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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8579/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) violazione di legge sulla determinazione della competenza territoriale (sosteneva che il reato dovesse essere considerato plurimo e che ciò avrebbe fatto emergere un "fatto nuovo" per competenza in favore del Tribunale di Roma); 2) nullità per la partecipazione di un giudice onorario al collegio di primo grado in violazione dell'art. 550 c.p.p. e art. 43-bis O.G.; 3) deduzione che, prima della declaratoria di prescrizione, dovesse essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. per evidente inattendibilità della persona offesa; 4) vizio relativo al momento della prescrizione di alcuni prestiti (sostenendo che parte del reato si era già estinta prima della sentenza di primo grado) con riflessi sulle statuizioni civili; 5) contestazione della confisca mantenuta nonostante la prescrizione e priva di motivazione; 6) censura sulla mancata revoca della provvisionale immediatamente esecutiva a favore della parte civile per assenza di prova del danno.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato nella sua interezza. La Corte ha ritenuto: 1) la decisione della Corte di cassazione precedente (n.1005/2012) che aveva attribuito la competenza al Tribunale di Velletri era vincolante e non erano emersi "nuovi fatti" storici tali da modificarla; la questione sulla qualificazione giuridica (reato unico o più reati) non equivale a fatto nuovo idoneo a cambiare competenza; 2) la partecipazione del giudice onorario non integra nullità assoluta, l'eccezione non era stata efficacemente sollevata e si era nel frattempo manifestata la sanatoria; 3) non erano soddisfatte le condizioni per pronunciarsi ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché gli elementi probatori indicati (dichiarazioni della persona offesa, riscontri documentali e bancari, testimonianze) non consentivano un "ictu oculi" di insussistenza del fatto; 4) la Corte ha condiviso la qualificazione del reato come unico rapporto usurario continuato, per cui gli apporti successivi novano i precedenti e il termine di prescrizione decorre dall'ultimo pagamento, che ha portato alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado; 5) la confisca è stata ritenuta legittima alla luce dell'art. 578-bis c.p.p. (che consente di decidere sulla confisca in caso di estinzione per prescrizione previa verifica della responsabilità) e motivata con riferimento agli accertamenti; 6) la provvisionale è decisione discrezionale impugnabile con difficoltà in cassazione e non costituiva titolo di ricorso idoneo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 25 cod. proc. pen.

    La decisione della Corte di cassazione sulla competenza è vincolante nel processo salvo che emergano "nuovi fatti" intesi come accadimenti storico-fattuali, non come diverse qualificazioni giuridiche

  • artt. 627 e 25 cod. proc. pen.

    Conferma del principio che la decisione di giurisdizione è vincolante e che i "nuovi fatti" rilevanti sono solo accadimenti storici che possono giustificare diversa giurisdizione

  • art. 550 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla composizione del collegio e alla discussione sulla partecipazione del giudice onorario; non ritenuto violato in modo da determinare nullità assoluta

  • art. 43-bis dell'Ordinamento Giudiziario

    Norma organizzativa relativa alle funzioni dei giudici; la sua violazione non determina automaticamente nullità assoluta della decisione quando non sia stata tempestivamente eccepita o vi sia stato consenso

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede proscioglimento quando dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'insussistenza del fatto o l'assenza di responsabilità; applicabile solo in presenza di elementi che escludano la necessità di accertamento

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    "il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato"

    Anche se il reato è estinto per prescrizione, il giudice dell'impugnazione deve valutare la responsabilità dell'imputato ai fini della confisca e può disporla se accerta gli elementi del reato

  • D.L.vo 1 marzo 2018 n. 21

    Ha introdotto nell'ordinamento l'art. 578-bis c.p.p.; la norma si applica anche ai procedimenti in cui la prescrizione è stata dichiarata dopo la decisione di primo grado

Massime di principio

  • La decisione della Cassazione sulla competenza territoriale è vincolante durante il processo e può essere superata solo da nuovi fatti storici, non da diverse qualificazioni giuridiche del medesimo fatto.
  • La partecipazione di un giudice onorario al collegio, se non tempestivamente e correttamente eccepita, non comporta automaticamente nullità assoluta della sentenza e può essere sanata dal consenso o dall'inerzia delle parti.
  • La pronuncia di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo quando l'insussistenza del fatto o la non imputabilità emergano dagli atti in modo chiaro e non richiedano ulteriori accertamenti; non è rimedio per divergenze di valutazione del merito.
  • Il reato di usura può essere qualificato come delitto a condotta frazionata/consumazione prolungata: i pagamenti successivi rientrano nella consumazione e fanno decorrere la prescrizione dall'ultimo pagamento.
  • Se il reato è estinto per prescrizione in sede di impugnazione, l'organo giudicante deve comunque verificare la responsabilità ai fini della confisca (art. 578-bis c.p.p.), che può essere mantenuta se sussistono prove della responsabilità.
  • La concessione e la quantificazione di una provvisionale in sede penale sono decisioni discrezionali e difficilmente censurabili in cassazione; sono provvisorie e destinate alla definizione nel giudizio civile di liquidazione del danno.

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