Cassazione Civile, Ordinanza n. 07070/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una contribuente, titolare dal 1° marzo 2009 di pensione integrativa INPS, aveva chiesto all’INPS e all’Agenzia delle entrate il rilascio di una certificazione attestante l’importo imponibile della pensione, rideterminato secondo il regime fiscale introdotto dal d.lgs. n. 252 del 2005. A fronte del mancato riscontro, aveva qualificato l’inerzia come silenzio-rifiuto e proposto ricorso al giudice tributario, ottenendo in primo e secondo grado l’accoglimento della domanda e il riconoscimento dell’obbligo dell’Ufficio di riliquidare l’imposta versata in eccedenza dal sostituto d’imposta. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) improponibilità del ricorso introduttivo, perché non relativo a un’istanza di rimborso di somma determinata ma alla mancata risposta a una richiesta di applicazione del regime fiscale e di rilascio di certificazione; 2) erronea applicazione del regime agevolato di cui all’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 ai dipendenti pubblici, per i quali l’art. 23, comma 6, prevederebbe la continuazione del regime ordinario fino a un decreto attuativo mai emanato; 3) erronea applicazione degli artt. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005 e art. 64, comma 2, l. n. 144/1999, perché i montanti previdenziali in discussione sarebbero maturati entro il 30 settembre 1999, con conseguente inapplicabilità del regime agevolato; 4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la CTR ritenuto assorbita la questione relativa alla non spettanza del rimborso per somme versate prima del termine di decadenza di 48 mesi ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia dell’Agenzia delle entrate al ricorso per cassazione. Ha ritenuto la rinuncia rituale, essendo intervenuta prima dell’adunanza camerale, sottoscritta dalla difesa erariale e notificata alla controparte. Ha inoltre precisato che la rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Le spese sono state compensate tenuto conto anche della rinuncia della controparte al rimborso riconosciutole dalla sentenza impugnata. La Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto la pronuncia di estinzione non rientra tra i presupposti previsti dalla norma.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
comma 1, lett. g), e comma 3
richiamato dalla ricorrente per sostenere il carattere tassativo degli atti impugnabili e l’improponibilità del ricorso avverso il silenzio su una richiesta non riconducibile a un’istanza di rimborso determinata
artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del rimborso e al termine di decadenza per la domanda restitutoria
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
invocato per sostenere l’applicazione del regime fiscale agevolato alle somme della pensione integrativa
art. 23, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
invocato per affermare che ai dipendenti pubblici continuerebbe ad applicarsi il regime fiscale ordinario fino all’adozione di un decreto attuativo mai emanato
art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
invocato per sostenere che i montanti previdenziali maturati entro il 30 settembre 1999 non sarebbero assoggettabili al regime agevolato
art. 64, comma 2, L. 17 maggio 1999, n. 144
richiamato in combinato disposto con l’art. 23 del d.lgs. n. 252/2005 sui montanti previdenziali delle gestioni complementari
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato per il termine di decadenza di quarantotto mesi per la domanda di rimborso
art. 112 c.p.c.
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 359 c.p.c.
richiamato in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c. nel motivo sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma di raccordo del processo tributario con il codice di procedura civile
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176
richiamato per lo svolgimento della relazione e la trattazione della causa in udienza pubblica secondo la disciplina emergenziale
art. 390 c.p.c.
utilizzato per affermare la ritualità della rinuncia al ricorso, intervenuta prima dell’adunanza e notificata alla controparte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto non applicabile alla pronuncia di estinzione per rinuncia al ricorso, trattandosi di norma sanzionatoria di stretta interpretazione
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale fonte di inserimento dell’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e notificata alla controparte prima dell’adunanza, determina l’estinzione del processo anche senza accettazione della parte controricorrente, poiché non ha natura accettizia.
- La rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l’interesse a resistere all’impugnazione; le spese possono tuttavia essere compensate ove ricorrano ragioni valutate dal giudice.
- L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica quando la decisione della Cassazione sia di estinzione del giudizio per rinuncia e non di rigetto o inammissibilità, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
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