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Sentenza

Sentenza n. 205/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12394/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202407201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca di un contributo di 290.062 euro per la programmazione di film d’essai nel 2021 ed esclusione quinquennale da ulteriori contributi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento ministeriale di revoca del contributo e di esclusione per cinque anni. In appello ha dedotto: carenza istruttoria, travisamento dei fatti e acritico recepimento delle informazioni della SIAE e della Guardia di Finanza; violazione dei principi di correttezza, buona fede e presunzione di innocenza; erronea valutazione dei moduli cartacei prodotti successivamente, che avrebbero dovuto dimostrare l’effettuazione di ulteriori proiezioni con biglietti venduti manualmente; difetto di motivazione e violazione delle garanzie partecipative, per mancata analitica confutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di revoca; violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 per mancato accertamento del nesso causale tra la dichiarazione non veritiera e la concessione del contributo; illegittimità dell’esclusione quinquennale, ritenuta non prevista dalla disciplina applicabile o tacitamente abrogata; applicabilità della più favorevole esclusione biennale prevista dall’art. 75, comma 1-bis, del d.P.R. n. 445/2000; in subordine, questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 2, della l. n. 220/2016 per irragionevolezza e sproporzione della sanzione.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata, con motivazione parzialmente diversa. Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva la significativa difformità tra le oltre 16.000 proiezioni di film d’essai autocertificate nella domanda di contributo e le 10.747 proiezioni risultanti dalla successiva verifica della stessa impresa, anche considerando le proiezioni con vendita manuale dei biglietti; il dato complessivo delle programmazioni risultava inoltre inferiore alle oltre 24.000 inizialmente dichiarate. La revoca non dipendeva dall’assenza dei requisiti minimi per qualificare le sale come sale d’essai, bensì dall’infedeltà oggettiva delle autocertificazioni rese in sede di domanda. Pertanto era irrilevante stabilire l’attendibilità dei moduli cartacei, non essendo essi comunque idonei a dimostrare la corrispondenza tra i dati inizialmente dichiarati e quelli reali. Il mendacio rilevante ai fini della revoca consiste nella non conformità oggettiva della dichiarazione al dato reale, indipendentemente da dolo, colpa, buona fede o incidenza determinante sulla concessione del contributo; la revoca costituisce attività vincolata dell’amministrazione. È stata ritenuta adeguata la motivazione del provvedimento, non essendo necessaria una confutazione analitica di ogni argomento difensivo quando la motivazione complessiva consenta di comprendere le ragioni della decisione. L’esclusione quinquennale è stata ritenuta direttamente prevista dall’art. 37, comma 2, della l. n. 220/2016 e dall’art. 12, comma 5, del d.m. 31 luglio 2017; il d.m. 30 marzo 2020, modificando il diverso d.m. 14 luglio 2017, non ha abrogato tale disciplina. Non è applicabile la sanzione biennale dell’art. 75, comma 1-bis, del d.P.R. n. 445/2000, trattandosi di disciplina generale non sostitutiva della normativa speciale cinematografica. La questione di costituzionalità è stata ritenuta non fondata, poiché la maggiore severità della disciplina speciale è giustificata dal settore regolato e l’esclusione, temporalmente limitata, non impedisce la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 2, l. n. 220/2016

    Le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. In caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi di cui alla presente legge, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.

    La norma prevede, in presenza di dichiarazioni mendaci o falsa documentazione nella domanda di contributo, la revoca vincolata del beneficio e l’esclusione quinquennale dai contributi; non richiede l’accertamento di un nesso causale tra mendacio e concessione del contributo.

  • art. 12, commi 4 e 5, d.m. 31 luglio 2017

    In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 4 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente articolo oltre alla revoca del contributo concesso ed alla sua intera restituzione, maggiorato di interessi e sanzioni, è disposta ai sensi dell’art. 37 della legge 220 del 2016 l’esclusione dai contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario.

    La disposizione attua la disciplina legislativa prevedendo revoca, recupero delle somme ed esclusione quinquennale per mendacio, omissioni o falsa documentazione nella richiesta di contributo.

  • art. 8, comma 2, d.m. 7 aprile 2022

    Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi.

    La previsione del bando conferma la revoca in caso di dichiarazioni non veritiere rese nella richiesta del contributo.

  • art. 9, comma 3, d.m. 7 aprile 2022

    In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi (...) è disposta (...) l’esclusione, per cinque anni da tutti i contributi previsti dalla medesima legge.

    Il bando riproduce legittimamente la sanzione accessoria quinquennale prevista dalla legge e dal d.m. 31 luglio 2017.

  • art. 75, comma 1, d.P.R. n. 445/2000

    Qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

    La decadenza consegue oggettivamente alla non veridicità della dichiarazione, senza necessità di provare dolo, colpa, buona o mala fede, né l’incidenza determinante della dichiarazione sul provvedimento favorevole.

  • art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 445/2000

    La disciplina generale dell’esclusione biennale non modifica implicitamente la disciplina speciale quinquennale prevista per i contributi cinematografici dall’art. 37, comma 2, della l. n. 220/2016.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non impone una confutazione puntuale e analitica di ogni deduzione del privato; è sufficiente una motivazione complessiva e logicamente idonea a sorreggere il provvedimento.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    La decisione ha ritenuto comunque irrilevante la prova documentale prodotta in appello, perché non idonea a superare la discrepanza tra le dichiarazioni originarie e i dati successivamente accertati.

  • art. 48, par. 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    La censura fondata sulla presunzione di innocenza non incide sulla legittimità della revoca amministrativa, basata sull’accertamento oggettivo della non veridicità dell’autocertificazione.

Massime di principio

  • In materia di contributi pubblici richiesti mediante autocertificazione, la non conformità oggettiva della dichiarazione al dato reale integra mendacio rilevante ai fini della revoca, indipendentemente dall’elemento soggettivo del dichiarante, dalla sua buona fede, dalla colpa o dal dolo.
  • Quando la disciplina speciale prevede la revoca del contributo in caso di dichiarazione mendace, l’amministrazione esercita un potere vincolato e non deve accertare né l’incidenza determinante del mendacio sulla concessione del beneficio né uno specifico nesso causale tra dichiarazione non veritiera e provvedimento favorevole.
  • Ai fini della revoca per mendacio, non è sufficiente dimostrare che il beneficiario possedeva comunque i requisiti sostanziali per ottenere il contributo: è decisiva la fedeltà delle dichiarazioni rese nella domanda, soprattutto quando il dato dichiarato incide anche sulla quantificazione del beneficio.
  • L’obbligo di motivazione del provvedimento conclusivo, anche dopo il preavviso di rigetto, non richiede la confutazione analitica di ogni deduzione del privato; è sufficiente che la motivazione complessiva esponga le ragioni fattuali e giuridiche per cui le osservazioni non superano gli elementi istruttori contrari.
  • Una disciplina generale successiva sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci non abroga o sostituisce implicitamente una disciplina speciale di settore che preveda una sanzione più severa, salvo incompatibilità normativa effettiva e inequivoca.
  • La previsione legislativa di un’esclusione quinquennale dai contributi pubblici per il beneficiario che abbia reso dichiarazioni mendaci in una domanda di contributo cinematografico non è irragionevole o sproporzionata per il solo fatto di essere più severa rispetto alla disciplina generale, se la misura è temporalmente limitata e non impedisce la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiBandi di finanziamento e graduatorieInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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