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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00410/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 343 c.p. Il motivo, ribadito anche in memoria, contestava l'affermazione di responsabilità; tuttavia, la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché generica e manifestamente infondata, essendo una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua, che valorizzava la condotta reattiva e oppositiva dell'imputato e il fatto che questi fosse consapevole di aver oltrepassato i limiti, fino a sollecitare il cancelliere a non verbalizzare l'espressione offensiva rivolta al giudice.

Norme richiamate

  • art. 343 c.p.

    La sentenza richiama la norma incriminatrice in relazione alla contestazione di responsabilità dell'imputato; la Corte non entra nel merito della configurazione del reato, ma rileva che la motivazione della sentenza impugnata aveva già congruamente valorizzato la condotta offensiva e oppositiva dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La genericità del motivo ricorre quando la doglianza non indica reali errori logici o giuridici della sentenza, ma si risolve in una mera reiterazione delle argomentazioni già respinte.
  • La manifesta infondatezza del motivo può essere affermata quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua e coerente sulla condotta dell'imputato e sulla sua consapevolezza di avere oltrepassato i limiti del lecito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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