Cassazione Penale, Sentenza n. 36736/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per furto semplice. Due motivi: 1) difetto di motivazione della sentenza d'appello, che non avrebbe risposto ai motivi d'appello proposti da Clemense e si sarebbe concentrata solo sulle censure del coimputato Lungaro; 2) inosservanza di legge per il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., in quanto la Corte avrebbe sopravvalutato il valore della refurtiva (una "motosega") senza considerare il suo effettivo valore e le circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata aveva comunque risposto alle doglianze comuni ai due imputati, evidenziando la volontà della persona offesa di procedere e motivando il diniego dell'attenuante con il valore intrinseco della refurtiva (la "motosega"). Ha qualificato il primo motivo come manifestamente infondato e il secondo come generico e basato su mere assertività non probatorie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
La Corte ha valutato l'attenuante in relazione al valore intrinseco del bene sottratto: il valore della "motosega" è stato ritenuto tale da ostare al riconoscimento della circostanza attenuante, escludendo che la sola prospettazione assertiva del ricorrente potesse modificarne la valutazione.
art. 616 c.p.p.
Applicato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma (euro 3.000) alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità un ricorso è inammissibile quando le doglianze risultano generiche, meramente assertive o già adeguatamente affrontate dalla motivazione della sentenza impugnata.
- Il giudice valuta l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. sulla base del valore intrinseco del bene sottratto e delle circostanze concrete: affermazioni non supportate da elementi probatori non sono sufficienti a ridurre il valore attribuito alla refurtiva.
- La sovrapposizione di motivi fra coimputati non esime la Corte d'appello dall'obbligo di rispondere ai profili comuni, ma può giustificare una più ampia trattazione di alcuni motivi se questi investono anche l'accertamento della responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese processuali e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 616 c.p.p., pertanto è importante presentare ricorsi ben motivati e documentati.
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