Cassazione Civile, Ordinanza n. 24935/2023 del 21/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società a responsabilità limitata e dei due soci, a seguito di verifiche sui rapporti commerciali intercorsi con una ditta individuale operante nel commercio di motocicli e con imprese sammarinesi. L’Ufficio ha disconosciuto costi di acquisto e IVA detratta, ritenendo che le fatture riguardassero operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, e ha rideterminato il reddito sociale e quello di partecipazione dei soci. In primo e secondo grado i ricorsi sono stati respinti. In Cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, sostenendo che il giudice regionale avesse comunque ravvisato una fattispecie di litisconsorzio necessario; 2) violazione di giudicato esterno, per mancato rilievo delle sentenze favorevoli rese su annualità precedenti (2005 e 2006) relative alla medesima verifica; 3) nullità per motivazione apparente in punto di giudicato esterno; 4) omessa pronuncia sulla deducibilità dei costi relativi alle operazioni contestate; 5) omessa pronuncia sui motivi di impugnazione specificamente dedotti dai soci; 6) omessa pronuncia sulle difese della socia-ditta individuale, la cui posizione era stata colpita anche da ulteriori rilievi fiscali propri.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo infondate le censure sul litisconsorzio necessario e sul giudicato esterno. Ha invece accolto il quarto, il quinto e il sesto motivo, rilevando che la sentenza d’appello era viziata da omessa pronuncia su questioni ritualmente dedotte: in particolare sulla deducibilità dei costi connessi alle operazioni contestate e sulle specifiche difese dei soci, comprese quelle relative alla posizione della socia che era stata destinataria anche di ulteriori contestazioni fiscali inerenti alla propria attività individuale. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per escludere che, nel caso di specie, sussistesse un litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci.
artt. 101 e 102 c.p.c.
Invocati dai ricorrenti per sostenere la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
art. 295 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sul contraddittorio, ma ritenuto non idoneo a fondare la nullità denunciata.
art. 2909 c.c.
Richiamato in tema di giudicato esterno; la Corte ha affermato che non si applicava alle diverse annualità oggetto dell’accertamento impugnato.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione al giudicato esterno; esclusa la sua efficacia vincolante nel caso concreto.
artt. 112 e 132 c.p.c.
Utilizzati per denunciare l’omessa pronuncia e il vizio di motivazione; la Corte ha accolto le censure per le questioni sulle quali il giudice d’appello era rimasto silente.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte ha rigettato tale specifica doglianza sul giudicato esterno, ma ha ravvisato omessa pronuncia su altri capi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro dei vizi processuali dedotti in cassazione, in particolare nullità per omessa pronuncia e violazione del contraddittorio.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo sul primo motivo.
art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537
È stata indicata come norma che consente la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, nei limiti dell’effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; la deducibilità è invece esclusa per le operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. dalla l. 26 aprile 2012, n. 44
Richiamato come norma che ha introdotto la formulazione dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, applicabile anche a periodi d’imposta anteriori.
d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato quale parametro dei requisiti di deducibilità dei costi: effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza o determinabilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario non sussiste litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci per l’impugnazione di avvisi di accertamento che incidano sul reddito della società e sul reddito di partecipazione dei soci; la riunione dei giudizi può essere opportuna, ma la mancata integrazione del contraddittorio non determina nullità del processo.
- Il giudicato formatosi su un avviso di accertamento relativo a una determinata annualità non si estende automaticamente alle annualità successive: fa stato solo per elementi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente e siano comuni a più periodi d’imposta.
- La contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti consente, in linea di principio, la deduzione dei costi sostenuti dall’acquirente, anche se consapevole della frode, purché ricorrano i requisiti civilistico-fiscali di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; per le operazioni oggettivamente inesistenti la deduzione resta esclusa.
- Quando il giudice di merito omette di pronunciarsi su una specifica domanda o eccezione ritualmente proposta, la sentenza è nulla per omessa pronuncia e deve essere cassata con rinvio al giudice di merito affinché esamini i punti rimasti privi di decisione.
- In presenza di contestazioni fiscali plurime, il giudice deve distinguere con precisione le questioni riferite al reddito della società da quelle attinenti alle posizioni individuali dei soci, pronunciandosi su tutte le difese specificamente dedotte.
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