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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38629/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari del 30.4.2024 con unica censura, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., per inosservanza e errata applicazione dell'art. 324 c.p.p.: il difensore deduce che il pubblico ministero aveva adottato un unico decreto di perquisizione e sequestro e che, dunque, il riesame doveva essere esperito sul sequestro e non dichiarato inammissibile come rivolto alla perquisizione. La perquisizione e il sequestro erano stati disposti nel contesto delle indagini su un incendio (art. 424 c.p.) e nel corso dell'esecuzione era stato sequestrato un paio di scarpe ritenuto utile per accertamenti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha confermato che l'atto del pubblico ministero comprendeva contestualmente perquisizione e sequestro, ma il riesame non è previsto con riferimento alla sola perquisizione (principio di tassatività dei rimedi, art. 568 c.p.p. e giurisprudenza consolidata). La declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame sulla perquisizione non ha pregiudicato l'esercizio delle difese (il difensore è stato sentito, ha depositato memoria) e il Tribunale ha comunque esaminato il merito in via subordinata, motivando adeguatamente la necessità e la proporzionalità della ricerca e del sequestro degli indumenti e delle scarpe per confronti tecnico-scientifici. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 424 cod. pen.

    Norma del codice penale che disciplina il reato per il quale si svolgevano le indagini (incendio doloso): contestazione sostanziale che giustifica le investigazioni e le misure cautelari sui reperti.

  • art. 252-bis cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza e nell'ordinanza per affermare che, dopo la sua introduzione, il decreto di perquisizione non seguito da sequestro è suscettibile di opposizione; ma se alla perquisizione segue sequestro, il rimedio è il riesame rispetto al sequestro e non della perquisizione stessa.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma evocata dal difensore nella documentazione depositata; il ricorrente lamentava inosservanza/errata applicazione di questa disposizione, ma la Corte ha ritenuto che l'atto impugnato fosse in realtà un provvedimento congiunto di perquisizione e sequestro, sicché la censura fondata su diversa qualificazione formale dell'atto non ha successo.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: i rimedi sono esclusivamente quelli espressamente previsti dalla legge; da ciò deriva che il riesame non è applicabile al solo decreto di perquisizione (salvo che abbia seguito sequestro), per cui è inammissibile il ricorso che impugni come riesame un atto non assoggettabile a tale mezzo.

Massime di principio

  • Se il pubblico ministero emette un provvedimento congiunto di perquisizione e sequestro, il rimedio esperibile è il riesame nei confronti del sequestro; il decreto di perquisizione, se autonomo e non seguito da sequestro, è invece opponibile secondo le specifiche previsioni (art. 252-bis e prassi).
  • La qualificazione sostanziale dell'atto prevale sulla denominazione formale: il difensore deve individuare e proporre il corretto rimedio processuale (riesame vs opposizione) in modo tempestivo e coerente con la natura dell'atto impugnato.
  • Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.) impone attenzione nella scelta del gravame; un'impugnazione con un mezzo non previsto è inammissibile, salvo che il difetto non abbia determinato pregiudizio effettivo al diritto di difesa.
  • La tardività o la mancanza di tempestiva e specifica impugnazione può portare alla dichiarazione di inammissibilità; tuttavia, se il difensore è stato ascoltato e ha depositato memoria, il giudice può comunque esaminare e decidere anche sul merito, evitando pregiudizi sostanziali alla difesa.
  • Per giustificare la perquisizione e il sequestro di indumenti o oggetti personali è necessario che il provvedimento motivi il nesso di probabilità tra gli oggetti ricercati/sequestrati e il fatto contestato (es. raffronto con immagini di videosorveglianza), e la finalità di analisi tecnico-scientifiche.
  • In situazioni simili il difensore dovrebbe: (a) qualificare correttamente l'atto impugnato e proporre il rimedio previsto; (b) sollevare le questioni in modo tempestivo; (c) chiedere chiaramente la revoca del sequestro se è quello l'atto rilevante; (d) puntare sulle eventuali carenze di motivazione circa il nesso probatorio tra oggetto sequestrato e reato.

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