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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21554/2025 del 27/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio accomandante)

La controversia

La lite riguarda un atto di irrogazione di sanzioni emesso per omesso versamento di IRAP per gli anni 2009 e 2010 e di IVA per l’anno 2009. La società contribuente aveva impugnato l’atto e il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; la commissione regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo illegittima la pretesa verso il socio accomandante perché la sua responsabilità sarebbe stata limitata alla quota conferita e perché, comunque, la quantificazione del debito avrebbe dovuto emergere nell’atto impositivo e non nella fase della riscossione. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 16 d.lgs. 472/1997, 13 d.lgs. 471/1997, 2313 e 2320 c.c., sostenendo che l’atto poteva essere contestato anche al socio accomandante, nei limiti della quota, e che per i soci amministratori la responsabilità sanzionatoria sarebbe comunque solidale per omesso controllo; con il secondo motivo ha denunciato nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda relativa all’illegittimità dell’emissione degli atti nei confronti del socio, essendo divenuti definitivi gli accertamenti nei confronti della società.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo per carenza di interesse. Ha affermato che, in tema di società in accomandita semplice, il socio accomandante è privo di legittimazione attiva e passiva rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo deroghe non ricorrenti, e che l’art. 2313 c.c. vale a delimitare la responsabilità nei rapporti interni, senza autorizzare l’Erario ad agire direttamente nei confronti dell’accomandante. Ha inoltre precisato che l’atto impugnato era un atto di irrogazione di sanzioni e non un avviso di accertamento di maggior reddito imputabile per trasparenza ai soci; pertanto non era configurabile la responsabilità del socio accomandante sulla base del solo omesso controllo contabile ex art. 2320 c.c. né sulla base della mera volontarietà. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell’Agenzia alle spese; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato perché l’Amministrazione dello Stato è esonerata dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997

    norma richiamata dall’Agenzia quale base dell’irrogazione delle sanzioni; nel caso concreto non ha consentito di estendere la pretesa al socio accomandante fuori dai limiti di legittimazione riconosciuti dalla Corte

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997

    norma richiamata a fondamento delle sanzioni per omesso versamento

  • art. 2313 c.c.

    la limitazione della responsabilità dell’accomandante alla quota conferita opera anche per le obbligazioni tributarie, ma riguarda i rapporti interni e non consente ai creditori sociali di agire direttamente contro il socio accomandante

  • art. 2320 c.c.

    richiamato per sostenere una colpa da omesso controllo; la Corte ha escluso che nella fattispecie ricorresse un profilo di colpa riconducibile a tale norma

  • art. 2740 c.c.

    richiamato dalla sentenza impugnata per sostenere una pretesa limitata al patrimonio del socio entro la quota conferita

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge dedotto col primo motivo di ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    norma invocata per omessa pronuncia; la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

    Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave

    la responsabilità sanzionatoria è personale e richiede una condotta cosciente e volontaria, dolosa o colposa; la Corte l’ha richiamata per escludere l’irrogazione al socio accomandante sulla sola base della sua qualità

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato in relazione all’imputazione per trasparenza del reddito dei soci, profilo ritenuto però non pertinente perché nella vicenda non vi era accertamento di maggior reddito

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    previsto per il raddoppio del contributo unificato, ma non applicabile alle Amministrazioni dello Stato per il meccanismo della prenotazione a debito

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973

    citato nel richiamo giurisprudenziale sul maggior reddito imputato ai soci di società di persone

Massime di principio

  • Nella società in accomandita semplice, il socio accomandante non è direttamente legittimato, in via attiva o passiva, rispetto alle obbligazioni tributarie della società, salvo specifiche deroghe non ricorrenti nella fattispecie.
  • La previsione dell’art. 2313 c.c. limita la responsabilità dell’accomandante alla quota conferita, ma opera come regola dei rapporti interni e non come titolo per l’azione diretta del creditore sociale o del Fisco contro il socio.
  • La responsabilità per sanzioni amministrative tributarie è personale: richiede una condotta propria, cosciente e volontaria, dolosa o colposa, e non può essere affermata per la sola qualità di socio accomandante quando manchi un autonomo fatto colposo specifico.
  • Quando l’atto impugnato è un atto di irrogazione di sanzioni e non un accertamento di maggior reddito da trasparenza, non è pertinente richiamare i principi relativi all’imputazione del reddito ai soci di società di persone.
  • La censura di omessa pronuncia diviene inammissibile per carenza di interesse se la questione presupposta è comunque assorbita o resa irrilevante dalla soluzione data alla questione principale.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, poiché esse sono esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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