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Ordinanza

Ordinanza n. 548/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 79/2026.

Giustizia amministrativa202600544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva sospeso le disposizioni del calendario venatorio regionale relative alla chiusura al 31 gennaio 2026 della caccia a quattro specie di uccelli

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e associazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le associazioni venatorie hanno proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Veneto che aveva accolto la domanda cautelare proposta dalle associazioni ambientaliste. Il TAR aveva sospeso il punto 2, lett. g), n. 6), e il punto 2, lett. h), n. 2), del calendario venatorio approvato con d.G.R. n. 649/2025, nella parte in cui fissavano al 31 gennaio 2026, anziché al 20 gennaio 2026, il termine finale dell'attività venatoria per la canapiglia, il germano reale, la gallinella d'acqua e il tordo sassello. La censura di primo grado si fondava sull'assunto che nell'ultima decade di gennaio fosse già iniziato il periodo di migrazione, durante il quale la caccia non sarebbe consentita. Il TAR aveva inoltre ordinato alla Regione di rimotivare le date di chiusura sulla base di dati aggiornati e scientificamente attendibili.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello cautelare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il termine del 31 gennaio 2026 previsto dalle disposizioni sospese era ormai definitivamente decorso al momento della decisione del 12 febbraio 2026; pertanto, anche un eventuale accoglimento dell'appello non avrebbe consentito alle appellanti di ottenere alcuna utilità concreta, poiché dal 1° febbraio 2026 la caccia alle quattro specie non avrebbe comunque più potuto essere praticata. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla legittimità delle date di chiusura né la correttezza dell'ordinanza cautelare del TAR. Le spese della fase d'appello sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare; nel caso concreto l'appello è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • L'appello cautelare è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more della decisione, scade definitivamente il termine temporale cui si riferisce il provvedimento impugnato, sicché l'eventuale accoglimento non può più procurare all'appellante alcuna utilità concreta e attuale.
  • La sopravvenuta inutilità della tutela cautelare deve essere valutata con riferimento all'utilità effettivamente conseguibile al momento della decisione: non basta la persistenza astratta dell'interesse alla decisione, se l'esito favorevole non è più idoneo a modificare la situazione sostanziale controversa.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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