può pronunciarsi anche su effetti sopravvenuti (es. estinzione per prescrizione).
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